Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8553 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J PETROL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. MUSTO Flavio Maria;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, sez. 5^, n. 51, depositata il 3.9.2009;

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propose ricorsi avverso atti di contestazione, con i quali l’Agenzia delle Dogane le aveva contestato la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4 e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, per ritardato pagamento dell’accisa sul carburante per i mesi di gennaio marzo, novembre dicembre 2004, e correlativamente ingiunto il pagamento di interessi, indennità di mora e sanzioni;

– che l’adita commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li respinse e, in esito all’appello della società contribuente, la decisione fu confermata, salva la precisazione della necessità di detrazione, dall’importo complessivamente dovuto, delle somme corrisposte dalla contribuente in prospettiva del (pur inammissibile) ravvedimento operoso D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, comma 1 lett. a;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso per cassazione, in due motivi, denunciando contraddittorietà della motivazione, per aver la decisione ritenuto legittimi gli atti impugnati, pur avendo affermato che essi avrebbero dovuto tener conto degli importi spontaneamente versati dalla società contribuente ai fini del (vano) tentativo di ravvedimento operoso, nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia relativo alla contestata applicazione cumulativa di interessi, indennità di mora ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995 e della sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13;

che l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso;

osservato:

– che il primo motivo è inammissibile per carenza d’interesse, in rapporto al dispositivo della decisione impugnata che recita: “La Commissione, in parziale riforma della sentenza appellata, dispone che siano detratte, dalle somme pretese dall’Erario, quelle spontaneamente versate dal contribuente a titolo di pagamento delle sanzioni e degli interessi. Conferma nel resto..”;

che il secondo motivo è inammissibile perchè (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03) denunzia un vizio di motivazione in diritto (sulla ritenuta legittimità dell’applicazione cumulativa di interessi, indennità di mora ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995 e della sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13), che non ha, di per sè, alcun rilievo (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03) ed, inoltre, perchè introduce una questione che nè la sentenza impugnata nè il ricorso (con ovvie ricadute sul piano dell’ autosufficienza) evidenziano introdotta sin dal ricorso introduttivo della società contribuente (cfr. Cass. 20393/07, 7766/06, 28680/05);

– che a ciò va, peraltro, aggiunto che questa Corte ha già affermato il principio, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui le sanzioni prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sono destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e non è incompatibile con la disposizione, in tema di accise, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, n. 4, nel testo vigente ratione temporis, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, poichè dette norme sono pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva, con riferimento alla sanzione amministrativa, e reintegrativa del patrimonio leso, con riguardo all’indennità di mora (cfr. Cass. 23919/09, 14303/09, 23517/08);

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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