Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8550 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26979/2015 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

AVALLONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, 11,

presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA SCULLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO DI FLORIO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO

dell’1/808/2014, depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, premesso che:

la Corte d’appello di Salerno con sentenza 22.9.2014 ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da F.D., ai sensi della L. n. 990 del 1969m art. 19, comma 1, lett. a) – applicabile ratione temporis – nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata in nome e per conto del FGVS. I Giudici di merito hanno escluso che fosse stata raggiunta la prova del fatto storico (scontro tra veicoli) in quanto il teste escusso aveva individuato colore e modello del veicolo investitore, ma il danneggiato aveva presentato querela alla autorità competente facendo trascorrere ben due anni dal sinistro.

impugna ritualmente la sentenza il F. deducendo violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la Corte d’appello, indagando sulla negligenza del danneggiato per non aver tempestivamente presentato la querela contro ignoti, avrebbe posto a carico dello stesso un onere probatorio diabolico ed avrebbe disatteso i principi enunciati dalla Corte di legittimità secondo cui la presentazione od omessa presentazione della querela non può costituire “ex se” elemento per ritenere, rispettivamente, raggiunta o disattesa la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

ha resistito con controricorso Generali Italia s.p.a. n.q di impresa designata alla gestione danni del FGVS.

Osserva:

La redazione della motivazione è raccomandata in forma semplificata.

Il motivo è infondato.

E’ affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che, nella ipotesi di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), poi riprodotta integralmente nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. a) Codice delle assicurazioni private, spetta a chi agisce in giudizio nei confronti della impresa designata dalla Consap-FGVS fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, individuati alla lett. a) della norma sopra indicata: 1) nell’esistenza del sinistro stradale come fatto storico; 2) nelle circostanze che hanno nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).

La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento, contenuta nella indicata norma, risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all’assolvimento dell’onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e della compatibilità delle lesioni con la dinamica dell’incidente come riferita dall’attore, o descritta nella querela contro ignoti (che non costituisce obbligo, nè condizione di proponibilità della domanda risarcitoria: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014), eventualmente presentata dal danneggiato, e che costituisce anch’essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell’accertamento del diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 9939 del 18/06/2012), pur non valendo in se stessa, al pari della dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013).

La Corte territoriale a tali principi si è attenuta laddove, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non si è limitata a considerare il fatto negativo della mancata presentazione della querela come elemento ex se condizionante l’accesso alla tutela giudiziaria risarcitoria, ma ha invece considerato tale fatto nelle sue peculiarità circostanziali, valutandolo unitamente al complesso delle altre risultanze probatorie (prova orale dalla quale era emerso che il veicolo investitore era “una Renault o una Tipo di coloro scuro”), e pervenendo al convincimento della inattendibilità della dichiarazione testimoniale, e dunque della prova certa del fatto storico, in quanto la condotta omissiva del danneggiato era venuta ad interferire sulla possibile identificazione del veicolo, non portando a conoscenza della autorità elementi utili ad una tempestiva indagine.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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