Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8555 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 04/02/2016, dep.31/03/2017),  n. 8555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11871 – 2013 R.G. proposto da:

D.L., – c.f. ((OMISSIS)) – elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Tacito, n. 41, presso lo studio dell’avvocato

Adolfo Zini che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Riccardo Venturi la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.N., – c.f. ((OMISSIS)) – rappresentata e difesa giusta

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Roberto

Inches ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e

F.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1565 dei 11.11/4.12.2012 della corte d’appello

di Firenze;

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che D.L. ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso; preso atto che la medesima rinuncia è stata notificata alla controricorrente ed all’intimata; ritenuto, quindi, che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

– ritenuto che in dipendenza della rinuncia nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese;

– del giudizio di legittimità;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

LA CORTE

dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da D.L. ed iscritto al n. 11871/2013 R.G..

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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