Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8557 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9196/2009 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MAGNAGRECIA 95, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ROSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA VINCENZO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/B,

presso lo studio dell’avvocato MELUCCO Giorgio, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce all’atto di ricorso

passivo;

– controricorrente –

e contro

F.B., FA.BR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 63/2008 del TRIBUNALE di ROMA – Sezione

Distaccata di OSTIA del 2 5.2.08, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 9 luglio 2004 il giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, ha condannato F.B., FA.Br. e la Carige Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore di P. F. della somma di Euro 1.475,00 pari al 50% del danno conseguente al sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) tra il motociclo Suzuki Burgman (OMISSIS) di proprietà del P. e dallo stesso condotto, e l’autovettura Renault Tingo (OMISSIS) di proprietà di F.B., condotta da FA.Br.

e assicurata per la responsabilità civile presso la Carige Assicurazioni s.p.a..

Gravata tale pronunzia dal P., il tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel contraddittorio della CARIGE Assicurazioni che, costituitasi in giudizio, ha resistito al proposto gravame chiedendone il rigetto, nonchè di F.B. e di F. B., rimasti contumaci, con sentenza 25 – 26 febbraio 2008 ha confermato la sentenza appellato con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi P.F..

Resiste, con controricorso, la Carige Assicurazioni s.p.a..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. In limine si osserva che il proposto controricorso pare inammissibile.

Premesso, infatti, che nell’interesse della Carige Assicurazioni s.p.a. l’avv. Giorgio Melucco ha sottoscritto il controricorso giusta procura speciale in calce all’atto di ricorso passivo, si osserva che a norma dell’art. 370 c.p.c., in relazione agli artt. 365 e 366 c.p.c., il controricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore munito di procura speciale, per cui è necessario che la parte dimostri di aver rilasciato il mandato anteriormente alla notifica del controricorso.

Tale prova manca quando la procura speciale risulta rilasciata in calce o a margine della copia notificata del ricorso, perchè il richiamo a tale procura contenuto nel controricorso non è sufficiente a dimostrare che questa sia stata rilasciata preventivamente nella forma prescritta (Cass. 3 dicembre 2008, n. 28714; Cass. 5 settembre 2006, n. 19096; Cass. 14 marzo 2006, n. 5443, tra le tantissime).

Precisato quanto sopra deve ribadirsi, altresì, che in tali ipotesi (controricorso sottoscritto in forza di procura speciale rilasciata in margine o in calce alla copia notificata del ricorso di controparte) il difensore del resistente non è abilitato nè alla proposizione del controricorso, nè al deposito della memoria, ma gli è solo consentito di costituirsi e di partecipare alla discussione orale poichè non vi può essere incertezza sull’anteriorità del conferimento rispetto alla costituzione nel giudizio (cfr. Cass. 17 dicembre 1999 n. 14220, nonchè Cass. 1 dicembre 1998 n. 12187).

3. Esposto che l’appellante si rivolgeva al tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia evocando in giudizio i convenuti come sopra indicati e censurava la sentenza n, 1067/2004 emessa dal giudice di pace in data 9 luglio 2004 per le ragioni esposto nell’atto di citazione resisteva la s.p.a. Carige Assicurazioni chiedendo la conferma della sentenza, la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha ritenuto che l’appello non merita accoglimento.

Riferite alcune considerazioni generali sul principio che non è dato comprendere se fosse stato, o meno, contestato dalla difesa dell’appellante che il giudice di pace fa parte dell’ordinamento giuridico come organo che si occupa in modo onorario e non professionale di determinate competenze, e che la scelta del legislatore, di affidare alcune controversie a magistratura non togata può comportare un livello di tecnicismo modesto, motivazioni succinte, applicazione di principi logici non sempre linea e consequenziale e che, pertanto, non si può non si deve però, solo per questo, considerare riformabile la decisione, dovendo per contro il giudice del gravame valutare se nella sostanza e in definitiva la decisione del giudice onorario sia conforme alla realtà dei fatti e non distortivi delle norme di legge, la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha motivato in questi termini il proprio dictum (di rigetto dell’appello):

– in tale contesto il giudice di pace ha chiaramente e motivatamente espresso il convincimento che dalle risultanze istruttorie, non univoche, non fosse possibile pervenire a soluzione diversa di quella applicativa della presunzione di pari colpa di P. – FA. nella causazione del sinistro. Le considerazioni svolte, in contrasto con gli assunti dell’appellante, dalla s.p.a. Carige Assicurazioni nella sua memoria di costituzione sono del tutto condivise dal giudicante.

4. Con il primo motivo il ricorrente censura la sopra trascritta pronunzia denunziando art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per insufficiente, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente a un fatto controverso e decisivo della controversia, stante la carente motivazione della sentenza.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente sottopone all’esame di questa Corte il seguente quesito di diritto: il giudice di secondo grado può validamente rigettare l’appello e quindi le censure della pronunzia impugnata, omettendo di procedere alla valutazione della fondatezza o meno delle stesse?.

5. Il motivo pare manifestamente fondato, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere la sentenza impugnata totalmente carente di motivazione (e, per l’effetto, nulla per violazione dell’art. 133 c.p.c., n. 4).

Premesso, infatti, che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 3 novembre 2008, n. 26486) si osserva che nella specie il tribunale:

– pur avendo dichiarato che il giudice di pace ha chiaramente e motivatamente espresso il proprio convincimento, ha omesso di trascrivere sulla base di quali elementi, di fatto, il giudice di pace, avesse ritenuto, nella specie, la presunzione di pari colpa di P. – FA. nella causazione del sinistro per il vero nello svolgimento del processo e nei motivi della decisione, il tribunale non ha in alcun modo descritto le modalità il sinistro, nè quali risultanti dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nè quale risultante dalla ricostruzione fattane dal primo giudice;

– non ha riportato, neppure in sintesi, le ragioni invocate dalla parte appellante non importa se fondatamente o del tutto infondatamente a sostegno di una diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente;

– ha dichiarato di condividere le considerazioni svolte, in contrasto con gli assunti dell’appellante dalla parte appellata nella sua memoria di costituzione ma non è dato, in alcun modo, comprendere – dalla sola lettura della sentenza – quali siano tali, convincenti (a parere del giudicante) considerazioni in contrasto con gli assunti dell’appellante (anche essi totalmente taciuti in sentenza).

Pare evidente che la sentenza impugnata è nulla perchè totalmente carente di motivazione.

Il primo motivo del ricorso, pertanto, pare meritevole di accoglimento (con assorbimento dei restanti) in applicazione del seguente principio di diritto: in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale è nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza di appello resa (su impugnazione della pronunzia del giudice di pace) dal tribunale che, premesso, in termini generali che i giudizi espressi dal giudice di pace possono comportare un livello di tecnicismo modesto, motivazioni succinte, applicazioni di principi logici non sempre lineare e consequenziale, omesso qualsiasi riferimento non solo ai fatti come asseritamene verificatisi nelle deduzioni delle parti in primo grado, ma anche a come accertati dal primo giudice e ai motivi del gravame proposto dal soccombente e degli argomenti difensivi spiegati dall’appellante (neppure sommariamente indicati) affermi che il primo giudice ha chiaramente e motivatamente espresso il proprio convincimento e che le considerazioni svolte, in contrasto con gli assunti dell’appellante, dalla parte appellata nella sua memoria di costituzione sono del tutto condivise dal giudicante.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa allo stesso tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia in diversa composizione, perchè provveda, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accogli il ricorso;

cassala sentenza impugnata;

rinvia la causa allo stesso tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia in diversa composizione, perchè provveda, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

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