Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8552 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.31/03/2017), n. 8552
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27586/2015 proposto da:
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO LEARDINI,
giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.C., V.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1652/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
15/09/2015, depositata l’08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO
OLIVIERI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
Che T.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, avverso la sentenza in data 8.10.2015 n. 1652 della Corte d’appello di Bologna che aveva confermato la decisione di prime cure relativamente al capo della liquidazione del danno non patrimoniale e del danno da lucro cessante;
Che ha resistito Generali Italia s.p.a. con controricorso, mentre non hanno svolto difese gli altri intimati C.C. e V.M..
Diritto
RILEVATO IN DIRITTO
che risulta depositato presso la Cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal ricorrente personalmente e dal suo difensore avv. Stefano Leardini, nonchè rappresentante di Generali Italia s.p.a. e dal difensore avv. Marco Vincenti, notificato alla parte resistente in data 5.12.2016 e restituito alla parte ricorrente sottoscritto per accettazione in data 14.12.2016
che pertanto sussistono i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del giudizio.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017