Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8552 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3484/2019 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina

Perozzi del Foro di Ascoli Piceno, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè da:

O.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Froldi

del Foro di Macerata, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1112/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1112/2018 pubblicata il 28-06-2018 la Corte di appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da O.E., cittadino della (OMISSIS) – (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato di morte dagli Anziani del suo villaggio dopo che si era rifiutato di sostituire il padre quale sacerdote del Paese. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone due distinti ricorsi per cassazione, il primo con il patrocinio dell’avvocato Cristina Perozzi affidato a tre motivi, ed il secondo con il patrocinio dell’avvocato Luca Froldi affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi proposti con il ricorso presentato con il patrocinio dell’avv. Cristina Perozzi sono così rubricati: “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4. Difetto di motivazione: Il ricorrente lamenta la mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e della sentenza di Appello, incomprensibile all’odierno ricorrente e dovuta per legge”; “Violazione art. 112, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11-17, art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3. Difetto di motivazione. In relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria”; “Violazione art. 353 c.p.c., art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11-17. Violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. In relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria”. Precisa il ricorrente che “con il primo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 del principio convenzionale internazionale del divieto di non refoulement, oltre che la violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto ad un processo giusto ed effettivo; col secondo motivo si fa valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia ed ex art. 360, n. 5 per omessa od insufficiente motivazione, attesa la natura meramente apparente e tautologica di quella versata nel provvedimento impugnato; con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario”. Deduce il ricorrente che i Giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la situazione della (OMISSIS) e, in particolare, dell'(OMISSIS), caratterizzata da un elevatissimo livello di criminalità e dal rischio di gravi atti di terrorismo e violenza generalizzata, come risulta dal rapporto di Amnesty International 2016/2017. Censura la sentenza impugnata perchè non è stata presa in considerazione la sua vicenda personale, assumendo di essersi rifiutato, per motivi religiosi, di sostituire il suo defunto padre nella funzione di sacerdote e di essere stato per questo minacciato di morte dagli anziani del villaggio, appartenenti alla comunità dei “(OMISSIS)”. Cita numerose sentenze di merito con le quali è stata riconosciuta a richiedenti, anche non provenienti dalla (OMISSIS), la protezione sussidiaria o quella umanitaria e, quanto a quest’ultima, si duole della mancata considerazione della sua giovane età, della sua dedizione al lavoro, delle atrocità subite nel viaggio dalla (OMISSIS) all’Italia e della sua volontà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale.

2. I due motivi proposti con il ricorso presentato con il patrocinio dell’avv. Luca Froldi sono così rubricati: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”; “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”. Lamenta l’omessa attivazione dei poteri istruttori da parte della Corte territoriale al fine di colmare le lacune del racconto del ricorrente, rinviando a quanto riportato negli atti di primo grado circa la descrizione della vicenda personale che aveva determinato la sua fuga dal paese. Censura la valutazione della situazione della (OMISSIS), e dell'(OMISSIS), effettuata dai Giudici di merito ed afferma che anche la regione meridionale, da cui egli proviene, è caratterizzata da instabilità, come risulta da sentenza di merito che richiama.

3. In via preliminare, occorre valutare, sotto il profilo processuale, l’ammissibilità del secondo ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente con il patrocinio dell’avv. Luca Froldi, notificato lo stesso giorno del primo ricorso, patrocinato dall’avv. Cristina Perozzi, ma iscritto a ruolo in data successiva a quest’ultimo.

La suddetta valutazione deve effettuarsi facendo applicazione del principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (Cass. n. 24332/2016 e Cass. S.U. n. 9688/2013).

Nel caso che si sta scrutinando, il giudizio introdotto con il primo ricorso è stato validamente instaurato, sotto il profilo processuale, sicchè deve ritenersi inammissibile il secondo ricorso, che è stato proposto in modo del tutto autonomo rispetto a quello precedente, senza alcun riferimento a quest’ultimo, nonchè senza che neppure possa evincersi la volontà della parte di sostituire il nuovo difensore al precedente o di nominarne un altro in aggiunta (Cass. n. 7233/2019).

In conclusione, il secondo ricorso è inammissibile sulla base del seguente principio di diritto:

in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un tale ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere d’impugnazione in ordine al provvedimento censurato, Essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sè pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.

4. Passando all’esame del ricorso patrocinato dall’avvocato Perozzi, i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Occorre precisare che la doglianza relativa alla mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e della sentenza d’appello, pur menzionata dopo la rubrica del primo motivo (pag. n. 3 ricorso), non è stata illustrata dal ricorrente e neppure riportata nella sintesi dei motivi, e, pertanto, presumibilmente è stata indicata per mero refuso, e, in ogni caso, è inammissibile, stante la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di quella censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha esaminato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente ((OMISSIS)). Quest’ultimo censura quell’accertamento di fatto richiamando numerose pronunce di altri Giudici di merito e riportando notizie tratte da rapporti di Amnesty International, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito.

Inoltre il ricorrente si duole della mancata considerazione della sua vicenda personale, assumendo che debba valutarsi il grave rischio a cui verrebbe sottoposto in caso di rimpatrio, perchè minacciato di morte dagli Anziani del suo villaggio dopo che si era rifiutato di sostituire il padre quale sacerdote del Paese. La censura di cui trattasi non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, considerato che la Corte d’appello ha, invece, esaminato la vicenda personale del ricorrente, ritenendola non credibile ed evidenziando le incongruenze e la genericità del racconto (pag. n. 7 e 8). Il ricorrente si limita a svolgere generiche deduzioni sulla situazione generale del Paese e sulle condizioni di vita precarie ivi esistenti.

4.3. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria,.occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità, lamentando la mancata considerazione della sua giovane età, delle atrocità subite nel viaggio dal suo Paese all’Italia e della sua volontà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale, senza precisare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

5. Nulla deve disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019), sia con riferimento al primo che al secondo ricorso proposto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto con il patrocinio dell’avv. Luca Froldi e dichiara inammissibile il ricorso proposto con il patrocinio dell’avv. Cristina Perozzi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto, sia con riferimento al primo che al secondo ricorso proposto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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