Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8562 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7173/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Alessandrini, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1301/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1301/2018 pubblicata il 09-07-2018 la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da A.A., cittadino della (OMISSIS) – (OMISSIS) -, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato di morte dai membri di una confraternita religiosa del suo villaggio, dopo essersi rifiutato di divenirne il capo in quanto era da tempo diventato pastore della (OMISSIS). La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS).

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione art. 360, comma 1, n. 3: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonchè art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27”. Censura la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata, denunciando la violazione del dovere di cooperazione istruttoria ufficioso e richiamando diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte. Si duole dell’errata applicazione della normativa di settore in ordine all’onere probatorio, nonchè della sua mancata audizione. Deduce che la Corte d’appello avrebbe potuto riscontrare, ove avesse adempiuto ai suddetti doveri di cooperazione istruttoria acquisendo informazioni aggiornate e precise, che il ricorrente, in caso di rimpatrio in (OMISSIS), correrebbe il rischio di essere arrestato e di subire trattamenti inumani e degradanti.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione art. 360, comma 1, n. 3: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27″. Deduce che i giudici di merito hanno omesso di acquisire informazioni sul Paese di origine, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 sia con riferimento al riscontro sulla verosimiglianza della sua vicenda personale, circa le minacce di morte ricevute dai membri della setta religiosa tradizionale, sia con riferimento alla violenza indiscriminata, sussistente, ad avviso del ricorrente, in tutte le zone della (OMISSIS). Cita numerose sentenze di merito con le quali è stata riconosciuta la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) a richiedenti provenienti dalla (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo lamenta ” Violazione art. 360, comma 1, n. 3): Violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt 8 e 27 in relazione al D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, art. 2 Cost.”. Circa il diniego della protezione umanitaria, censura la sentenza impugnata per omessa valutazione della sua integrazione sociale in Italia, in comparazione con la vicenda personale e la situazione del Paese di origine, e richiama la giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare la pronuncia n. 4455/2018.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8054/2014), in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

4.2. Questa Corte ha altresì precisato che l’audizione personale del richiedente non è obbligatoria (Cass. n. 17717/2018) e che, una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4.3. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme da quella accertata nei giudizi di merito. La Corte d’appello ha esaminato compiutamente i fatti allegati dallo stesso (pag. n. 5 sentenza impugnata) e li ha considerati non plausibili, evidenziando che le contraddizioni e lacune, unite alla genericità, del racconto erano di quantità e natura tali da rendere del tutto non credibile i fatti narrati e da non consentire l’attivazione dei poteri ufficiosi, non avendo, infatti, neppure il ricorrente specificato elementi idonei ad identificare quale sia la “setta religiosa tradizionale”, dai cui membri assume di essere stato minacciato.

5. Il secondo motivo, concernente la verifica della situazione del Paese di provenienza, è fondato nei limiti di seguito precisati.

5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. n. 14283/2019). Inoltre nei giudizi di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 28990/2018).

5.2. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e si duole della mancata indicazione delle fonti anche con riferimento al diniego della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Effettivamente la Corte d’appello non ha indicato specificatamente le fonti di conoscenza, ma si è limitata a richiamare le fonti indicate dal Tribunale, senza null’altro precisare, neppure in ordine alle date di aggiornamento delle fonti delle notizie utilizzate.

Ricorre, pertanto, il vizio di violazione di legge denunciato, atteso che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di diritto suesposti e la motivazione della sentenza impugnata non consente di individuare quali siano le precise fonti istituzionali di conoscenza su cui è fondato il percorso argomentativo che ha condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. citato, mentre nessuna indagine istruttoria si impone in ordine ai presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., per quanto già precisato (p.4.2. e p.4.3.).

6. Resta assorbito il terzo motivo, che concerne la protezione cd. minore.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il secondo motivo merita accoglimento nei termini precisati, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, dichiarati inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA