Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8557 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8557
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28955/2015 proposto da:
I.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO
77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato STELLARIO VENUTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 336/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA I/LkNCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, I.M.C. conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodo 9.11.2010 – 31.1.2011, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento dell’attività di portalettere junior;
2 il primo Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma confermava tale pronuncia;
3. ritenevano i giudici di appello che, con l’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, il legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, avesse solo previsto precisi limiti temporali e quantitativi nonchè obblighi di comunicazione, nella specie rispettati;
4. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, I.M.C. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;
5. l’intimata Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;
6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
7. la questione all’esame posta con uno dei motivi del ricorso – il rispetto del limite numerico alla stregua della clausola di contingentamento e l’eventuale applicazione del criterio “per teste” ovvero “full time equivalent” – non risulta ancora affrontata funditus in decisioni della Corte.
PQM
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la trattazione camerale, rimette il ricorso alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017