Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8557 del 06/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2018, (ud. 19/12/2017, dep.06/04/2018),  n. 8557

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 163 depositata il 10.7.2012, la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Isernia, di rigetto della domanda volta all’accertamento dei requisiti per l’indennità di accompagnamento e alla condanna delle parti convenute all’erogazione della prestazione;

2. che la Corte d’appello, rinnovata la consulenza medico legale, ha ritenuto le valutazioni del ctu nominato non sufficienti a dimostrare una assoluta impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore da parte del sig. V. o una incapacità dello stesso alla autonoma gestione degli atti della vita quotidiana;

3. che avverso tale sentenza il sig. V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Inps;

Diritto

CONSIDERATO

4. che col primo motivo di ricorso, il sig. V. ha dedotto insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè omessa valutazione e travisamento nell’interpretazione di una circostanza determinante, per avere la Corte territoriale errato nell’interpretazione e valutazione della consulenza medico legale svolta nel giudizio di appello e che aveva accertato la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti ai fini dell’indennità di accompagnamento; in particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale: non ha tenuto adeguatamente conto della grave compromissione della capacità di deambulare del sig. V., ridotta, secondo la descrizione del ctu dott.ssa M., ad “una semplice estrinsecazione meccanica e ripetitiva al posto della più complessa funzione neuromotoria tesa alla soddisfazione dei bisogni bio-psico-sociali”; ha errato nell’addebitare al ctu l’omessa precisazione di “cosa in concreto il V. (fosse) o meno in grado di fare per assolvere alle sue esigenze di vita quotidiane”, risultando elencate a pag. 12 della relazione peritale (e a pag. 16 del ricorso in appello) le azioni del vivere quotidiano precluse al predetto; non ha considerato che il ctu nominato in appello avesse esaminato, rispetto al consulente nominato dal Tribunale, un diverso quadro patologico, effetto dell’aggravamento risalente agli anni 2010, 2011 e 2012 e documentato in causa; elementi tutti decisivi ai fini della soluzione della controversia;

5. che con il secondo motivo è stata dedotta erronea e falsa interpretazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 509 del 1988, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale trascurato la lettera e la ratio delle disposizioni suddette che contemplano l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza come requisiti alternativi ai fini della prestazione in esame; sotto altro profilo, si è censurata l’interpretazione restrittiva adottata dal giudice d’appello che ha preteso la prova di un deficit assoluto di deambulazione, ritenuto non integrato dalla condizione del sig. V. che, con l’aiuto di bastoni canadesi, è unicamente in grado di mantenere la posizione eretta e di muoversi, con impulsi ripetitivi e meccanici, limitatamente all’ambiente domestico e che, senza l’aiuto di un familiare, non potrebbe svolgere gli atti quotidiani della vita;

6. che col terzo motivo si deduce omessa valutazione di domande e contestazioni specifiche contenute nel ricorso di secondo grado nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte territoriale esaminato le censure mosse, col ricorso in appello, alla consulenza tecnica svolta in primo grado e per non avere motivato sul punto; inoltre, per non aver tenuto conto del progressivo aggravarsi delle condizioni del sig. V., come ricostruite nel ricorso in appello e supportate dalla documentazione medica prodotta;

7. che, quanto al primo motivo, occorre precisare come nella fattispecie in esame trovi applicazione, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 202;

8. che sull’ambito del giudizio di legittimità in riferimento al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, questa Corte ha avuto modo di affermare che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo il vizio in esame nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, (cfr. Cass. n. 12244 del 2015; Cass. n. 828 del 2007);

9. che la giurisprudenza di legittimità, pur nell’esame delle diverse fattispecie sottoposte al suo esame ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante i seguenti principi: l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell’ indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica; ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003);

10. che nel caso in esame, la sentenza d’appello si è attenuta ai principi appena richiamati e, con motivazione congrua, ha escluso che il requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore potesse dirsi integrato in base alle conclusioni della ctu svolta in appello, attestanti un grave deficit della deambulazione, ossia una grave riduzione della capacità di deambulare (“ridotta ad una semplice estrinsecazione meccanica e ripetitiva al posto della più complessa funzione neuromotoria tesa alla soddisfazione di bisogni bio-psico-sociali) e non un assoluto azzeramento della capacità medesima;

11. che analogamente corretta risulta l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello quanto all’omessa precisazione da parte del ctu di “cosa in concreto il V. (fosse) o meno in grado di fare per assolvere alle sue esigenze di vita quotidiane”, posto che l’elencazione contenuta a pag. 12 della relazione peritale, riportata a pag. 16 del ricorso in appello, è esplicativa, in via generale, della categoria degli atti quotidiani della vita ma non descrive le abilità e le azioni precluse specificamente al sig. V.;

12. che il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente interpretato la L. n. 18 del 1980, art. 1 e la L. n. 509 del 1988, art. 1 considerando alternativi i requisiti sanitari richiesti ai fini dell’indennità di accompagnamento e ritenendo entrambi non sussistenti (“va… dato atto di come neppure nel presente grado, in concreto e al di là delle formali enunciazioni finali, si sia potuto accertare la totale incapacità del paziente di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”);

13. che infondata è anche la censura dell’interpretazione adottata dal giudice d’appello, nel senso di ritenere necessaria la prova di un deficit assoluto di deambulazione, in quanto la stessa è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte come sopra richiamato, laddove l’impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita è stata esclusa dalla sentenza impugnata per mancata indicazione nella relazione peritale delle azioni del vivere quotidiano precluse al paziente in ragione delle patologie diagnosticate;

14. che il terzo motivo è infondato atteso che la Corte territoriale, proprio sulla base delle censure mosse da parte appellante alla ctu svolta in primo grado, ha proceduto a rinnovare la ctu e che quest’ultima ha tenuto conto della documentazione medica relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, come si ricava dalle pagine 7 e 8 della relazione peritale, riportata a pag. 37 e 38 del ricorso per cassazione;

15. che le considerazioni svolte portano a respingere il ricorso;

16. che non si fa luogo alla condanna alle spese della parte soccombente avendo quest’ultima assolto all’onere autocertificativo previsto per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018

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