Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8551 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 10/04/2010), n.8551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P., G.M., G.E. elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA MESSERCOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato CONTE SABRINA T., giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – Società Cooperativa a r.l. in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MARCO ATTILIO 14, presso lo studio dell’avvocato

MATTICOLI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA ROLLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2009 del TRIBUNALE di LECCE – Sezione

Distaccata di CAMPI SALENTINA, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Sabrina T. Conte che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 20 novembre 2000 I.A. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Campi Salentina G. P. e G.E., genitori esercenti la potestà sul minore G.M., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti da esso istante a seguito del sinistro stradale verificatosi il 21 giugno 2000 per fatto e colpa esclusiva del minore G. M., il quale, procedendo a bordo della propria bicicletta in direzione di marcia contraria a quella del motoveicolo condotto da esso I., aveva svoltato a sinistra senza fermarsi per dare la dovuta precedenza.

Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alla domanda avversaria, deducendone la infondatezza, chiedendone il rigetto e svolgendo domanda riconvenzionale diretta a sentir dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’attore in ordine al verificarsi del sinistro descritto in citazione che si era verificato mentre i due veicoli procedevano nello stesso di marcia e a causa della eccessiva velocità del veicolo condotto dall’ I..

Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale l’attore ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni Società Cattolica s.p.a. dalla quale ha chiesto di essere garantito e manlevato in caso di accoglimento della domanda contro di lui proposta, l’adito giudice con sentenza 14 giugno 2005 ha dichiarato che il sinistro oggetto di controversia si era verificato per responsabilità concorsuale delle parti nella misura dell’80% e per del restante 20% per colpa dell’attore, con accoglimento – di conseguenza – per quanto di ragione sia della domanda principale che di quella riconvenzionale, con condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 5.479,20 oltre interessi, e dell’attore – in solido con la Società Cattolica s.p.a. – al pagamento della somma di Euro 116,00 oltre interessi;

Gravata tale pronunzia in via principale da G.P. e G.E. e in via incidentale da I.A. e dalla Cattolica Assicurazioni s.p.a. il tribunale di Lecce, con sentenza 17 febbraio 2009, notificata il 3 marzo 2009, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.

Per la cassazione di tale ultima sentenza, notificata il 3 marzo 2009, hanno proposto ricorso per cassazione G.P., G. E. nonchè G.M. (divenuto nelle more maggiorenne), affidato a tre motivi.

Resiste, con controricorso la Cattolica Assicurazioni s.p.a..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 300 bis c.p.c.) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Come riferito sopra, il tribunale di Lecce ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale confermando la sentenza del primo giudice e dichiarando che l’incidente per cui è causa si è verificato con le modalità esplicitate nella sentenza di primo grado, ossia per colpa concorrente di entrambe le parti.

Il giudice di appello, in particolare, è pervenuto alla sopra trascritta conclusione osservando, testualmente:

– circa la dinamica questo giudice ritiene di condividere quella emersa in primo grado di giudizio e cioè la responsabilità concorrente delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa;

– ciò emerge chiaramente dall’interrogatorio, dalle prove testimoniali, dai rilievi delle autorità intervenute e a ciò perviene anche il ctu nelle sue conclusioni, non essendovi – nell’istruttoria del giudizio – altri elementi da valutare;

– detto ciò va poi evidenziato con riguardo al motivo di appello, inerente la nullità e/o inesistenza della sentenza impugnata per carenza di motivazione, che lo stesso appare privo di giuridico pregio, atteso che nella motivazione del giudice di prime cure si evincono chiaramente le ragioni che lo hanno indotto a prendere la decisione impugnata.

3. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata denunziando, con 3 motivi, sotto molteplici profili, omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 116 c.p.c., per non avere i giudici di appello in alcun modo indicato le ragioni del proprio dissenso, rispetto alle articolate e dettagliate censure mosse da essi concludenti alla sentenza di primo grado.

Precisano i ricorrenti – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – che la sentenza di appello:

– ha omesso di motivare in ordine a fatti decisivi e controversi per il giudizio oggetto di specifiche censure in sede di appello riportate con carattere corsivo a p. 16 del ricorso, quanto al carattere illogico e contraddittorio della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ravvisato una ipotesi di concorso nella determinazione del sinistro da parte del minore … nella misura dell’80% nonostante il conducente adulto avesse espressamente affermato di essersi avveduto per tempo della presenza di bambini e di non avere adottato alcuna precauzione per prevenire il sinistro primo motivo;

– ha omesso di valutare un fatto controverso decisivo e rilevante nella ricostruzione dei fatti, che in particolare rileva ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo della colpa nella condotta tenuta del resistente I. (quanto, in particolare, alla velocità di marcia tenuta dal resistente) secondo motivo;

– ha omesso di motivare sulla dinamica del sinistro, atteso che fatto controverso era costituito dall’appurare e verificare se i testimoni e le autorità intervenute avessero tutti uniformemente, come ritenuto dal primo giudice, riferito della manovra imprudente del minore, il quale si sarebbe spostato dal lato destro della carreggiata a quello sinistro, senza accordare la dovuta precedenza al motoveicolo condotto dal resistente I. che sopraggiungeva oppure se questi avessero di contro escluso che tale condotta fu tenuta. Anche tale elemento si prospetta decisivo nella valutazione dei fatti di causa … dunque sarebbe stato precipuo dovere del giudice di appello indicare le ragioni che lo inducevano a smentire le censure contenute nell’atto di gravame innanzi sintetizzate, con una motivazione che non si risolvesse in una tautologia priva di alcun significato, atteso il carattere decisivo e rilevate di essa.

