Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8554 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29251/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

CASTROGIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

GIANMARIA GAGLIASSO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., F.G., OVERSELL SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 870/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

17/04/2015, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, premesso che:

– la Corte d’appello di Torino con sentenza 7.5.2015 n. 870, in parziale accoglimento della impugnazione proposto da P.G. ha riformato la decisione che aveva ritenuta fondata la domanda riconvenzionale, proposta da R.G., di condanna al risarcimento danni per indebito utilizzo della autovettura di sua proprietà, ed aveva liquidato la somma di Euro 7.350,00 oltre interessi a titolo di ristoro del danno patrimoniale per il mancato godimento del veicolo, per il periodo di quattordici mesi a decorrere dall’atto introduttivo del giudizio (notificato a fine ottobre 2007) fino alla data della decisione (25.2.2013);

la Corte territoriale ha accolto il motivo di gravame che deduceva la ultrapetizione della statuizione, in quanto nella comparsa di risposta, depositata il 26.2.2008, il R. aveva formulato domanda riconvenzionale chiedendo la liquidazione del danno quantificato in Euro 11.600,00 tenuto conto della indisponibilità della vettura per sedici mesi, periodo corrispondente al tempo trascorso tra l’acquisto del possesso del veicolo da parte del P. (3.11.2006) e la data della comparsa di risposta (26.2.2008), con la conseguenza che i danni liquidati per il periodo successivo (dalla comparsa di risposta alla pubblicazione della sentenza di primo grado) eccedevano il “petitum” originario, con conseguente nullità della statuizione di condanna “per il periodo di utilizzo del mezzo successivo alla notifica dell’atto di citazione” ed impossibilità di riliquidare correttamente il danno alla stregua della originaria domanda in quanto “non riproposta” nella comparsa di costituzione in grado di appello, essendosi limitato l’appellato a chiedere la conferma della decisione di prime cure in tal modo formulando una domanda nuova inammissibile

il R. impugna ritualmente la sentenza di appello, con ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la nullità della decisione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per assenza della motivazione, avendo il Giudice di appello ricostruito senza alcuna logica il petitum originariamente richiesto con la domanda riconvenzionale ed avendo in modo incomprensibile ritenuto domanda nuova, preclusa dall’art. 345 c.p.c., la richiesta di conferma della decisione di prime cure formulata nella comparsa di costituzione in grado di appello non hanno svolto difese gli intimati il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Osserva:

E’ raccomandata la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il motivo di ricorso è fondato in relazione ad entrambe le censure prospettate.

Quanto alla prima censura volta a dedurre un vizio di nullità processuale della decisione impugnata essendo incorsa la Corte territoriale nel vizio di extrapetizione, va osservato preliminarmente che la deduzione del vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non è ostativa alla individuazione da parte della Corte della diversa norma processuale violata in quanto:

a) la erronea indicazione, nella rubrica, della norma processuale violata, non determina “ex se” la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, bene potendo la Corte procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato ove ciò risulti agevolmente riscontrabile, come nella specie, dalla esposizione delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte a sostegno della censura: la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha, infatti, contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Corte Cass. 2 sez. 7.4.2000n. 4349; id. 2 sez. 18.3.2002 n. 3941; id. 1 sez. 5.4.2006 n. 7882; id. 1 sez. 13.9.2006 n. 19661; id. 1 sez. 30.3.2007 n. 7981; id. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014);

b) nella specie dalla esposizione della censura emerge chiaramente che il ricorrente ha inteso censurare la errata interpretazione, da parte del Giudice di appello, delle statuizioni della decisione impugnata e del contenuto della domanda riconvenzionale svolta in primo grado, riverberando tale errore sulla definizione del “quantum devolutum”, venendo pertanto ad impingere sull’oggetto della impugnazione e dunque sui limiti alla cognizione del Giudice posti dall’art. 112 c.p.c..

Il vizio denunciato trova riscontro negli atti processuali, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il Giudice di prime cure avesse inteso liquidare il danno dalla domanda introduttiva fino alla pubblicazione della decisione di prime cure, quando invece dalla motivazione della sentenza (riprodotta per estratto nel ricorso) risultava che il Tribunale aveva ritenuto equo commisurare il danno “ad un periodo da fissare tra la domanda giudiziale e la restituzione del veicolo…..sino al dicembre 2008….”.

Peraltro la individuazione della statuizione impugnata è effettuata dalla Corte d’appello in modo scarsamente intelligibile: da un lato, infatti, si afferma che il Tribunale ha inteso contenere gli effetti dannosi nell’ambito di quattordici mesi con decorrenza dal mese di novembre 2007, dall’altro si assume – in modo evidentemente errato – che i quattordici mesi corrispondono al numero di mesi trascorso dal novembre 2007 sino alla sentenza 25.2.2013 (che assommano invece a 64 mesi).

