Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8555 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 04/02/2016, dep.31/03/2017), n. 8555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11871 – 2013 R.G. proposto da:
D.L., – c.f. ((OMISSIS)) – elettivamente domiciliata
in Roma, alla via Tacito, n. 41, presso lo studio dell’avvocato
Adolfo Zini che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato
Riccardo Venturi la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
N.N., – c.f. ((OMISSIS)) – rappresentata e difesa giusta
procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Roberto
Inches ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
e
F.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1565 dei 11.11/4.12.2012 della corte d’appello
di Firenze;
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che D.L. ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso; preso atto che la medesima rinuncia è stata notificata alla controricorrente ed all’intimata; ritenuto, quindi, che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
– ritenuto che in dipendenza della rinuncia nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese;
– del giudizio di legittimità;
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
LA CORTE
dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da D.L. ed iscritto al n. 11871/2013 R.G..
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017