Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8559 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., T.A.A., C.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1592/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

18.12.07, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con riferimento al sinistro stradale verificatosi il 1^ dicembre 1997 tra il ciclomotore Malagiati F10 tg (OMISSIS), di proprietà di C.U. e dallo stesso condotto e l’autovettura Volvo 944 tg (OMISSIS) di proprietà di M.C., condotta a T. A.A. e assicurata per la responsabilità civile presso la Milano Assicurazioni s.p.a. il tribunale di Bologna con sentenza 8-14 gennaio 2004 ha ritenuto la concorrente, pari, presunta responsabilità di entrambi i conducenti in ordine al verificarsi del sinistro e – preso atto che nelle more del giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. aveva versato all’attore danneggiato (il 28 settembre 2000) un acconto di L. 800 milioni, ha condannato i convenuti, in solido, a corrispondere il residuo risarcimento di Euro 312.680,61 oltre spese di lite.

Gravata tale pronunzia dal C., nel contraddittorio di tutti gli appellati che costituitisi in giudizio hanno chiesto, il M. e il T., il rigetto dell’appello nonchè, in caso di eventuale accoglimento di questo, la condanna della Milano Assicurazioni a tenere indenni essi concludenti anche oltre il limite del massimale, la Milano Assicurazioni s.p.a. il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Bologna con sentenza 18 dicembre 2007 – 6 ottobre 2008, in parziale accoglimento dell’appello ha dichiarato che l’incidente stradale oggetto di controversia fu causato da colpa del T. in misura dell’80% e, presunta, per il restante 20% la colpa del C..

In ordine al quantum del risarcimento spettante al C. la Corte ha elevato il risarcimento dovuto in proporzione di quanto già liquidato come meglio indicato in parte motiva, dichiarando la Milano Assicurazioni s.p.a. tenuta solidalmente al T. e al M. anche oltre il limite del massimale condannandoli a quanto dovuto con rivalutazione e interessi.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 10 febbraio 2009, ha proposto ricorso, con atto 10 aprile 2009 la Milano Assicurazioni s.p.a., affidato a un motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. In esito all’appello – hanno evidenziato i giudici di secondo grado – il credito risarcitorio al 1 ottobre 1998 risulta pari a L. 1.908.057.256 (Euro 985.429,00) Su di esso – hanno ancora statuito quei giudici – vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali (sull’importo annualmente rivalutato) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, naturalmente al netto dell’acconto di Euro 413.165,52 del 28 settembre 2000 e di quanto versato in esecuzione della sentenza appellata.

3. Con l’unico motivo la ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata, denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1194, 1223, 1224, 1226, 1282, 2056 c.c.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la ricorrente precisa:

– da un lato, che il fatto controverso in ordine al quale sussiste difetto di motivazione è costituito dalla omessa espressa liquidazione di tutti gli oneri accessori relativi alle somme corrisposte dalla società esponente nel corso del processo di primo grado e a seguito della pronuncia del tribunale di Bologna differentemente da quanto operato con riferimento alle somme liquidate in favore del C. dalla Corte di Appello di Bologna;

– dall’altro, il seguente quesito di diritto: dica la Corte adita se, nella ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua siano state corrisposte al danneggiato da fatto illecito extracontrattuale delle somme sia nel corso del processo di primo grado che successivamente alla pronuncia che ha concluso lo stesso, abbia violato le norme di cui agli artt. 1194, 1223. 1224, 1226, 1282 e 2056 c.c., o alcune di esse, il giudice del gravame che abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi frattanto maturati alla somma liquidata nel processo di secondo grado a titolo di sorte (riferendo quindi tale somma alla attualità della pubblicazione della sentenza emessa) e, contestualmente, non abbia applicato gli stessi principi normativi in riferimento agli importi che riconosce essere stati già corrisposti al beneficiario, limitandosi a dichiarare che tali ultimi (e quindi il loro mero valore nominale) debbano essere semplicemente detratti dal totale liquidato, così operando una differenziazione di regolamentazione di casi eguali.

4. Il proposto ricorso pare manifestamente fondato.

Come riferito sopra, la Corte di appello di Bologna:

– ha quantificato il credito risarcitorio del C. – al 1^ ottobre 1998 – in L. 1.908.057.256 (Euro 985.429,00);

– ha dichiarato che al C. spettano, oltre tale importo, anche la rivalutazione monetaria e interessi legali (sull’importo annualmente rivalutato), con decorrenza dal 1^ ottobre 1998 sino alla data di pubblicazione della sentenza (6 ottobre 2009);

– ha condannato i debitori al pagamento di tale importo complessivo, al netto dell’acconto di Euro 413.165,52 del 28 settembre 2000 e di quanto versato in esecuzione della sentenza appellata.

Pacifico quanto sopra pare palese la violazione delle norme di diritto denunziate dalla ricorrente, atteso che la sentenza impugnata – pur avendo correttamente escluso il diritto del C. ha pretendere una seconda volta le somme già percepite nel corso del giudizio – ha attribuito la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal 1^ ottobre 1998 al 6 ottobre 2008, anche per le quote di credito (del C.) estinte mediante il pagamento degli acconti, rispettivamente il 28 settembre 2000 (quanto a Euro 413.165,52) e in esecuzione della sentenza di appello.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla stessa corte di appello di Bologna, in diversa composizione che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;

rinvia la causa alla corte di appello di Bologna, in diversa composizione che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

 

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