Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8556 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20783/2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO COCCIOLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’attuale ricorrente, chiesto in primo grado il diritto alla rivalutazione contributiva per ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia autonoma, in luogo della pensione di anzianità in regime internazionale, da determinarsi sulla base dei soli contributi versati in Italia e opposto dall’INPS il difetto del requisito contributivo, in sede di appello, a fronte del diniego del Tribunale, ha dedotto di aver maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia (abbandonando la tesi della rivalutazione contributiva e allegando di essere esentato dall’innalzamento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, previsto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, in quanto lavoratore discontinuo per essere titolare di anzianità assicurativa di oltre 25 anni di cui almeno 10 con meno di 52 settimane di contributi e di poter contare, oltre alle 716 settimane di contribuzione obbligatoria presso l’AGO, su ulteriori 78 settimane asseritamente spettanti a titolo di contribuzione figurativa per servizio militare, svolto dal marzo 1959 al settembre 1960);

2. la sentenza della Corte territoriale, di rigetto del gravame svolto dall’assistito, è impugnata con ricorso affidato ad un articolato motivo;

3. l’INPS ha resistito con controricorso e ha dedotto la novità della questione, devoluta in appello, concernente la pretesa sufficienza del patrimonio contributivo ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia sulla scorta della ulteriore contribuzione figurativa (per 78 settimane) per servizio militare, svolto dal marzo 1959 al settembre 1960, rispetto alla dedotta rivalutazione dei contributi agricoli versati ed accreditati anteriormente al 1984 contributiva, allegata in primo grado;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. del ricorso all’esame si appalesa opportuna la trattazione in pubblica udienza innanzi alla quarta Sezione della Corte.

PQM

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione camerale, rimette il ricorso alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA