Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8556 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8995/2009 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

BENINI Carlo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., nella sua qualità di unico erede di R.P.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CARONCINI,27,

presso lo studio dell’avvocato SENSI Flaminio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COTTIGNOLA PIETRO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1247/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

23/11/07, depositata il 30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Sensi Flaminio, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 30 luglio 2008 la Corte di appello di Bologna pronunziando sull’appello proposto da R.P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna il 28 giugno – 13 novembre 2002, in parziale riforma di questa ultima ha rigettato la domanda proposta da R.M. nei confronti di R.P.M. e confermato il rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado proposta da R.P.M. nei confronti di R.M., compensate, tra le parti, le spese di lite.

Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 2 febbraio 2009, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, R.M., con atto 2 aprile 2009.

Resiste, con controricorso, P.G., unico erede di R. P.M., deceduta il (OMISSIS).

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. La ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando, con l’unico motivo, violazione o falsa applicazione di norme di diritto – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla esclusione della obbligazione della coerede R.P.M. del rimborso a favore della ricorrente R.M..

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la ricorrente sottopone all’esame di questa Corte i seguenti quesiti:

– dica la suprema corte se la corte di appello di Bologna nella sentenza impugnata ha rettamente interpretato e valutato la esclusione dell’obbligazione di rimborso di una coerede, nello specifico R.P.M., da un conto corrente contestato con altro coerede;

– dice la suprema corte se la corte di appello di Bologna nella sentenza impugnata ha rettamente interpretato e valutato che su un conto corrente contestato a due coeredi debba essere a presunzione di ripartizione in quote uguali, e quindi il terzo coerede non abbia diritto al rimborso della propria quota da uno solo dei coeredi.

3. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Sotto molteplici, concorrenti, profili.

3.1. In primis si osserva che giusta la testuale previsione di cui al combinato disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si deduca “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” (ex art. 360 c.p.c., n. 3) è onere del ricorrente indicare, puntualmente, quali siano le norme di diritto violate o falsamente applicate dal giudice del merito.

Nel merito, per contro, pur deducendosi, nell’unico motivo, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” non è indicato quali siano le norme – sostanziali o processuali, contenute nel codice civile o in altro testo normativo – violate dalla sentenza impugnata.

Tale omissione non solo è presente nella rubrica dei vari motivi, ma anche nella parte destinata alla esposizione dei motivi stessi, sì che non è dato comprendere quale sia la legge omessa o erratamente applicata dalla sentenza impugnata.

3.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, il ricorso pare inammissibile, stante la non conformità dei quesiti – sopra trascritti – al modello delineato dall’art. 366 bis c.p.c..

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.2.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare deve ribadirsi, ulteriormente, che:

– il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;

– in altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare;

– la ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (in termini, ad esempio, Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054);

– nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3), e 4), il motivo del ricorso per cassazione deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame;

– non può ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’ esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato;

– in tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008, nn. 28143 e 28145).

In particolare in molteplici occasioni questa Corte ha affermato che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo del ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sulla esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo e in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., infatti, è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciato una regula iuris (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547, specie in motivazione).

In altri termini, contrariamente a quanto suppone parte ricorrente in tema di ricorso per cassazione, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale.

Lo stesso – quindi – non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo (o, come nella specie, nella domanda se nel caso concreto, disattendendo le istanze proposte dalla parte ricorrente in sede di merito i giudici a quibus abbiano, o, meno, correttamente applicato la legge) ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (in tale senso, ad esempio, Cass. 20 giugno 2008, n. 16803; Cass. 9 maggio 2008, n. 11533; Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658).

3.2.2. Come notato sopra parte ricorrente ha denunziato la sentenza oltre che sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anche sotto quello, diverso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A prescindere da ogni questione sulla ammissibilità, o meno, di un ricorso proposto contemporaneamente sotto i due, diversi, profili in questione, occorre evidenziare che a norma dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte, che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

La sopra trascritta disposizione importa qualora si denunzi la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile allorquando il ricorrente non indichi – espressamente e separatamente rispetto alla parte espositiva del motivo – le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata (Cass. 18 settembre 2009, n. 20288, in motivazione; Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c. – in particolare – deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Non controversi i principi di cui sopra, pare evidente, la inammissibilità – già anticipata sopra – del proposto ricorso sotto il profilo della non corrispondenza al modello delineato nell’art. 366 bis c.p.c., dei quesiti di diritto che concludono l’unico motivo del ricorso, atteso che non vi è alcun cenno a quale sia il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che nella memoria ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente anzichè esporre le proprie, motivate, considerazioni in ordine alla infondatezza degli argomenti sviluppati nella ricordata memoria e nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice ivi richiamata, si è limitata a chiedere che la causa sia rinviata alla pubblica udienza “sussistendone i presupposti”.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna le ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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