Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8562 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11009-2009 proposto da:

T.L. in proprio e quale legale rappresentante della

figlia minore S.R.E., S.E.,

S.I. tutti quali eredi del rispettivo coniuge e genitore

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

GIOVINE ITALIA 7, presso PONTISSO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FILOSA LUCIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BELMONTE GUIDO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11633/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso 19 ottobre 2007 P.E. ha proposto, innanzi al tribunale di Napoli, opposizione di terzo alla esecuzione mobiliare intrapresa da S.A. nei confronti di C.A., invocando la estraneità al debitore esecutato dei beni sottoposti a pignoramento, appartenendo gli stessi, come da documento (OMISSIS), ad esso concludente, trattandosi di beni concessi in comodato al debitore con scrittura (OMISSIS).

Costituitisi in giudizio T.L., in proprio nonchè quale esercente la potestà sulla minore S.R. E., S.E. e S.I., quali eredi del defunto S.A. hanno eccepito l’infondatezza della opposizione, attesa la insufficienza del solo timbro postale a conferire data certa alla scrittura privata non registrata, in assenza della prova della sua spedizione.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito giudice con sentenza 17 novembre 2008 ha accolto la opposizione e, per l’effetto, dichiarato la estraneità all’esecutato C. dei beni sottoposti a pignoramento il 26 ottobre 2006, nei limiti indicati nell’ordinanza 28 novembre 2007, appartenendo gli stessi a P.E..

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso – affidato a tre motivi, T.L., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore S.R. E., nonchè S.E. e S.I., nella loro qualità di eredi del defunto S.A., con atto (OMISSIS).

Resiste, con controricorso P.E..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede C.A..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

T.L. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. precisa, nella parte motiva:

2. P.E. – ha accertato la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione – con scrittura privata (OMISSIS) ha acquistato da G.C. i beni mobili in essa descritti e, quindi, con diversa scrittura privata (OMISSIS) ha concesso a C. A. in comodato d’uso gli stessi beni, successivamente pignorati a iniziativa del defunto S.A..

Atteso quanto sopra, dato atto che le scritture recavano, su ciascun foglio, timbro postale di conferma di sottoscrizione di ognuno di esse la opposizione – ha concluso la sentenza impugnata – deve essere accolta, atteso che l’art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e tenuta presente la pacifica giurisprudenza di legittimità in argomento, senza che rilevi – in senso contrario – che i due documenti, recanti la timbratura di un ufficio postale, non siano stati spediti.

Ha osservato, infatti, il giudicante che a suo avviso siffatta spedizione non è necessaria, potendosi riconoscere nella sola apposizione del timbro la portata certificativa della data.

3. In limine i ricorrenti prospettano, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. questione di legittimità costituzionale della L. 24 febbraio 2006, n. 51, art. 14, con il quale è stata modificata la disciplina processuale dettata dagli artt. 619 e 616 c.p.c., così parificando – senza alcun ragionevole fondamento le opposizioni all’esecuzione del debitore e del terzo.

Si osserva, infatti, che il terzo che fa valere il suo diritto sulle cosa nei confronti di persona estranea al rapporto contrattuale intercorso con altro soggetto (ad esempio uso, da parte del terzo della cosa locata ad altri), se agisce in via ordinaria potrà appellare la sentenza di primo grado mentre non potrà appellarla se agisce – essendovi, peraltro, costrutto – nei modi dell’opposizione.

