Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8549 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.V. (c.f. (OMISSIS));

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso

l’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CALGARO MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.T.;

– intimata –

sul ricorso 19353-2007 proposto da:

D.R.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l’avvocato GRAZIANI

GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RANDO GIAMBATTISTA, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.V., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI VENEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 733/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PANARITI BENITO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

COLUCCI ANGELO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità , in subordine

rigetto del ricorso principale e inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.07- 21.09.2005, il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi F.V. e D. R.T., ricorrente (ricorso del 31.08.2000), sposatisi il (OMISSIS), imponendo al F. di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento di Euro 516,46, annualmente rivalutabile.

Con sentenza del 13.03 – 4.05.2006, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame della D., elevava ad Euro 750,00 mensili la misura di detto assegno di mantenimento, all’espresso fine di riequilibrare il divario esistente tra le emerse condizioni dei coniugi.

Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso principale per cassazione fondato su due motivi e notificato il 18.06.2007 al PG presso il giudice a quo ed alla D., che con atto notificato il 9.07.2007 ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il F. denunzia:

1. “Insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 “, conclusivamente indicando quale fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata è a suo parere viziata e tale da renderla inidonea a giustificare la decisione il possesso o meno da parte della D. di redditi da capitale (L. 120.000.000) e da bene immobile (proprietà della quota pari ad 1/3 dei beni immobili acquisiti per successione paterna; godimento esclusivo della casa in comune).

Il motivo non è fondato.

La motivazione con cui la Corte distrettuale ha aumentato l’entità dell’assegno di mantenimento in favore della D. appare, infatti, congrua e logica, irreprensibile frutto della riconsiderazione puntuale e completa del complesso dei dati emersi in primo grado ed ivi già considerati per la quantificazione dell’apporto in discussione, senza che nemmeno possano inferirsi trascurati quelli pertinenti alle condizioni economiche della medesima D., specificamente indicati nella sintesi dei rilievi.

In particolare, ai fini della determinazione dell’assegno in questione risulta dalla Corte di merito:

a) valorizzata la distinzione tra capitali in denaro, ivi compreso l’importo di L. 120.000.000, nonchè titoli e beni immobili comuni, con relativi vantaggi anche se non paritari e con deferimento a diversa sede delle questioni divisorie o pertinenti al recupero delle disponibilità pro quota, in tesi indebitamente conculcate ad opera di ciascuna delle parti in danno dell’altra;

b) non trascurata l’esistenza degli immobili di pertinenza personale di ciascuna delle parti ma per essi attribuito rilievo ai fini in discussione, non al valore della loro dismissione, ma alla relativa consistenza e produttività, sicchè il mancato espresso riferimento alla menzionata porzione ereditata dalla D., già considerata anche dal Tribunale, attendibilmente si spiega con l’assenza di sua redditività, non smentita dal ricorrente;

c) l’entità dell’assegno determinata con insindacabile apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti – la valutazione delle quali ultime non richiede, come noto, necessariamente l’accertamento dell’esatto ammontare delle relative componenti -, apprezzamento che si rivela pure in linea con i criteri di commisurazione dettati dall’art. 156 c.c., e, dunque, reso in relazione alle emerse circostanze di fatto ed ai redditi dell’obbligato, avendo riguardo alla riscontrata sensibile disparità a svantaggio della D., una volta considerati per il F. il ben maggiore valore del suo capitale rispetto a quello in capo alla prima nonchè i suoi introiti da pensione e da rendite tratte dal patrimonio personale, introiti, invece, assenti per lei (nonchè ancora l’equivalenza delle correnti spese ordinarie, presumibilmente gravanti su ciascuno di loro.

2. “Violazione di legge, art. 156 c.c. e art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” formulando conclusivamente i seguenti quesiti di diritto:

a) “il coniuge, a seguito di giudizio di separazione personale, ha diritto di ricevere dall’altro coniuge, quanto necessario al suo mantenimento – assegno di mantenimento – qualora egli non abbia adeguati redditi propri per conservare il tenore di vita in costanza di matrimonio”;

b) “il coniuge per avere diritto all’assegno di mantenimento deve provare il tenore di vita in costanza di matrimonio e l’assenza di mezzi propri per conservare tale tenore di vita”;

I due quesiti e, dunque, il motivo cui accedono, sono inammissibili, in quanto ineriscono all’esistenza del diritto della D. all’assegno divorzile e segnatamente alla ricorrenza in suo favore dei presupposti per la relativa attribuzione, e, dunque, a questioni non più ridiscutibili in questa sede, per essere state definitivamente e positivamente risolte in primo grado, con statuizione che il F. non ha impugnato in appello, e che, quindi, è ormai coperta dal giudicato.

Con il ricorso incidentale “ex art. 371 c.p.c.” la D. si duole “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” dell’insufficiente entità dell’assegno divorzile statuito in suo favore.

Il motivo è inammissibile.

Le dedotte censure, dalla D. espressamente ricondotte in rubrica al caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;

200816528). Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Natura ed esito della controversia legittimano la compensazione per 1/2 delle spese del giudizio di legittimità e la condanna del F. al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa per la metà le spese del giudizio di cassazione e condanna il F. a rimborsare alla D., la residua parte, liquidata in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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