Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8556 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Archimede 138,

presso lo studio dell’avv. Stanizzi Antonio, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 77/16/09 depositata il 20/10/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da V.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Firenze n. 79/19/07 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) irpef irap 2002-2003, nonchè avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 1998-2000.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato la prevalenza dell’intuitus personae sulla potenzialità produttiva dell’ organizzazione.

La censura è fondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sent. 3678 del 16/02/2007).

Tale principio non risulta osservato dalla pronuncia impugnata laddove si afferma che “per poter parlare di organizzazione ai fini dell’assoggettamento all’Irap non rileva tanto la semplice presenza di beni strumentali e personali a servizio del professionista, quanto la prevalenza dell’intuitus personae sulla potenzialità produttiva dell’organizzazione nonchè laddove ha escluso la rilevanza dei compensi corrisposti a terzi in quanto aventi un’incidenza assolutamente marginale sul reddito del professionista”.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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