Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8558 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4950/2019 proposto da:

N.L., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonella

Natale, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1126/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1126/2018 pubblicata il 28-06-2018 la Corte di appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da N.L., cittadina della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona con la quale era stata rigettata la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha rilevato le asserite minacce ricevute dalla ricorrente dalla setta degli (OMISSIS) non potevano aver costituito causa efficiente della fuga dal Paese, dato che la permanenza in (OMISSIS) della richiedente si era protratta per lungo tempo dopo la cessazione di dette minacce, in base a quanto riferito dalla stessa. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente lamenta “VIOLAZIONE D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e art. 5, lett. c)”. Nel riportare testualmente le dichiarazioni rese in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale, la ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha effettuato alcuna critica in ordine alla credibilità della vicenda narrata e richiama la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale le minacce da parte della setta degli (OMISSIS) possono integrare gli estremi del danno grave. Si duole della violazione del dovere di cooperazione istruttoria, con riferimento alla capacità delle autorità del Paese di origine di offrire adeguata protezione.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. La doglianza espressa dalla ricorrente non si confronta con il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata. La Corte territoriale ha affermato che la fuga non è stata causata dalle minacce degli (OMISSIS) perchè la ricorrente è rimasta in (OMISSIS) per lungo tempo (due anni) dopo la cessazione delle minacce lamentate. Su questa motivazione specifica, di natura dirimente circa il diniego della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) in base alle allegazioni della richiedente, non è espressa alcuna censura. Nel ricorso sono riportate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale ed è richiamata una pronuncia di questa Corte, relativa alla rilevanza di minacce di morte provenienti dalla setta degli (OMISSIS), senza, tuttavia, la benchè minima confutazione del percorso motivazionale di cui si è detto, che, peraltro, si sostanzia in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove idoneamente motivato (Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 3340/2019), come nella specie.

Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione della richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

3.Nulla deve disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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