Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8560 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZA GAETANO,

ELIA MARTINO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2392/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del 5.3.07,

depositata il 05/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.E. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli Barra D.G., nonchè la Fondiaria Sai s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti il 24 aprile 2004 dal proprio autoveicolo (OMISSIS) sulla stradale statale (OMISSIS) in (OMISSIS) allorchè lo stesso era stato urtato dal veicolo (OMISSIS) di proprietà del D. e assicurato per la responsabilità civile dalla Fondiaria Sai s.p.a..

Costituitasi in giudizio unicamente la Fondiaria Sai s.p.a. questa ha resistito alla avversa domanda, deducendone la infondatezza.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito giudice, ritenuta la responsabilità del convenuto D. in ordine al verificarsi del sinistro denunziato dall’attore ha condannato i convenuti in solido, al risarcimento dei danni patiti dall’attore, liquidati in Euro 800,00, oltre interessi.

Gravata tale pronunzia il D., nel contraddittorio della Fondiaria Sai s.p.a. che costituitasi in giudizio ha resistito alla avversa impugnazione e del D. che peraltro rimaneva contumace, il tribunale di Napoli, con sentenza 5 marzo – 5 marzo 2008 ha rigettato l’appello, compensate le spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 20 aprile 2009 D.E., affidato a un motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Ha affermato il giudice di appello:

– è condivisibile l’assunto del primo giudice, secondo cui manca la prova che tutti i danni di cui il D. richiede il risarcimento si siano verificati e comunque siano riconducibili casualmente al sinistro, anche alla luce dei rilievi fotografici prodotti;

– eccessiva appare la previsione di spese prospettata;

la documentazione prodotta in sede di gravame (fattura non quietanzata e fotocopie parziale di assegni che non è dato sapere se siano stati pagati) non è idonea a dimostrare la spesa che si assume sostenuta per le riparazione;

– non è dato porre in relazione cera le riparazioni indagate in tale documentazione con quanto reso necessario in conseguenza del sinistro;

– diverse sono le voci di spese evidenziate nei preventivi prodotti in primo grado e nella documentazione depositata in appello.

3. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia con un unico motivo con il quale denunzia nullità della sentenza per motivazione insufficiente e meramente apparente ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – al termine della esposizione della parte motiva del ricorso – il ricorrente formula il seguente quesito: dica la corte se vi è violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e quindi se può ritenersi sufficientemente e congruamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello, come nel caso di specie, nel rigettare l’appello motivando perchè non vi è la prova che tutti i danni si siano verificati e comunque riconducibili casualmente al sinistro (così come aveva già disposto dal giudice di pace di Barra con sentenza n. 3416/05), ha operato un semplice rinvio in termini di mera adesione alla motivazione sul punto contenuta nella precisata sentenza del giudice di pace di Barra, senza invece fornire, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti e, comunque, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

4. A prescindere da ogni altra considerazione (la motivazione della sentenza impugnata, sopra riassunto non appare in alcun modo carente o apparente) il proposto ricorso pare inammissibile – sotto diversi concorrenti – profili.

4.1. Giusta la puntuale previsione dell’art. 366 bis c.p.c. – per quanto rilevante a questo punto della esposizione – prevede, sotto la rubrica formulazione dei motivi, che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso.

Pacifico quanto precede è agevole osservare che ancorchè nella rubrica del motivo si denunzi nullità della sentenza per motivazione insufficiente e meramente apparente ex art. 360 c.p.c., n. 5, – e quindi sia incontroverso che il ricorso è stato proposto denunziando la sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – fa totalmente difetto, al termine della illustrazione del motivo in violazione del precetto di cui all’art. 366 bis c.p.c., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, (risolvendosi, in realtà, la parte finale del motivo, in un apparente quesito di diritto come se si fosse – in realtà – denunziata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

4.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1^ ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897), non controverso che nella specie l’unico motivo di ricorso, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 5, è totalmente privo di tale indicazione, atteso che nel quesito che conclude il motivo sono esposte considerazioni irrilevanti sotto il profilo di cui al ricordato art. 360 c.p.c., n. 5, è palese che deve dichiararsi la inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo (in argomento, tra le tantissime, Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazione).

4. 3. Da ultimo – infine – nella eventualità si interpreti il motivo – contro il suo tenore letterale e totalmente prescindendo da tutte le complesse argomentazioni che lo sorreggono – come volto a censurare la sentenza non sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, ma come diretto a denunziare la sentenza stessa per essere incorsa in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il quesito che conclude il motivo nei termini come è formulato – appare palesemente inammissibile, per la sua evidente genericità.

Deve ribadirsi, infatti, che il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. è inadeguato, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass., sez. un., 9 luglio 2008, n. 18759).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di lite di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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