Quanto alla interpretazione della domanda riconvenzionale, la questione dedotta dal motivo di gravame proposto dall’appellante P. concerneva il vizio di ultrapetizione della statuizione di condanna in quanto – secondo l’appellante – il convenuto R. aveva chiesto il risarcimento del danno per il solo periodo “anteriore alla notifica dell’atto di citazione” (quindi anteriore al novembre 2007). La Corte d’appello sul punto ha rilevato che il convenuto aveva limitato la domanda risarcitoria nel “numero di mesi sedici decorrenti dalla data dell’acquisto (mese di novembre) sino alla data della comparsa di risposta (febbraio 2008)”, con la conseguenza che in ogni caso – anche a prescindere dal superiore rilievo della inesatta interpretazione del dictum della sentenza di prime cure – risulterebbe scarsamente comprensibile e comunque palesemente erronea, per violazione tra chiesto e pronunciato, la estensione della statuizione di annullamento della liquidazione del danno – effettuata nella sentenza di primo grado – anche per il periodo tra la notifica dell’atto di citazione e la comparsa di risposta che invece come affermato dalla stessa Corte territoriale era stato incontestabilmente richiesto con la domanda riconvenzionale.

Ma l’errore commesso dalla Corte territoriale, oltre che intrinseco agli stessi argomenti svolti nella sentenza, è direttamente imputabile alla inesatta rilevazione del contenuto della domanda riconvenzionale (al cui esame la Corte ha accesso diretto, in considerazione del tipo di vizio di legittimità denunciato, e dell’assolvimento da parte del ricorrente del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo chiaramente indicata la ragione dell’errore processuale nella omessa considerazione delle conclusioni specificate nella comparsa di risposta in primo grado, dirette ad ottenere il risarcimento dei “danni patiti e patiendi”) da cui emerge che la parte agiva in via riconvenzionale quantificando il danno sofferto fino alla costituzione in giudizio, ma non escludendo il risarcimento dei danni ulteriori (“patiendi”) come evincibile anche dalla espressione “o altra somma veriore accertanda in corso di causa”, riferibile ad ogni altro criterio di liquidazione, adottato dal Giudice di merito, eventualmente diverso da quello proposto in relazione al periodo considerato ai fini del calcolo.

Fondata è altresì la censura di violazione dell’art. 345 c.p.c., che investe la statuizione di inammissibilità – per divieto dei “nova” – della “domanda” che l’appellato R. avrebbe formulato con la comparsa di costituzione in secondo grado, chiedendo la conferma della decisione di prime cure.

Premesso che, anche nel caso in cui la decisione di prime cure avesse pronunciato in eccedenza rispetto al petitum richiesto con la domanda riconvenzionale di condanna, il Giudice di appello, rilevato il vizio di ultrapetizione, non avrebbe potuto limitarsi ad annullare la statuizione di condanna, ma avrebbe dovuto provvedere sul merito della domanda riliquidando il danno in conformità al petitum richiesto, essendo consolidato il principio di diritto per cui l’onere di espressa riproposizione in appello disposto dall’art. 346 c.p.c., riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dai giudici di primo grado e non è, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l’ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata “ex adverso” (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3094 del 21/04/1988; id. Sez. 1, Sentenza n. 13308 del 29/11/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 13423 del 20/07/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 22339 del 24/10/2007), ebbene, tanto premesso, osserva il Collegio che, esclusa – stante le ragioni di fondatezza della precedente censura – la ultrapetizione della pronuncia di condanna emessa dal primo Giudice, viene ad essere inficiata anche la dichiarazione di novità della “domanda” formulata nella comparsa di risposta dell’appellato – “per relationem” alla indicata pronuncia, con la conseguenza che il Giudice di appello avrebbe dovuto comunque – esaminare nel merito la domanda riconvenzionale e liquidare il danno tenendo conto degli effetti pregiudizievoli, determinati dalla indisponibilità dell’auto, anche successivamente alla introduzione del processo.

I vizi processuali riscontrati determinano la cassazione della sentenza impugnata ma consento alla Corte – non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto – di provvedere sul merito, atteso che: 1 – il primo giudice ha ritenuto di liquidare il danno relativamente al periodo novembre 2007 (introduzione del giudizio di primo grado) fino alla restituzione del veicolo (avvenuta a dicembre 2008), determinando in via equitativa l’importo risarcitorio di Euro 7.350,00 (in misura inferiore a quello richiesto con la domanda riconvenzionale e quantificato in Euro 11.600,00 fino alla data della costituzione in giudizio del convenuto); 2 – l’appellato aveva chiesto la conferma della predetta statuizione.

Pertanto cassata la sentenza di appello nella parte in cui annulla la statuizione di condanna del P. al risarcimento del danno in favore del R., e dichiarata inammissibile la domanda proposta dal R., la Corte decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, condanna P.G. al risarcimento dei danni subiti da R.G. liquidati in Euro 7.350,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale al saldo.

Le spese dell’intero giudizio vengono liquidate come in dispositivo, dovendo rifondere gli intimati le spese relative al giudizio di legittimità ed al giudizio di appello, dichiarate compensate le spese del giudizio di primo grado in considerazione della parziale soccombenza del R..

PQM

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo la causa nel merito, condanna P.G. a risarcire i danni subiti da R.G. e liquidati in Euro 7.350,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale al saldo.

Condanna gli intimati, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonchè delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1.950,00 per compensi ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente le spese processuali relative al primo grado di giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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