Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8553 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE del FALLIMENTO GES.COM. SRL in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1,

presso lo STUDIO GHERA – GAROFALO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARANELLO GIOVANNI, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RC 18 IMPORT – EXPORT GIANNI CACACE SPA in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

PETRILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati MADDALENA SALVATORE,

GAGLIARDI CIRO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 27.11.07, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Libertino Alberto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto 27 luglio 1999 il presidente del tribunale di Campobasso ha ingiunto alla R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a. il pagamento, in favore della curatela del Fallimento GES Com s.r.l. la somma di L. 48.005.316, oltre accessori.

Tale somma era reclamata dalla curatela del fallimento GES Com, a titolo di locazione per il periodo 1 giugno – 30 novembre 1998 e rimborso delle spese per oneri accessori per il terzo e quarto trimestre 1998, per l’immobile a uso commerciale concesso in locazione alla R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a. con contratto (OMISSIS) all’interno del centro commerciale (OMISSIS), contratto rispetto al quale la conduttrice R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a. aveva esercitato, con raccomandata 18 novembre 1997, il recesso per il 31 maggio 1998 a norma della L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c. recesso contestata dalla societa’ locatrice.

Proposta, dalla R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a.

opposizione al descritto decreto, nel contraddittorio della curatela fallimentare opposta che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della opposizione e spiegato, altresi’, domanda riconvenzionale, il tribunale di Campobasso con sentenza n. 326 del 2006 in parziale accoglimento della proposta opposizione ha revocato il decreto opposto ma ha condannato la R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a. al pagamento della minore somma di Euro 23.965,43, oltre interessi legali dal (OMISSIS) al soddisfo, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e inammissibile quella introdotta dall’opposta.

Gravata tale sentenza dalla R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a., nel contraddittorio della curatela del fallimento della Ges.Com s.r.l. che costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza 27 novembre 2007 – 20 marzo 2008 in accoglimento dell’appello e della originaria domanda riconvenzionale dell’appellante ha dichiarato la legittimita’ del recesso esercitato dall’appellante conduttrice con preavviso 18 novembre 2007 per la data del 31 maggio 1998, dichiarando – per l’effetto – caducato il rapporto locativo tra le parti al 31 maggio 1998 e rigettando la domanda di pagamento somme proposta dalla curatela fallimentare.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi, la curatela fallimentare del fallimento Ges.Com s.r.l..

Resiste, con controricorso la R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; perche’ il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Ha depositato memoria la ricorrente Curatela Fallimentare del Fallimento Gescom r.s.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. precisa, nella parte motiva:

2. I giudici di appello – andando di contrario avviso rispetto a quanto affermato dal primo giudice -hanno ritenuto legittimo il recesso della conduttrice R.C. 18 Import Export Gianni Cacace s.p.a.

dal contratto di locazione inter partes per la data del 31 maggio 1998.

Premesso che la societa’ conduttrice aveva invocato, a fondamento del recesso, da un lato, che importanti e massicci lavori di completamento, del centro commerciale di proprieta’ della curatela fallimentare appellata, nel quale erano ubicati i locali oggetto di controversia erano rimasti incompiuti con conseguente disagio enorme (e sovente anche pericolo) per il pubblico degli utenti, dall’altro, che era mancata assolutamente una attivita’ promozionale del centro commerciale da parte della Ges. Com. s.r.l. si’ che il centro commerciale, invece di acquisire sviluppo in termini di utenza e di operatori manifestava una consistente perdita di interesse sia da parte del pubblico degli utenti e sia da parte degli operatori i piu’ rappresentativi dei quali abbandonavano il centro commerciale, i giudici di appello hanno accertato, in linea di fatto:

– quanto denunziato dall’appellante, in ordine alla circostanza che non fossero stati portati a termine importanti e massicci lavori di completamento, risulta dalla produzione di ampio materiale fotografico riferito alla data del recesso, ossia al 31 maggio 1998 da cui risultano aree scoperte ed accidentalmente ricolme di acqua piovana, locali vuoti del tutto privi di qualsivoglia impianto e rifiniture, strade chiuse e transennate, corpi di fabbrica ancora in uno stato iniziale di esecuzione, ingombranti strutture di sostegno in legno o metallo;