Questi ha invece del tutto omesso di adempiere fissato obbligo in ordine a un fatto controverso ed assolutamente decisivo della causa, concernente l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e conseguentemente la determinazione dei primi di colpa delle parti terzo motivo.

4. Parte controricorrente eccepisce, da un lato, la carenza di legittimazione attiva di G.P. e G.E., per essere il minore G.M., nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, dall’altro la inammissibilità del ricorso sotto diversi profili:

– da un lato, perchè, nella copia notificatale non appare la sottoscrizione del mandato all’avv. Conte da parte del predetto G.M.;

– dall’altro, perchè il ricorso ripropone ragioni in fatto e nel merito;

– da ultimo, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., mancando, quanto ai motivi prospettati sub art. 360 c.p.c., n. 3, la formulazione del quesito di diritto e quanto a quelli sub art. 360 c.p.c., n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso.

5. La prima delle evidenziate eccezioni appare fondata, atteso che il ricorso per cassazione proposto dai genitori, già esercenti la potestà sul figlio minore, è inammissibile qualora risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età (Cass. 7 maggio 2000, n. 7011), e detti genitori non facciano valere pretese a titolo proprio (Cass. 14 maggio 2005, n. 10131).

Deve, per l’effetto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto G.P. e G.E. per difetto di legittimazione.

6. Infondata per contro appare la eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall’avv. Conte per conto di G.M. sul rilievo che – almeno in base alla copia notificata del ricorso – questo ultimo non avrebbe sottoscritto il mandato ad litem (a margine del ricorso stesso) in favore dell’avv. Conte.

Deve ribadirsi, al riguardo, infatti, che qualora – come puntualmente nella specie – l’originale del ricorso per Cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l’inammissibilità del ricorso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l’indicazione della procura o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione, Cass., 6 luglio 2001, n. 9206, nonchè Cass. 22 giugno 2006, n. 13385; Cass. 6 febbraio 2004, n. 2304; Cass. 29 luglio 2003, n. 1632; Cass., 5 aprile 2001, n. 5077;

Cass. 22 novembre 2000, n. 15072).

7. Deve escludersi, altresì, contrariamente a quanto si invoca da parte della controricorrente, che nella specie il ricorrente GENNARI Matteo, sotto le mentite spoglie di una critica alla motivazione della decisione del giudice di appello solleciti una nuova ricostruzione dei fatti, rispetto a quella compiuta dal giudice a quo.

Al riguardo è sufficiente, del resto, tenere presente, da un lato, la motivazione della sentenza impugnata sopra trascritta che totalmente prescinde dalle critiche mosse alla sentenza del primo giudice dagli appellanti principali, essendosi il giudice di appello limitato – del tutto apoditticamente – ad affermare di condividere la dinamica del sinistro emersa nel primo grado di giudizio senza indicare le ragioni cioè i motivi della infondatezza delle censure articolate dagli appellanti principali (neppure riferite in sintesi, nè nella parte espositiva della decisione, nè in quella motiva), dall’altro le censure mosse dal ricorrente a tale sentenza, censure con le quali si denunzia non la erronea ricostruzione delle risultanze di fatto, ma la omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

8. Deve escludersi, infine, la inammissibilità dei molteplici motivi di ricorso sotto il profilo della non conformità all’art. 366 bis c.p.c..

Atteso, infatti, che nessuno dei detti motivi è stato proposto sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. è palese che del tutto correttamente gli stessi non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto.

Il precetto di cui all’ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c. (secondo cui, come noto, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali le dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) contemporaneamente, pare rispettato atteso che al termine del primo e del secondo motivo i fatti controversi in relazione ai quali si denunzia la omessa motivazione sono riportati con un carattere grafico diverso dalla parte motiva (cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2008, n. 19348), mentre nel terzo motivo si precisa, al termine dello stesso “IL FATTO CONTROVERSO era costituito …” ancora una volta con una evidenza grafica particolare.

9. Oltre che ammissibile, il ricorso di G.M., infine, pare anche manifestamente fondato, non potendosi dubitare – come evidenziato sopra – che i giudici di appello hanno totalmente omesso di motivare su tutti i fatti controversi già denunciati nell’atto di appello e riportati al termine di ciascun motivo.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Conclusivamente, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.P. e G.E., deve essere accolto quello proposto da G.P. con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa allo stesso di tribunale di Lecce, in diversa composizione, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso proposto da G.P. e G.E.;

accoglie quello proposto da G.M.;

cassa la sentenza impugnata;

rinvia la causa allo stesso di tribunale di Lecce, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione;

dispone l’oscuramento dei dati relativi a G.M..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

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