Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8560 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 14/04/2011), n.8560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avv. Lepore Luigi

ed elettivamente domiciliato in Roma presso gli avv.ti Ciriaco ed

Ercole Forgione in via Trasone n. 8-12;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 91/50/07, depositata il 14 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” C.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 91/50/07, depositata il 14 maggio 2007, che, rigettandone l’appello, ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente nei confronti dell’avviso di recupero del credito d’imposta riconosciutogli per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 ritenendo che la previsione, a pena di decadenza del beneficio, dell’invio della comunicazione dei dati per la ricognizione degli investimenti realizzati come prescritto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), non si pone in contrasto con il principio di irretroattività delle norme tributarie posto dall’art. 3 dello statuto del contribuente; la disposizione comporta, per i contribuenti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002, soltanto un onere futuro, e non si pone pertanto in contrasto con il principio di irretroattività della norma tributaria fissato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, assumendo che l’invio della comunicazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 62 non sarebbe prescritto per i contribuenti che abbiano già utilizzato il credito, portandolo in compensazione ed indicandolo ne quadro RU del modello unico 2002, relativo ai redditi 2001; con il secondo motivo assume che non possano irrogarsi sanzioni o richiedersi interessi, alla luce della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata ed all’ambito di applicazione della norma tributaria ed il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione, ancorchè successivamente modificate dall’amministrazione medesima.

Questa Corte ha affermato che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627 del 2009; cfr., inoltre, Cass. n. 3578 e n. 16442 del 2009).

La Corte ha in particolare chiarito che le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a) ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 (Cass. n. 8254 e n. 19627 del 2009).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, ed escluso, ai fini dell’irrogabilità delle sanzioni, che fosse configurabile un’obbiettiva condizione di incertezza in ordine alla portata della normativa, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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