– la documentazione fotografica e’ indubitabilmente riferibile alla data del (OMISSIS) (e non a quella della stipula del contratto, (OMISSIS)) posto che una tale circostanza, espressamente enunciata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non e’ stata contestata dall’appellato e risulta confermata dalla incontestata pagina di giornale visibile in varie fotografie;

– e’ incontroverso, altresi’, per non avere la appellata mai contestato tali circostanze, peraltro confermate testimonialmente, che alla fine del 1997 ben 23 operatori commerciali (di grande richiamo presso il pubblico, come Benetton, Di Varese, Croff, Pirola & Maggioli, Sisley) avevano abbandonato il centro commerciale mentre si erano succedute ben 13 gestioni nel bar del centro e 4 nel ristorante.

3. La ricorrente denunzia la riassunta sentenza denunziando, nell’ordine:

da un lato, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento alla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8 (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici del merito ritenute provate le circostanze dedotte dalla controparte a fondamento del recesso. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si sottopone all’esame di questa Corte il seguente quesito di diritto: se la produzione riferita unicamente a un evento successivo al fatto continuato che si doveva provare (fermo o sospensione dei lavori) puo’ costituire prova diretta del fatto stesso primo motivo;

– da altro, omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) secondo e terzo motivo;

da ultimo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento alla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8 (art. 360 c.p.c., n. 3), sotto altro e diverso profilo rispetto a quello rappresentato sub 1. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si sottopone all’esame di questa Corte il seguente quesito di diritto: se puo’ ritenersi assolto l’onere della prova circa i gravi motivi previsti dalla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8 (fallito sviluppo del centro commerciale e assenza di attivita’ promozionali) attraverso la sola allegazione dei fatti ad opera della parte che ha l’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta in assenza di prove concludenti e rilevanti quarto motivo.

4. Il proposto ricorso pare inammissibile, stante la inammissibilita’ di tutti i motivi in cui si articola.

4.1. Quanto al primo e al quarto motivo gli stessi sono inammissibili sotto diversi, concorrenti, profili.

4.1.1. In primis si osserva che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di Cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche’ Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato il disposto di cui all’art. 2697 c.c. in realta’ nonche’ la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, comma 8 si limita a censurare che i giudici abbiano accolto le difese della controparte, ritenendo provati i fatti da questa invocati e censurando, quindi, la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi’, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

4.1.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, ancora, che nella specie, in violazione del precetto di cui all’art. 366 bis c.p.c. non esiste alcuna relazione tra il quesito di diritto e la fattispecie concreta.

Come si e’ riferito sopra i giudici del merito hanno accolto la domanda della societa’ controricorrente ritenendo dimostrate, in linea di fatto, tutte le circostanze da questa dedotte a fondamento del recesso per la data del (OMISSIS), evidenziando – tra l’altro – che non avendo la curatela opposta, contestato tali circostanze le stesse devono ritenersi pacifiche (cfr., sulla non contestazione, con riguardo ai giudizi instaurati, come il presente, successivamente al 30 aprile 1995, Cass. 19 agosto 2009, n. 18399;

Cass. 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. 20 novembre 2008, n. 27596).

E’ palese, per l’effetto, che non esiste alcuna relazione tra la ratio decidendi fatta propria del giudice a quo e i quesiti di diritto che concludono il 1 e il quarto motivo, con conseguente inammissibilita’ del motivo (cfr., tra le tantissime, nel senso che e’ inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. il motivo di ricorso nel caso in cui il relativo quesito di diritto venga formulato in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice, Cass., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27349).

4.2. Quanto al secondo e al terzo motivo, si osserva che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009 (cfr. art. 58, comma 5, della L. n. 69 del 2009) – e’ fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorche’, cioe’, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Cio’ importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del que-sito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora e’ incontroverso che non e’ sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorche’ nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897), non controverso che nella specie i motivi di ricorso, formulati ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono totalmente privi di tale indicazione, e’ palese che deve dichiararsene la inammissibilita’ (in argomento, tra le tantissime, Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazione).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che le – assolutamente generiche – considerazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. non giustificano un superamento degli argomenti ampiamente sviluppati nella relazione stessa a dimostrazione della evidenziata inammissibilita’ del ricorso ne’ della pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ivi richiamata.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

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