Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8563 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12734-2009 proposto da:

TORO ASSICURAZIONI SPA in persona del Presidente e Amministratore

Delegato della Società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato BERCHICCI GIANCARLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FOSSATI MASSIMO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZOOMARKET SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RASELLA 155, presso lo studio dell’avvocato

CORRADI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ORIOLI M. RINO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

25.1.08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione 5 novembre 2003 la Zoomarket s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Torino, la Toro Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo conseguente ai danni patiti da essa attrice a causa della rottura dell’impianto idrico.

Costituitasi in giudizio la Toro Assicurazioni s.p.a. ha resistito alla avversa domanda deducendone la infondatezza, sul rilievo che i danni patiti dalla attrice erano stati causati da un guasto estraneo al rischio dedotto in polizza.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale ha fatte proprie le considerazioni svolte dalla società assicuratrice e, per l’effetto, ha rigettato la domanda attrice.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Zoomarket s.r.l., nel contraddittorio della Toro Assicurazioni s.p.a. che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Torino con sentenza 25 gennaio – 16 luglio 2008 in accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza del primo giudice ha condannato la Toro Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore della società appellante, della somma di Euro 100.385,06, già al netto della franchigia, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo, a titolo di indennizzo risarcitorio per l’allagamento dei locali della Zoomarket s.r.l. verificatosi il (OMISSIS).

Per la cassazione di tale ultima sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con atto 21 maggio 2009.

Resiste, con controricorso la Zoomarket s.r.l..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

La contro ricorrente Zoomarket s.r.l. ha depositato memoria facendo proprie le osservazioni della sopratrascritta relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. precisa, nella parte motiva:

2. La interpretazione tanto letterale quanto sistematica della polizza oggetto di controversia – hanno osservato i giudici di appello (andando di contrario avviso a quanto ritenuto dal primo giudice) non può che fare concludere nel senso che nella individuazione della causa del danno, ai fini di stabilirne la risarcibilita, era rilevante la causa prossima (e, dunque, per quanto concerne il caso di specie, l’allagamento dei locali causati dalla anomala fuoriuscita d’acqua) e non quella remota (cioè il mancato funzionamento della pompa, a sua vola, causata da una interruzione di corrente generata dalla caduta di un fulmine.

Nella voce cose assicurate, hanno sottolineato quei giudici, la polizza prevedeva – in particolare – in via del tutto generale, lo spargimento di acqua … a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici … pertinenti ai fabbricati e, dunque ogni avaria direttamente causata dallo spandimento di acqua (come appunto era stata quella di specie) senza che, per contro, la diversa previsione della voce cosa non assicura, che escludeva dalla risarcibilità i danni causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, potesse, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, comportare la esclusione di un danno indirettamente causato dal fulmine che aveva – a sua volta – causato un guasto elettrico, che di conseguenza aveva bloccato il funzionamento della pompa di aspirazione dell’acqua, permettendo così l’allagamento dei locali.

Anche a prescindere da quanto precede quei giudici, con autonome motivazioni, hanno altresì, evidenziato – da una parte, che la soluzione sopra riferita trova conforto, altresì, nel principio di buona fede codificato, nell’ambito contrattuale, dall’art. 1366 c.c. dall’altra, che ad identiche conclusioni si giunge anche considerando la avvenuta violazione e falsa applicazione da parte del primo giudice, degli artt. 1369 e 1370, atteso che le clausole in questione, diversamente interpretate, risultavano del tutto dubbie, così da ingenerare una situazione di incertezza interpretativa e rende del tutto legittimo attribuire la prevalenza al significato più sfavorevole al contraente che ha predisposto il contratto (nella specie la società assicuratrice).

3. La ricorrente censura la riassunta sentenza con un unico motivo lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere, la sentenza impugnata, interpretato le clausole contrattuali nel senso indicato da essa concludente, senso che escludeva, nella specie, la risarcibilità del danno denunziato.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si sottopone all’esame di questa Corte il seguente quesito di diritto: laddove, attraverso non soltanto il senso delle singole parole utilizzate ma altresì attraverso il reciproco significato di tutte le espressioni utilizzate un contratto di assicurazione per la responsabilità civile consenta di evincere il reale intento perseguito dalle parti, risulta corretto, in caso di contrasto interpretativo sulla reale operatività di detto contratto, privilegiare esclusivamente l’asserito intento contrattuale perseguito da una delle parti (e ciò a scapito dello stretto significato letterale delle parole utilizzate), e non è invece più corretto instaurare un congruo collegamento tra tutte le espressioni presenti in detto contratto ed anche da tale collegamento pur in presenza di condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti evincere il reale significato di tutte le espressioni nonchè la reale intenzione delle parti?.

4. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

4.1. In primo luogo appare palese la inammissibilità del ricorso per la assoluta genericità del quesito che – a norma dell’art. 366-bis c.p.c. – lo conclude.

Come noto, infatti:

– la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 7 aprile 2009, n. 8463);

– contemporaneamente il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, si che – di conseguenza – è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Applicando i riferiti principii di diritto al caso di specie è palese la inammissibilità del motivo in esame, per la inidoneità del quesito sopra trascritto, certo essendo che manca in questo qualsiasi riferimento alla fattispecie all’esame dei giudici a quibus è alla regula iuris da costoro adottata.

Specie considerato che in quesito in questione:

– è assolutamente generico e, pertanto, quale che sia la risposta che in tesi questa Corte dia allo stesso non per questo può giungersi alla cassazione della sentenza impugnata (o, comunque, alla soluzione della lite in termini favorevoli per la società ricorrente);

– contemporaneamente – in contrasto con la testuale previsione di cui all’art. 366-bis c.p.c. e quella che è la sua ratio – da per pacifico, e cioè per dimostrato, quanto invece costituisce il punto centrale della censura (in detto quesito, infatti, si afferma che tutte le espressioni utilizzate nel caso concreto consentono di evincere che il reale intento perseguito dalle parti è diverso e opposto a quello attribuito a tali espressioni dal giudice a quo, omettendo di trascrivere, nel quesito stesso, tali espressioni e le ragioni invocate dal giudice del merito);

– da ultimo, appare in contrasto con la non dubbia previsione di cui all’art. 1370 c.c. certo essendo che se – come si precisa nello stesso quesito – le clausole da interpretare sono dubbie, è palese che le stesse, essendo state – pacificamente – predisposte proprio dalla società ora ricorrente, le stesse non possono essere lette nel senso suggerito dalla difesa ricorrente ma devono, ex lege, interpretarsi a favore dell’altro contraente, cioè alla parte ora controricorrente (come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata in una delle molteplici rationes decidendi che sorreggono il dictum ora oggetto di censura).

4. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, il proposto ricorso è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo.

Il vizio di violazione di legge (nella specie denunciato dalla ricorrente) consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione del motivo (artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c.), in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze, assumendo – contro ogni evidenza – che i molteplici elementi indicati della sentenza gravata (e sopra parzialmente trascritti) non sarebbero stati sufficienti a suffragare la domanda avversaria, con ciò sollecitando – contra legem – un nuovo giudizio di merito precluso in questa sede.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 4.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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