Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8549 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26784/2015 proposto da:

GRUPPO B. MARMI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, B.L., B.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo studio

dell’avvocato MAURO GERMANI, che li rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BUSINNES PARTNER ITALIA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, società

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas

S.A. e BNL Spa, a mezzo della quale BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA,

ha conferito mandato con rappresentanza a BPI SCPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII, 500, presso lo studio

dell’avvocato CARMELITA DE FINIS, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3155/2014 del TRIBUNALE di MASSA del

21/04/2015, depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che:

il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Massa, adito con opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, da Gruppo B. s.r.l. – debitore esecutato – e da B.G. e B.L. – fidejussori ai quali era stato notificato l’atto di precetto e che allegavano di essere proprietari dei beni pignorati-, rigettava con ordinanza in data 12.12.2014 la istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 272/2012 iniziata da BNL s.p.a. con pignoramento eseguito sui beni della società (in relazione a credito insoluto vantato in base a contratto di mutuo fondiario) e nella quale la stessa BNL s.p.a. aveva spiegato intervento per ulteriori crediti derivanti da altro contratto di finanziamento e da decreto ingiuntivo (per il quale ultimo era pendente giudizio di opposizione ex art. 648 c.p.c., avanti il Tribunale di Massa).

proposto reclamo dalla società esecutata e dai fidejussori, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 2 e art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Massa lo rigettava con ordinanza depositata in data 8.5.2015, non notificata, che veniva impugnata per cassazione dagli interessati, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, con ricorso notificato al procuratore della BNL, avv. L.C., in data 5.11.2015 – presso il domicilio eletto in (OMISSIS))- e quindi in data 23.5.2016 – presso diverso luogo ed indirizzo, in (OMISSIS), con il quale venivano dedotti, con tre motivi, vizi attinenti ad errori di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed errori di fatto per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, c.p.c., comma 1, n. 5, investendo la statuizione della sentenza di appello in punto di ritenuta carente legittimazione attiva dei B. (primo motivo), nonchè in punto di “rigetto della opposizione” e conseguente omessa dichiarazione di nullità del contratto di mutuo (secondo motivo), dell’atto di intervento e dei titoli esecutivi (terzo motivo);

ha resistito con controricorso e memoria illustrativa Business Partner Italia s.c.p.a. n.q. di mandataria con rappresentanza di BNL s.p.a..

Osserva:

La motivazione è redatta in forma semplificata.

Premesso che la ordinanza emessa dal Giudice del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ha esaminato:

le questioni pregiudiziali concernenti: a) la legittimazione attiva dei B. a proporre istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 624 c.p.c.(risolta negativamente, risultando incontestato che i beni assoggettati a pignoramento erano di proprietà esclusiva di Gruppo B. Marmi s.r.l.); b) la eccezione, proposta da BNL s.p.a., di inammissibilità od improcedibilità del reclamo per mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato nella ordinanza del GE ex art. 616 c.p.c., comma 1 (rigettata sul presupposto che il Giudice della cautela non è competente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione che avrebbe dovuto essere pronunciata, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 4, soltanto dal Giudice del merito avanti il quale il giudizio di opposizione fosse stato tardivamente introdotto, non ostandovi il paventato pericolo – nel caso di accoglimento del reclamo – di una stabilizzazione “sine die” della sospensione della procedura esecutiva, potendo in ogni caso essere richiesta la inefficacia del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c.);

le questioni di merito, rilevanti ai fini dell’accertamento del “fumus boni juris” della domanda introdotta con l’atto di opposizione alla esecuzione, relative: a) alla nullità del contratto di mutuo fondiario, per eccedenza dell’importo concesso a mutuo rispetto all’ammontare massimo stabilito dalla Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 (risolta negativamente, non inficiando il superamento dell’indicato limite la validità del contratto); b) alla nullità degli altri titoli esecutivi azionati dalla BNL s.p.a. per superamento del limite del tasso soglia dell’interesse usurario e per illegittima applicazione degli interessi anatocistici (ritenuta questione di merito da far valere esclusivamente nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto e nel corso del quale si è formato il titolo esecutivo e comunque irrilevante ai fini della invalidità contrattuale, comportando soltanto una rideterminazione dell’importo del credito);

Considerato:

– che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., comma 4, è inammissibile in quanto:

rivolto contro una ordinanza – definita ex lege non impugnabile – che riveste comunque natura cautelare e provvisoria ed è quindi priva dei caratteri della definitività e decisorietà propri della sentenza, dovendo al riguardo ribadirsi il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte secondo cui “tanto nel regime dell’art. 624 c.p.c., scaturito sia dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo, di cui alla L. n. 69 del 2009, l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione nell’ambito di un’opposizione ai sensi degli artt. 615, 619 e 617 c.p.c., è soggetta al reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., sia nel caso che abbia disposto la sospensione, sia nel caso che l’abbia negata. Detta ordinanza non è soggetta al rimedio dell’art. 111 Cost., comma 7, al quale resta sottratta anche l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione oppure l’abbia direttamente concessa” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17266 del 23/07/2009; id. Sez. 3, Ordinanza n. 22488 del 22/10/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 11306 del 23/05/2011; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11243 del 08/05/2010; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24044 del 12/11/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016);

l’esame delle questioni di merito, svolto dal Giudice del reclamo, in funzione dell’accertamento del “fumus boni juris”, non consente di individuare nel provvedimento i caratteri sostanziali della sentenza, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, dovendo ribadirsi il principio enunciato da questa Corte, tanto in relazione a pronunce sul merito della opposizione del GE chiamato a decidere sulla istanza di sospensione delle esecuzione, quanto in relazione a pronunce in rito o di merito adottate dal Giudice del reclamo sulla ordinanza emessa dal GE, secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7: a) avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, in sede di cognizione sommaria sull’istanza di sospensione che, oltre al rigetto di tale istanza (avverso la quale può essere proposto reclamo: Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11243 del 08/05/2010) contenga anche una declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione proposta, atteso che, in tale fase, il giudice non è investito di poteri di decisione, essendo essi correlati al dovuto svolgimento della cognizione piena, ma esclusivamente del potere di emanare i provvedimenti propri della fase sommaria, consistenti nell’accogliere o respingere l’istanza di sospensione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17859 del 31/08/2011), b) avverso il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, trattandosi di provvedimento privo del carattere di decisorietà e definitività ed avente natura cautelare e provvisoria, sia che disponga la conferma o la revoca della ordinanza impugnata che abbia disposto la sospensione della esecuzione, sia che disponga autonomamente la sospensione della esecuzione (Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11243 del 08/05/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016), sia che pronunci in rito dichiarando al inammissibilità del ricorso per reclamo (essendo comunque consentito alle parti l’accesso alla tutela a cognizione piena a prescindere dal tipo di esito della fase cautelare: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11306 del 23/05/2011), e neppure nel caso in cui l’ordinanza cautelare abbia pronunciato sulle spese della fase processuale (Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17266 del 23/07/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011) ovvero abbia trascurato di pronunciare sulle spese (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28673 del 27/12/2013), dovendo essere risolta ogni questione nel giudizio di merito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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