Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8555 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S., elett.te dom to in Roma, alla piazza S. Pietro in

Vincoli n. 40, presso Bramonti Macro Giuliana, rapp.to e difeso dagli

avv.ti Di Pirro Ugo e Francesco Dragone, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 212/2008/22 depositata il 29/8/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Lecce n. 199/5/1999 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva 1993. La CTR riteneva che, nel rideterminare i ricavi conseguiti dal M. nel 1993, fossero applicabili i parametri di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 e non quelli di cui al DPCM 29/1/1996. Il ricorso si articola in unico motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico ed articolato motivo il M. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.. Motivazione insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. I giudici di 2^ grado non avrebbero affrontato l’argomento della mancata individuazione dell’atto richiamato ed avrebbero dovuto disapplicare il D.P.C.M. 23 dicembre 1992 essendo più favorevole al contribuente l’applicazione del D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

Il motivo di ricorso formulato con riferimento all’art. 112 c.p.c. – mancata individuazione dell’atto richiamato – è inammissibile non risultando dalla sentenza impugnata che la censura sia stata espressamente sollevata dal contribuente in primo grado; in violazione al disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente non ha altresì prodotto copia del ricorso medesimo; e peraltro, in violazione del principio dell’autosufficienza, il M. non ha trascritto integralmente il ricorso introduttivo, non indicando così, in maniera specifica e puntuale, un elemento utile perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento dei processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo (Sez. 50, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Palesemente infondata è la censura in ordine alla applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 anzichè a quelli di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, sia per il puntuale disposto del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 1, comma 4 secondo il quale “i parametri si applicano per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 1995 ovvero, per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per gli accertamenti relativi al primo periodo d ‘imposta di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995”, sia in quanto i parametri risultano determinati a seguito di elaborazioni e valutazioni compiute su dati in possesso della anagrafe tributaria, relativi a ciascuna categoria di attività economica, e di coerenti indici di natura economica e contabile relativi ad un determinato periodo.

Inammissibile è la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione non avendo il ricorrente specificato il rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata o contraddittoriamente valutata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se adeguatamente considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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