Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8550 del 10/04/2010

Cassazione civile sez. III, 10/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/04/2010), n.8550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICASTRO 3,

presso lo studio dell’avvocato CARLO VOCCIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISCI LUCIO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.M., V.G., LO.

A., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BOCCHINO LUIGI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 306/2008 del TRIBUNALE di BENEVENTO, del

31/1/08, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per la ricorrente l’Avvocato Crisci Lucio, che insiste per

l’ammissibilita’ del ricorso;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. F.A. ha proposto ricorso per Cassazione contro L.A., V.G., M. A. ed Lo.An. avverso la sentenza del 26 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. proposta da L.A. e V.G. in relazione ad un pignoramento mobiliare eseguito da essa ricorrente nei confronti del M. e della Lo..

Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso tutti gli intimati.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Preliminarmente si rileva che sembra da disattendere l’eccezione di tardivita’ del ricorso, formulata dai resistenti sotto il profilo della intempestivita’ nei confronti di due di essi. In disparte il rilievo che, se cio’ fosse vero, a rendere tempestivo il ricorso sarebbe bastata l’osservanza del termine per impugnare nei confronti di uno dei resistenti, proprio perche’ si verte in tema di litisconsorzio necessario, siccome assumono anche i resistenti, si osserva che la tempestivita’ va valutata con riferimento alla data di consegna del ricorso in originale all’ufficiale giudiziario, che per tutti i resistenti risulta avvenuta l’ultimo giorno utile, cioe’ il 26 febbraio 2009.

Priva di pregio e’ l’eccezione di difetto di procura, proposta sotto il profilo che sulla copia notificata del ricorso la procura non reca ne’ la data ne’ la firma del ricorrente con la dicitura per autentica: e’ sufficiente richiamare il principio di diritto secondo cui Qualora l’originale del ricorso per Cassazione o del controricorso (contenente, eventualmente, anche il ricorso incidentale) rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purche’ la copia stessa contenga elementi – come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica e’ stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente – idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale. (Nella specie, la S.C. ha respinto l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso essendo risultato che l’originale dell’atto era munito di procura e la provenienza dello stesso da difensore munito di procura speciale era desumibile, nella copia notificata, dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario, dall’intestazione medesima dell’atto, oltre che dal riferimento alla deliberazione del consiglio direttivo dell’Ordine dei medici adottata in una data certa) (Cass. n. 636 del 2007). Nella specie sull’originale la relata di notificazione per tutti i resistenti e’ preceduta dall’attestazione dell’istanza rivolta dal difensore della ricorrente per essa.

Il ricorso appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

L’unico motivo di ricorso, con cui si deduce Violazione e palese rectius: falsa applicazione dell’art. 513 c.p.c., art. 116 c.p.c. Violazione e disapplicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si conclude, dopo l’illustrazione che si articola per cinque pagine, con il seguente quesito di diritto: nel giudizio di opposizione di terzo al pignoramento ex art. 619 c.p.c. l’allegazione della titolarita’ dei beni pignorati e rivendicati dall’opponente se non confortata da prova documentale certa ed inequivocabile della proprieta’ e’ sufficiente a far accogliere l’opposizione fondata solamente su certificazione anagrafica? Puo’ il Giudice, per l’accertamento della titolarita’ dei beni pignorati ricorrere alla presunzione in assenza di prova documentale certa ed inequivocabile fornita dagli opponenti di acquisto dei beni anteriormente al pignoramento?.

Ora, siffatto quesito pone due interrogativi del tutto astratti e privi di alcun riferimento alla decisione impugnata e, pertanto, appare assolutamente privo del requisito della conclusivita’.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensi’ evidenzi la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio e’ stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioe’ al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, si’ che risulti evidenziato – ancorche’ succintamente – perche’ l’interrogativo astratto e’ giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto e’ un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonche’ n. 6420 del 2008).

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi idonei a superarle da parte ricorrente, che ha depositato una memoria il giorno stesso dell’udienza e, quindi, tardivamente, e, successivamente, essendo il suo difensore intervenuto all’adunanza, e’ stato ammesso a depositarla come “nota d’udienza”. Indipendentemente da ogni questione sulla possibilita’ di depositare note d’udienza in replica al Pubblico Ministero nell’adunanza in Camera di consiglio, il contenuto della “nota” non si fa carico in alcun modo di replicare adeguatamente al rilievo di difetto di conclusivita’ del quesito svolto dalla relazione: infatti, vorrebbe che tale conclusivita’ fosse evidenziata dal generico riferimento all’opposizione di terzo e alla titolarita’ dei beni pignorati, presente nel quesito. Al riguardo, e’ sufficiente osservare che tali riferimenti sono del tutto astratti rispetto alla vicenda ed alla decisione impugnata, come e’ stato detto nella relazione.

2.1. V’e’ da precisare che nella specie non e’ dubbia l’applicabilita’ dell’art. 366 bis c.p.c. al ricorso.

In particolare, non viene in rilievo nemmeno la norma dell’art. 58, comma 5, della stessa legge, la quale dice applicabili le disposizioni contenuta nel suo art. 47, fra le quali e’ compresa l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato in sede di legittimita’ e’ stato pronunciato dopo l’entrata in vigore della legge stessa, avvenuta il 4 luglio 2009.

Infatti, essendo stato il ricorso notificato anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., per poter produrre effetti avrebbe dovuto essere retroattiva, nel senso che sarebbe stata necessaria un’esplicita norma che di essa disponesse l’applicazione retroattiva ai ricorsi proposti anteriormente all’entrata in vigore della legge.

Poiche’ l’abrogazione di una norma processuale relativa alla previsione della necessita’ di un certo contenuto per il compimento di un atto ed in generale qualsiasi norma di modifica della disciplina del processo civile non sfugge all’applicazione del principio generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire, e’ evidente che, essendo stato l’atto compiuto prima dell’abrogazione, la sua disciplina, in mancanza di un’espressa norma dispositiva della retroattivita’, resta quella abrogata, senza che occorra fare appello al l’ultrattivita’ disposta dall’art. 58, comma 5.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2010

 

 

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