Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8561 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7028/2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Perozzi

del Foro di Ascoli Piceno, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1793/2018 pubblicata il 20-08-2018 la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da S.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale e la Corte territoriale hanno ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè suo padre, accusato di essere un falsario, era ricercato, per tale motivo, dalla Polizia e il ricorrente temeva di essere incarcerato al posto di suo padre. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4. Difetto di motivazione: Il ricorrente lamenta la mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e della sentenza di Appello, incomprensibile all’odierno ricorrente e dovuta per legge. Con il primo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 del principio convenzionale internazionale del divieto di non refoulement, oltre che la violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto ad un processo giusto ed effettivo; CFR Cassazione Civile sez. VI 20 maggio 2013 n. 12273”.

2. Il secondo motivo denuncia “Violazione art. 112, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11-17, art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3. Difetto di motivazione. In relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria. Col secondo motivo si fa valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia ed ex art. 360, n. 5 per omessa od insufficiente motivazione, attesa la natura meramente apparente e tautologica di quella versata nel provvedimento impugnato”.

3. Il terzo motivo denuncia “Violazione art. 353 c.p.c., art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11-17. Violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. In relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario”. Deduce il ricorrente che i Giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la situazione del (OMISSIS), caratterizzata da un elevatissimo livello di criminalità e dal rischio di gravi atti di terrorismo e di sicurezza precaria, secondo la più recente giurisprudenza di merito che richiama. Censura la sentenza impugnata perchè, a suo avviso, il suo racconto deve essere interpretato tenendo conto del clima di terrore instaurato nel Paese dal dittatore J.. Cita numerose sentenze di merito con le quali è stata riconosciuta ai richiedenti, anche provenienti dal (OMISSIS), la protezione sussidiaria o quella umanitaria e, quanto a quest’ultima, si duole della mancata considerazione della sua giovane età, della sua dedizione al lavoro, delle atrocità subite nel viaggio dal (OMISSIS) all’Italia e della sua volontà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale.

4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Occorre precisare che la doglianza relativa alla mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e della sentenza d’appello, pur menzionata dopo la rubrica del primo motivo (pag. n. 3 ricorso), non è stata illustrata dal ricorrente e neppure riportata nella sintesi dei motivi, e, pertanto, presumibilmente è stata indicata per mero refuso, e, in ogni caso, è inammissibile, stante la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di quella censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha esaminato la situazione politica del Paese, indicando le fonti di conoscenza, ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. Quest’ultimo censura quell’accertamento di fatto richiamando numerose pronunce di altri Giudici di merito e riportando notizie tratte da rapporti di Amnesty International, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito.

Inoltre il ricorrente si duole della mancata considerazione della sua vicenda personale, assumendo che debba valutarsi nel contesto del Paese, in particolare del clima di terrore instaurato dal dittatore J.. La censura di cui trattasi non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, considerato che la Corte d’appello ha, invece, esaminato la vicenda personale del ricorrente, ritenendola non credibile ed evidenziando le incongruenze e la genericità del racconto (pag. n. 7 e 8). Il ricorrente si limita a svolgere generiche deduzioni sulla situazione generale del Paese, sul clima di terrore instaurato dal dittatore J., ormai da tempo deposto, come pure si dà atto nella sentenza impugnata (pag. n. 9), e sulle condizioni di vita precarie ivi esistenti.

4.3. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità, lamentando la mancata considerazione della sua giovane età, delle atrocità subite nel viaggio dal suo Paese all’Italia e della sua volontà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale, senza precisare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

5. Nulla deve disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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