Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8559 del 14/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di
(OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to
in Roma, alla via dell’Oceano Atlantico n. 25, presso lo studio
dell’avv. M. Grazia Leuci, rapp.to e difeso dall’avv. Fiorillo
Giuseppe, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Darti s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Mercati 51, presso o studio dell’avv.
D’Angiolella Luigi Maria e Flavio Brusciano, dai quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 208/2009/51 depositata il 30/10/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FEDELI Massimo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di (OMISSIS) contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 444/12/2008 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2002.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la Darti s.r.l..
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis e art. 5, n. 5 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. La sentenza avrebbe ingiustamente ritenuto soddisfatto l’obbligo motivazionale dell’atto impositivo.
La censura è inammissibile risultando esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerendo l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa alla tipica valutazione del giudice di merito, che, con riferimento a tale motivo di appello, ha affermato la presenza, nell’atto, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi atti a caratterizzare la pretesa,con adeguata precisazione anche in ordine ai valori specificamente indicati nell’accertamento.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Darti s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Darti s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011