Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8551 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27176/2015 proposto da:

C.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA

142, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO, in persona del

direttore generale e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1805/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

24/09/2014, depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

il collegio, raccomanda la redazione di motivazione in forma semplificata.

Premesso che ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera e che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, procede all’esame dei motivi di ricorso.

Primo motivo (nullità sentenza violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

Si denuncia l’errata applicazione dei criteri stabiliti nelle Tabelle milanesi (edizione 2009) ai fini della liquidazione del danno biologico, avendo la Corte d’appello erroneamente confermato la decisione del primo Giudice il quale aveva liquidato il danno in relazione al valore monetario tabellare corrispondente al 60% di invalidità di un soggetto di anni 42 -, decurtando poi tale importo del 50%, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. medico-legale che aveva accertato un grado di invalidità permanente pari al 60% ritenendo imputabile alla condotta iatrogena colposa (per omessa tempestiva diagnosi di tumore maligno) un concorso causale pari al 30% della invalidità accertata, “costituente il maggior danno differenziale”.

Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambe le censure per difetto del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e per errata identificazione del parametro normativo del sindacato di legittimità.

1. La ricorrente ha cumulativamente contestato nella rubrica un vizio di nullità della sentenza per assoluta incomprensibilità della “ratio decidendi” ed un diverso vizio di legittimità – oggettivamente incompatibile con il primo – che presuppone la validità della sentenza, quanto alla esistenza dei requisiti essenziali prescritti per il provvedimento giurisdizionale, ma la illegittimità della stessa in relazione all'”error facti” denunciato.

Orbene questa Corte ha affermato che nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (cfr. Corte Cass. Sez. Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016).

2. La ricorrente ha, peraltro, errato nella individuazione del vizio di legittimità da sottoporre al sindacato di questa Corte, atteso che: a) la Corte territoriale ha affermato che la “aestimatio” del danno biologico era stata compiuta alla stregua dei valori indicati dalle Tabelle milanesi, e che la applicazione della decurtazione del 50% era corretta in relazione alla accertata incidenza della condotta medica sul grado di invalidità residuato (determinato il grado di invalidità nel 60%, ed attribuita a condotta colposa medica una incidenza sulla entità del postumo, come rilevato, pari al 30%, il Giudice ha diminuito della metà il valore monetario liquidato in via equitativa secondo Tabella). Tale “ratio decidendi”, chiaramente ostensibile, non corrisponde al vizio insanabile della inconciliabile contraddittorietà di affermazioni contenute nello sviluppo argomentativo del testo motivazionale della sentenza, vizio che si traduce nella stessa invalidità assoluta della sentenza per difetto del requisito essenziale della motivazione, intesa nel minimo costituzionale richiesto dall’art. 111co6 Cost. (cfr. Corte Cass. SS.UU. Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014), soltanto allorquando “le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata” (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 26825 del 21/12/2009; id. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010);

b) la censura volta a denunciare un vizio concernente un “error facti” è del tutto priva della indicazione del fatto storico, principale o secondario, che – in ipotesi – avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa: ed infatti la sentenza pubblicata in data successiva all’11.9.2012 può essere impugnata per cassazione esclusivamente in relazione al vizio di motivazione come riformulato dal D.L. n. 83 del 20123, art. 54, comma 3, conv. in L. n. 134 del 2012 e quindi nei ristretti limiti in cui – esclusa la ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, di assoluta mancanza di motivazione riconducibili all’elemento di validità del provvedimento giurisdizionale richiesto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., comma 6 – il Giudice di appello abbia del tutto omesso di considerare un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e risulti decisivo per pervenire ad un diverso assetto del regolamento di interessi del rapporto controverso (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Secondo motivo (violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullità della sentenza “per contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili”; violazione art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Si contesta la quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante in relazione alla accertata invalidità lavorativa specifica e la mancata amissione delle c.t.u. contabile.

Il Giudice di appello ha affermato che il Tribunale aveva debitamente tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente, liquidando il danno patrimoniale da lucro cessante (conseguente alla perdita del reddito da lavoro) in Euro 470.751,00 oltre rivalutazione in base ai coeff. ISTAT.

Il motivo è inammissibile in quanto:

a) la ricorrente contesta che tanto il Tribunale, quanto la Corte d’appello avrebbero omesso di rilevare che era stato prodotto in giudizio il CUD 2004, relativo ai redditi prodotti nell’anno 2003, e che pertanto la liquidazione del danno non poteva prescindere dai redditi indicati in tale documento, mentre il primo giudice aveva erroneamente asserito che non erano stati prodotti “nè i CUD, nè come solitamente accade le buste paga”: orbene la contestazione concernente la statuizione che suppone la inesistenza di un fatto (produzione documentale) la cui verità è positivamente stabilita, introduce un vizio revocatorio della sentenza che doveva essere fatto valere con il mezzo di impugnazione idoneo ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

