Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8557 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4524/2019 proposto da:

Y.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Alessandrini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ontroricorrente –

avverso la sentenza n. 955/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 955/2018 pubblicata il 18-06-2018 la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da Y.S., cittadino di (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale, confermando la statuizione di primo grado, ha ritenuto tardivamente proposto il ricorso in opposizione presentato dal richiedente, disattendo l’istanza dello stesso di rimessione in termini, formulata in ragione della mancata traduzione del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale in lingua a lui nota. In particolare la Corte d’appello ha posto in evidenza che “alle specifiche domande della Commissione in ordine alle lingue parlate correntemente dal richiedente egli afferma “Bambara, Francese” oltre il dialetto Sarakole, in cui viene svolta l’audizione, confermando il precedente modello C3″ (pag. n. 6 sentenza impugnata). La Corte territoriale ha rilevato che la presunta analfabetizzazione del ricorrente era stata allegata solo in ricorso e non era emersa in sede di audizione. Inoltre il legale rappresentante dell’associazione presso cui il richiedente era alloggiato aveva affermato, come da dichiarazione allegata agli atti del giudizio di primo grado, di prestare assistenza al medesimo richiedente in ogni suo bisogno.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente lamenta “Violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, nonchè con riferimento all’art. 24 Cost., in merito allo speciale regime procedimentale che impone che tutte le comunicazioni concernenti il procedimento siano rese nella prima lingua indicata dai richiedenti asilo e che, quando ciò non sia possibile, possono essere adottate le diverse lingue veicolari, ma che, in ogni caso, al richiedente in tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all’esame della domanda, è garantita l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile (obbligo di ausilio di un interprete). Mancata traduzione dell’intero provvedimento”. Deduce che il provvedimento di diniego della Commissione territoriale di data 30-11-2015 non era stato tradotto nel dialetto Sarakole, lingua indicata prioritariamente dal richiedente, non erano stati esplicitati i motivi in base ai quali non era stato possibile provvedere alla traduzione nel suindicato dialetto ed inoltre il provvedimento era stato tradotto in francese solo nella parte finale, in cui era esplicitata la decisione di rigetto e la possibilità di presentazione del ricorso. Si duole del mancato accertamento, da parte dei Giudici di merito, del suo livello di alfabetizzazione e dell’effettiva sua capacità di comprendere la lingua francese. Adduce che l’interprete incaricato della traduzione al momento della notificazione non era in grado di esprimersi nel dialetto Sarakole, unica lingua a lui nota. Assume che, come nei casi relativi a provvedimenti di espulsione, era onere dell’amministrazione pubblica dimostrare che il provvedimento della Commissione territoriale era stato portato a conoscenza dell’interessato nel rispetto della normativa di settore richiamata in ricorso. Invece l’amministrazione pubblica era rimasta contumace sia nel primo che nel secondo grado di giudizio e non aveva fornito quella prova. Pertanto, ad avviso del ricorrente, i Giudici di merito avrebbero dovuto ritenere ammissibile il ricorso, essendo ragionevole presumere che il richiedente non fosse a conoscenza del contenuto del provvedimento e del suo diritto ad impugnarlo entro un termine perentorio, ed avrebbero dovuto esaminare nel merito le domande.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. S.U. n. 32725/2018). In particolare è stata affermata l’ammissibilità dell’istanza di rimessione in termini in riferimento alla decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione per incolpevole decorso del termine per impugnare alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dello stesso art. 184 bis c.p.c., maggiormente rispettosa dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive (Cass. n. 177704/2010). Di conseguenza, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 5946/2017).

Questa Corte ha altresì precisato che la parte è tenuta ad osservare il principio generale che impone alla stessa di attivarsi con immediatezza, dovendo essere l’iniziativa della parte tempestiva, da intendersi come immediata reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 19290 del 2016 e Cass. S.U. n. 32735/2018 citata).

2.2. Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno ritenuto inammissibile per tardività l’opposizione al provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale, rigettando così l’istanza di rimessione in termini dell’opponente. In particolare, effettuando un’indagine in concreto sulla conoscenza della lingua, i Giudici di merito hanno accertato che il ricorrente: (i) aveva indicato nel modello C3 e in sede di audizione, quale lingua parlata correntemente, anche il francese, in cui era stato tradotto il provvedimento tardivamente impugnato; (li) era assistito per ogni sua necessità dall’associazione Gruppo Umana Soldarietà, come da dichiarazione resa dal legale rappresentante di detta associazione in atti; (iii) aveva intrapreso un percorso di integrazione ed era inverosimile che non potesse, anche con l’aiuto di altri soggetti, essere edotto sul contenuto del provvedimento di diniego.

Dunque, in base a quanto accertato dai Giudici di merito, con motivazione idonea e in base ad apprezzamento di fatto incensurabile (da ultimo Cass. n. 2953/2019 in tema di espulsioni e Cass. S.U. n. 8053/2014), il motivo addotto dal richiedente non si configura quale assoluto impedimento all’impugnazione, nel senso precisato.

2.3. E’ inammissibile, per difetto di autosufficienza, la doglianza con cui si assume che solo la parte dispositiva del provvedimento impugnato sia stata tradotta, non avendo il ricorrente trascritto in ricorso il provvedimento della Commissione territoriale, in disparte ogni considerazione sull’effettiva rilevanza della censura, come proposta, in ordine alla lamentata violazione del diritto di difesa.

3. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA