Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8554 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G. e R.B., elett.te dom.to in Roma, alla

via Leone IX n. 16, presso lo studio dell’avv. Carboni Gianluca,

rapp.to e difeso dall’avv. Conte Raffaele, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, in persona del legale rapp.te

pro tempore, domiciliata in Roma, via Tortolini 34 , presso lo studio

dell’avv. Paoletti Nicolò, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Claudio Mussato giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Friuli V. Giulia n. 40/2009/08 depositata il 6/7/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da V.G. e R.B. contro Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, contro la sentenza della CTP di Udine n. 79/1/2006 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) scarico acque 2006. La CTR riteneva dovuto il contributo per cui è causa in quanto relativo a lavori di bonifica e per ulteriori opere di mantenimento e quindi distinto rispetto a quello dovuto per le reti fognarie comunali. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il Consorzio ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti assumono la violazione e/o erronea applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 11, 13 e 59 e dell’art. 860 c.c. omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso.

La CTR nell’affermare la debenza del contributo non avrebbe considerato che la fognatura comunale è di tipo misto e quindi unica per raccogliere sia le acque di scarico civili che meteoriche … e che per le aree urbanizzate (quale l’area di proprietà dei ricorrenti) la raccolta delle acque reflue e piovane sarebbe effettuata dal Consorzio Depurazione della Laguna.

I motivi di censura da esaminarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente e logicamente connessi, sono manifestamente fondati alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sent. 8960/1996; Sent. n. 8770 del 10/04/2009) secondo cui l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene.

Tale principio non risulta essere stato correttamente applicato dalla CTR che ha affermato la debenza del contributo solo in quanto distinto rispetto a quello dovuto per le reti fognarie comunali, prescindendo da una valutazione delle argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla sussistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante al fondo dalle opere in questione. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Friuli V. Giulia.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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