b) laddove invece la ricorrente (ricorso, pag. 18) avesse inteso contestare i criteri di liquidazione applicati dal Giudice di merito, alla stregua del documento prodotto (CUD 2004), non essendo state considerate taluni voci di reddito, in tal caso la censura si palesa priva del requisito di autosufficienza, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto: 1- censurare la sentenza per violazione dell’art. 2056 – che rinvia all’art. 1226 c.c.; 2-individuare, ai fini della autosufficienza del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e 6, l’errore commesso dal Giudice di appello (nella specie trascrivendo i passaggi essenziali – contestati – della sentenza di primo grado cui aderisce la sentenza di secondo grado con motivazione “per relationem”); 3- indicare il diverso criterio di liquidazione ritenuto, invece, corretto, tenuto conto dei dati reddituali comprovati dai documenti prodotti in causa, e che avrebbero dovuto essere trascritti o riportati nel ricorso (nella specie, dalla esposizione del motivo è dato evincere solato che la ricorrente si duole del quantum liquidato, non avendo il Giudice tenuto conto del CUD 2004: del tutto inesplicata rimane infatti la allegazione della pretesa di un danno di Euro 849.662,00);

c) è priva di autosufficienza anche la censura volta a contestare il diniego di espletamento della c.t.u.: il Giudice di appello ha statuito che in base alla documentazione prodotta era possibile liquidare in via equitativa il danno patrimoniale da lucro cessante, e pertanto era superfluo l’espletamento della c.t.u. richiesta a scopo meramente esplorativo. Dalla esposizione del motivo non emerge neppure quale sia l’oggetto specifico della indagine che avrebbe dovuto essere demandata all’ausiliario, non essendo stati indicati i quesiti da sottoporre all’ausiliario e nè quali ulteriori elementi avrebbero dovuto essere apprezzati dal CTU in funzione della corretta quantificazione del danno patrimoniale, trovando quindi applicazione il principio di diritto secondo cui l’ammissione della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice, e il diniego della relativa richiesta può essere censurato nel giudizio di legittimità solo se non sia stato motivato (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 06/05/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 28/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19458 del 15/07/2008).

Terzo motivo (nullità della sentenza “ut supra”; violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.);

La ricorrente contesta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante in relazione alla futura perdita -sembra di comprendere – del maggior reddito da pensione, nella misura pari alla differenza tra l’importo della pensione erogabile in base ai contributi versati fino al momento dell’evento lesivo (21 anni) e quello invece spettante se i contributi previdenziali fossero stati versati fino al naturale esaurimento del rapporto di lavoro (31 anni). Avendo riconosciuto la c.t.u. medico-legale che il danno biologico arrecato alla ricorrente “ha comportato anche la necessità per la paziente di abbandonare l’attività lavorativa quale informatore farmaceutico” (cfr. ricorso pag. 5 e pag. 13 che riporta l’estratto di pag. 18 della relazione peritale), ne seguiva -secondo la ricorrente – che dalla accertata invalidità lavorativa specifica derivava causalmente il danno da lucro cessante, nella duplice esplicazione della attuale perdita di reddito lavorativo e della futura perdita del maggior importo pensionistico che avrebbe potuto essere percepito, qualora fossero stati versati interamente i contributi previdenziali.

La Corte territoriale ha negato tale voce risarcitoria alla stregua di tre distinte “rationes decidendi”: 1- trattandosi di pregiudizio “eventuale” ed “indiretto” non ricollegabile all’evento lesivo; 2- non avendo la ricorrente fornito idonee prove; 3- essendo stato proposto il motivo di gravame in modo generico.

Il motivo, astrattamente fondato quanto alla violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., è tuttavia inammissibile in quanto:

– la ricorrente investe con la censura, in modo “autosufficiente”, soltanto una delle diverse ed autonome “rationes decidendi” (la prima, concernente il difetto di nesso eziologico), non assolvendo a tale requisito invece per quanto concerne la impugnazione della statuizione di inammissibilità del motivo di appello, limitandosi a tal fine al mero richiamo di una massima della Corte n. 1651/2014 ed omettendo di trascrivere il contenuto del motivo di gravame, in tal modo impedendo alla Corte di verificare l’erronea statuizione del Giudice di appello relativa alla “aspecificità” del gravame ex art. 342 c.p.c., (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006, secondo cui ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità; id. Sez. L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010), ed omettendo inoltre di indicare le prove dedotte nel giudizio di merito che attestavano il versamento dei contributi previdenziali (non rivestendo efficacia probatoria il “prospetto di calcolo” elaborato dalla stessa ricorrente che va propriamente ricondotto nell’ambito dell’esercizio del potere di allegazione della parte), essendosi limitata la ricorrente ad affermare di aver “fornito… tutti i dati e i documenti in suo possesso per provare e quantificare il pregiudizio…” (ricorso pag. 23): pertanto la mancata idonea impugnazione delle altre due indicate “rationes decidendi”, rende inammissibile per difetto di interesse la impugnazione dell’altra ratio decidendi concernente il nesso di causalità (cfr. ex pluribus Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La complessità delle questioni prospettate (criterio di determinazione del danno differenziale; ricalcolo dell’importo pensionistico) indice a compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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