Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8563 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12711-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GIPIELLE ITALIA SRL (OMISSIS) in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso lo

studio dell’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CONTI DANILO, giusta procura alle liti a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 17.3.08, depositata il

07/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia, nell’attuale fase, ha ad oggetto il recupero dell’iva relativa ad una fattura emessa e asseritamente non registrata dalla GI.PI.ELLE srl, in data 28 marzo 1997 (n. 1659), rinvenuta dalla guardia di finanza presso la cliente società Le nazioni due srl uni personale, in occasione di un controllo.

Su questo punto la CTR ha ritenuto generico ed infondato l’appello dell’Ufficio, soccombente in primo grado. In particolare i giudici di appello hanno rilevato che nonostante la asserita mancata registrazione della fattura i dati riepilogativi mensili consentivano di ricostruire analiticamente gli obblighi fiscali. Pertanto, rileva ancora la CTR, l’ufficio ha esercitato in modo anomalo il suo potere impositivo non fornendo alcuna prova concreta della motivazione di appello; mentre invece la società ha dimostrato che la fattura contestata n. 1659 del 28/03/97 ha un importo differente da quello indicato e non è stata emessa nei confronti della società La Nazione due srl, bensì nei confronti della società Multi Media Pubblicità e regolarmente riportata nelle scritture contabili.

Con l’odierno ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la insufficienza della motivazione sul fatto che la fattura in questione sia stata ritrovata presso la società Le Nazioni due srl.

Il ricorso è inammissibile ed infondato.

E’ inammissibile perchè sotto la parvenza del vizio di motivazione si contesta la valutazione di merito fatta dai giudici di appello, i quali peraltro hanno ampiamente motivato il loro convincimento, basato sulla constatazione della registrazione della fattura (sebbene ad altro nome e per diverso importo) e sulla corrispondenza dei prospetti riepilogativi mensili. E’ inammissibile anche perchè la CTR prima ancora di affermare la infondatezza dell’appello, ne ha rilevato (a torto o a ragione, non importa) la carenza di motivi e, quindi, l’odierno ricorso, per rimuovere la relativa ratio decidendi, avrebbe dovuto dimostrare che invece l’appello era adeguatamente corredato di motivi. E’ inammissibile, infine, perchè carente di autosufficienza, in quanto non chiarisce in qua modo la questione sia stata prospettata con i motivi di appello. Parte ricorrente ritiene erroneamente di avere soddisfatto il requisito della autosufficienza riproducendo nel corpo del motivo fa fattura contestala, che non può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte se non attraverso la lente delle questioni prospettate con i motivi di appello.

Infine il ricorso è anche infondato perchè la CTR ha espressamente preso in considerazione la circostanza che la fattura fu trovata presso altra società, ma ha ritenuto tale elemento insufficiente, da solo, a giustificare il recupero di imposta, perchè gli organi di controllo non hanno accertato che la società l’abbia portata in detrazione”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato, con la condanna conseguente alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro settemilacinquecento per onorario, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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