4. La questione è manifestamente infondata.

E’ sufficiente – infatti – al riguardo considerare:

– da un lato, che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non ha alcuna tutela costituzionale, giusta la non equivoca formulazione dell’art. 111 Cost., comma 7;

– dall’altro, che è rimesso al potere discrezionale del legislatore disciplinare le modalità con le quali è consentito agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, e deve, quindi, – tassativamente – escludersi sia violato il precetto di cui all’art. 24 Cost. solo perchè – innovando rispetto al passato – il legislatore abbia previsto per alcune controversie che le stesse sia decise con sentenza non appellabile (ma ricorribile esclusivamente per cassazione);

– da ultimo, non può prescindersi dal sottolineare la assoluta non identificabilita della situazione, di diritto e di fatto, in cui versa chi si assume titolare della cosa, a seconda che questa sia o meno oggetto di pignoramento a istanza di un terzo;

– è di palese evidenza, pertanto, che non sussiste alcuna violazione dell’art. 3. Cost., solo perchè in presenza di un pignoramento il terzo non può agire in via ordinaria (con il beneficio del doppio grado del giudizio), specie tenuto presente – come precisa lo stesso ricorrente – che in caso di pignoramento il terzo che vanta diritti sulla cosa non è posto nella alternativa tra il giudizio ordinario (con due gradi di merito) e il giudizio di opposizione (che si conclude con sentenza non appellabile ma ricorribile per cassazione) ma è costretto a far valere i propri diritti nei modi dell’opposizione (Sempre in tema sulla costituzionalità della scelta legislativa in esame, cfr., altresì, Cass. 18 gennaio 2008, n. 976, nonchè C. cost. 16 gennaio 2009, n. 6; C. cost. 13 marzo 2008, n, 58).

5. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata lamentando:

– da un lato, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 (art. 360 c.p.c., n. 4) per essere stata omessa – nella intestazione – la indicazione del debitore esecutato e del suo difensore, e formulano il seguente quesito di diritto: se debba ritenersi che l’elencazione che si legge nell’art. 132 c.p.c. circa il contenuto della sentenza sia tassativa e inderogabile, per cui la sua inosservanza ne determina la nullità (se non l’inesistenza) e che in caso la mancata indicazione di una delle parti impedisca all’atto il raggiungimento dello scopo che gli è proprio primo motivo;

– dall’altro, violazione dell’art. 2704 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere ritenuto il giudice a quo sufficiente l’esistenza del timbro postale sulle scritture in atti, per dare loro data certa, ancorchè non spedite e formulano il seguente quesito: di diritto se sia necessario o meno che il fatto idoneo a stabilire in modo certo che il documento è stato formato in precedenza, rispetto al suo accadimento sia estraneo alla scrittura, ovvero può essere un elemento costitutivo di questa o da questa risultante secondo motivo.

6. Entrambi i motivi (che totalmente prescindono da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, a mente della quale, da un lato, la omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata cfr., ad esempio, Cass. 6 marzo 2006, n. 4796;

Cass. 1 aprile 2009, n. 7959, dall’altro, in tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da questo ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi, perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad una attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, si che, in tali casi, l’onere della prova della certezza della data deve ritenersi assolto, gravando sulla parte che la contesti l’onere di provare la redazione del contenuto della scrittura, in tutto o in parte, in un momento diverso dalla data stessa così accertata, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21814; Cass. 14 giugno 2007, n. 13912) devono essere dichiarati inammissibili.

Gli stessi, infatti si concludono, entrambi con quesiti non conformi al modello delineato dall’art. 366-bis c.p.c..

Si osserva, infatti:

– la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 7 aprile 2009, n. 8463);

– contemporaneamente il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, si che – di conseguenza – è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Applicando i riferiti principii di diritto al caso di specie è palese la inammissibilità dei motivi in esame, per la inidoneità dei quesiti sopra trascritti, certo essendo che manca in questo qualsiasi riferimento alla fattispecie all’esame dei giudici a quibus è alla regula iuris da costoro adottata, nonchè alla diversa regula che si pretende che questa Corte enunci con riferimento alla fattispecie decisa dalla sentenza impugnata.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presentata alcuna replica alla stessa, atteso che nella memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della ricorrente si è limitata a contestare il contenuto del controricorso del P., totalmente prescindendo dai rilievi evidenziati nella relazione stessa, quanto alla evidenziata inammissibilità del ricorso.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 1.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore del controricorrente P.E..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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