Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8560 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23773/2015 proposto da:

B.N., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AMBROSINI, 1 presso lo studio dell’avvocato GUIDO GUERRA,

rappresentati e difesi dall’avvocato UGO DELLA MONICA;

– ricorrenti –

e contro

R.F., C.R., C.M., C.L.,

EDILFAB SRL IN LIQUIDAZIONE, UNIPOL SAI SPA, D.R.,

E.R., D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che non vi è prova che la notificazione del ricorso sia andata a buon fine nei confronti degli intimati C.R., C.M. e C.L., non avendo il procuratore dei ricorrenti prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione loro destinata;

visto l’art. 371 bis c.p.c..

PQM

ordina alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti delle parti indicate in motivazione entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presenta ordinanza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo

2017

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