Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8559 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.31/03/2017), n. 8559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29762/2015 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96,
presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e difeso
dagli avvocati SABATINO CIPRIETTI e LAURA TETI;
– ricorrente –
contro
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARLO BIASONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 276/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata
il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA
RUBINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.A. propone due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 276 del 2015, depositata il 13.5.2015 dal Tribunale di Chieti che, a conferma della sentenza del giudice di pace, rigettava la sua domanda di risarcimento danni da incidente stradale asseritamente provocato dall’urto contro un cane proveniente dall’immobile del convenuto B.F. che imprevedibilmente gli attraversava la strada.
Resiste il B. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore che ne segnalava la tardività.
Il Collegio, previa discussione in Camera di consiglio, tenuto conto delle osservazioni del ricorrente sviluppate nella memoria, ha ritenuto di non condividere la proposta del relatore.
La proposta si fondava sulla considerazione per cui, a fronte di una causa iniziata nel 2013, ovvero dopo l’entrata in vigore della norma che, modificando l’art. 327 c.p.c., ha ridotto a sei mesi il termine per impugnare le sentenze, essendo stata la sentenza di appello pubblicata il 13.5.2015, il ricorso per cassazione fosse stato notificato tardivamente il 15.12.2015.
Ciò in ragione del fatto che al termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che dal 2015 è stato ridotto dal D.L. n. 132 del 2014, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 dal 1^ al 31 agosto di ogni anno. Aggiungendo ai sei mesi i 31 giorni della sospensione feriale, il termine per notificare il ricorso andava a scadere il 14 dicembre 2015, lunedì, mentre il ricorso è stato notificato il successivo martedì 15 dicembre. Il relatore riteneva che il termine per notificare fosse scaduto e che il ricorso dovesse essere ritenuto inammissibile in quanto tardivo.
Tuttavia, esaminando il timbro apposto a tergo della relata di notifica, l’atto risulta materialmente consegnato all’ufficiale giudfziario per l’esecuzione della notifica l’ultimo giorno utile, ovvero il 14.12.2015. Il fatto che l’ufficiale giudiziario abbia poi intrapreso l’attività notificatoria che gli era stata richiesta tempestivamente a termine già scaduto non può ricadere sulla parte che si sia attivata tempestivamente.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., la causa deve essere rimessa per l’esame nel merito dei motivi proposti alla pubblica udienza della Terza Sezione.
PQM
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017