Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8550 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1104/2019 proposto da:

C.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Natale,

del Foro di Fermo, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 926/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 926/2018 pubblicata il 14-06-2018 la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da C.K., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona con la quale è stata rigettata la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse più attuale, alla luce dell’evoluzione della situazione generale e politica del Senegal come risultante dalle fonti di conoscenza, il pericolo paventato dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato da un gruppo armato di ribelli della regione del Casamance, i quali volevano costringerlo ad arruolarsi nel loro gruppo. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta nel provvedimento impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 10 Cost., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,7,14; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8”. Con il secondo motivo lamenta “Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Deduce che la Corte territoriale non ha esaminato esaurientemente la situazione socio-politica del Senegal, attualmente pericolosa nella zona del Casamance, come da fonti aggiornate al dicembre 2018 che richiama. Lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria e, pur dando atto del miglioramento della situazione rispetto al 2012, assume che vi sia tuttora forte tensione ed instabilità politica e che in caso di suo rimpatrio sarebbe esposto al rischio di persecuzioni da parte dei ribelli, non potendo lo Stato fornirgli protezione. Richiama diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte in punto riconoscimento della protezione sussidiaria e si duole della mancata acquisizione di informazioni sul Paese di origine, anche in relazione alla capacità delle autorità di fornirgli protezione. Si duole altresì del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, lamentando vizio di violazione di legge e motivazionale, ed in particolare deducendo che non era stata accertata autonomamente la sua vulnerabilità, nè si era tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha più legami familiari nel Paese di origine.

2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (fintantochè innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (Cass. n. 10941/201 e Cass. n. 8312/2019).

2.2. Nel caso che si sta scrutinando l’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata è stata effettuata dall’avvocato Maria Gabriella Caliandro, difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, in data 3 gennaio 2019, ossia in data successiva al conferimento del mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore, che reca la data del 5 luglio 2018. Nè il ricorrente ha depositato rituale asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della sentenza impugnata entro l’adunanza in Camera di consiglio, come consentito nell’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui sia rimasta intimata la controparte (Cass. S.U. n. 8312/2019).

3. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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