Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8561 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10715/2009 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

QUATTRO VENTI 80, presso lo studio , dell’avvocato CARACCIOLO Antonio

Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2008 del TRIBUNALE di LECCE Sezione

Distaccata di CASARANO del 4.5.08, depositata il 10/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 6 dicembre 2005 S.D. ha proposto, mediante deposito in cancelleria (ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3), innanzi al tribunale di Lecce, opposizione avverso il precetto notificatogli da B.G. il 1 ottobre 2005 per il pagamento dell’importo di Euro 1890,19, deducendo, da un lato, la mancata notifica del decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma precettata, dall’ altro, la prescrizione del credito azionato, da ultimo, la inesistenza di tale decreto perchè nella copia in suo possesso privo di qualsiasi sottoscrizione del giudice che l’aveva pronunciato.

Svoltasi – in contumacia il B., la istruttoria del caso, l’adito giudice con sentenza 4 – 10 maggio 2008 ha accolto l’opposizione, per inesistenza del titolo esecutivo azionato, con condanna del B. al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, B.G., con atto 16 aprile 2009 e date successive.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 480 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice a quo dichiarato la contumacia di esso concludente ancorchè l’atto di opposizione fosse stato notificato mediante deposito nella cancelleria del giudice adito tribunale di Lecce, e nonostante nell’atto di precetto esso B. avesse eletto domicilio in Roma, presso il proprio procuratore ad litem e l’opponente non avesse in alcun modo dedotto che in Roma non esistevano beni suscettibili di pignoramento.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. parte ricorrente sottopone all’esame di questa Corte il seguente principio di diritto: dica la Corte Suprema se, come nel caso di specie, la opposizione al precetto sia stata notificata ai sensi dell’art. 380 c.p.c., comma 3, si sia sostanziata o meno la violazione di norme processuali sulla notificazione dell’atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., e di conseguenza se sia consentita o meno la legittima dichiarazione di contumacia del convenuto e se tale violazione abilita il convenuto contumace al ricorso per cassazione.

3. Il motivo pare manifestamente fondato.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata – prevede l’art. 615 c.p.c., comma 1, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente.

Detto giudice, in assenza di dichiarazione di residenza o di elezione del domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, è – giusta la testuale previsione di cui all’art. 480 c.p.c., comma 3 – il giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Pacifico quanto precede è palese che l’opponente S. doveva notificare – ai sensi dell’art. 137 c.p.c., e segg. – la citazione introduttiva, alla parte intimata eventualmente cioè ricorrendone le condizioni volute dalla legge presso la cancelleria.

Certo, per contro, che tale notificazione è totalmente mancata essendosi lo S. limitato a depositare presso il tribunale di Lecce l’atto di citazione contenente la opposizione al precetto notificatogli, è palese che il contraddittorio – tra le parti – in primo grado non si è costituito e che il giudice adito non poteva, come ha fatto, dichiarare la contumace della parte intimata.

Anche a prescindere da quanto precede – il vizio sopra evidenziato, ancorchè non denunziato espressamente dal ricorrente pare rilevabile ex officio – comunque non può tacersi che nella specie, avendo il B. eletto domicilio in Roma, l’atto di opposizione doveva essere notificato – ancorchè parte opponente invocasse per ipotesi l’assenza di beni in Roma di sua pertinenza suscettibili di essere oggetto di esecuzione forzata – presso detto domicilio.

In particolare C. cost. 29 dicembre 2005, n. 480 da cui totalmente prescinde la sentenza impugnata nel dichiarare non fondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 c.p.c., comma 3, nella parte in cui, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, consentirebbe che la notificazione dell’opposizione a precetto possa essere eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l’atto, ha evidenziato che il debitore in forza del diritto vivente può proporre opposizione al precetto al giudice del luogo di notifica di questo ultimo ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l’inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in tale luogo, ma può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice soltanto quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio: ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello dell’esecuzione, la notificazione dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Pacifico quanto precede (affermato recentemente anche da questa Corte regolatrice, cfr. Cass. 28 maggio 2009, n. 12540) in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata pare debba essere cassata – con rimessione degli atti allo stesso tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato – in applicazione del seguente principio di diritto: “alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’art. 480 c.p.c., comma 3, consente al debitore di notificare l’opposizione all’esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perchè in tale ipotesi la notifica dell’atto di opposizione – ferma la competenza funzionale del giudice dell’opposizione nel luogo di esecuzione – va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l’intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2”.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al tribunale di Lecce, in diversa composizione che provvedere altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

rinvia la causa al tribunale di Lecce, in diversa composizione perchè provveda altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

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