Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8551 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bettolo n.

17, presso lo studio Rossi – De Nardo, rappresentato e difeso

dall’avv. BAVA Andrea;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dei Liguria, sez. 12^, n. 95, depositata il 30.7.2009.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente presentò istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate sulla pensione privilegiata, erogatagli in relazione al servizio prestato in qualità di carabiniere volontario in ferma triennale per infermità asseritamente contratta nel periodo corrispondente alla durata del servizio di leva; propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia;

– che a fondamento del ricorso, il contribuente assumeva che – dovendo il servizio quale volontario essere a tutti gli effetti equiparato a quello di leva nei limiti della durata di questa – l’infermità contratta in detto periodo di ferma volontaria rendeva, non diversamente, la corrispondente pensione esente da imposta;

– che l’adita commissione tributaria dichiarò inammissibile il ricorso;

– che, in esito all’appello del contribuente, la decisione fu riformata dalla commissione regionale che, ritenuta l’ammissibilità della pretesa del contribuente, ne affermò la fondatezza, sul presupposto che risultava comprovato dagli atti che la patologia era stata contratta durante il periodo corrispondente al servizio di leva, e condannò l’Agenzia al rimborso;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

– che il contribuente ha resistito con controricorso ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 604 del 1973, art. 34, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67 e D.P.R. n. 237 del 1974, art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la decisione impugnata per non aver considerato che la pensione privilegiata, corrisposta ad ex carabiniere in ferma volontaria in relazione a infermità contratta in periodo di ferma corrispondente alla durata del servizio di leva, non è esente da Irpef;

considerato:

– che il motivo va disatteso, posto che – secondo la previsione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, comma 1, in esito alla pronunzia C. cost. 387/1989 – sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite ai militari per fatti invalidanti verificatisi nel corso ed a causa del servizio obbligatorio di leva, ancorchè prestato mediante arruolamento volontario, non escludendo questo la coattività del servizio (27946/09, 10344/04, 7004/03);

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia censura la decisione impugnata, in prospettiva di vizio motivazionale, nella parte in cui ha assunto che il contribuente avesse contratto la patologia che aveva dato origine alla pensione privilegiata durante il periodo di ferma volontaria corrispondente alla durata del servizio di leva;

considerato:

– che la censura si rivela manifestamente fondata, posto che il convincimento del giudice a quo risulta, sul punto (decisivo e controverso), espresso in termini di assoluta apoditticità (“risulta dagli atti che il sig. B. contrasse l’infermità durante il periodo corrispondente alla durata del servizio di leva …”) e senza alcune analisi delle contrarie indicazioni offerte dall’Agenzie (in questa sede riportate nel rispetto del criterio dell’autosufficienza);

ritenuto:

– che, restando assorbito l’ulteriore motivo di ricorso occorre respingere il primo motivo di ricorso ed accogliere il secondo nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, con assorbimento del terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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