Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8549 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S.C. (c.f. (OMISSIS)), C.

F. (c.f. (OMISSIS)), P.M. (c.f.

(OMISSIS)), M.S. (c.f. (OMISSIS)),

V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA P. EMILIO 57, presso l’avvocato GIUSEPPE PISTRITTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SFERRAZZO SEBASTIANO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.F. (c.f. (OMISSIS)), V.C.,

S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso l’avvocato TURCO IGOR, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE GERONIMO FEDERICO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

C.A., S.F., P.S., O.

R., O.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 712/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione rispettivamente notificato il 3-4-5-16 agosto 1993 V.F., V.C. e S.M. convennero avanti il Tribunale di Siracusa: C.G., C.A., S.F., S.G., M.S., V.A., C.F., C.F., P.M. nonche’ Ca.Ma. e C.S. quali eredi di C.F. e P.S., O.R. e O.M. eredi di O.G., quali amministratori e sindaci della Soc. Coop. Edilizia S. Francesco a r.l., chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni in misura determinanda da una disponenda CTU, per avere illegittimamente assegnato a terzi la proprieta’ di unita’ immobiliari dell’edificio sito in (OMISSIS) e per non avere predisposto gli atti per assegnare gli immobili agli attori; rilevarono che l’obbligo solidale al risarcimento del danno era stato riconosciuto dal Tribunale di Siracusa con sentenza del 27.11.1987, confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 24.4.1992, precisando che i danni subiti consistevano nel mancato godimento degli immobili dall’1.10.1974 fino alla data di effettiva consegna. In caso di mancata consegna chiedevano il controvalore delle unita’ immobiliari.

I convenuti si costituirono in giudizio e contestarono la fondatezza della domanda. M.S. venne autorizzato a chiamare in giudizio V.P. e S. dai quali intendeva essere tenuto indenne.

Disposta ed eseguita consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 10.1.2001, il Tribunale di Siracusa condanno’ i convenuti in solido al risarcimento in favore degli attori dei danni liquidati in L. 158.300.000 quale valore degli immobili, L. 92.445.841 quale valore locativo degli stessi fino al 31.7.1999 e in L. 760.000 mensili dall’1.8.1999 alla data di pagamento del tantundem, oltre interessi e spese.

Disposta la riunione dei distinti appelli proposti dai convenuti, la Corte di appello, con sentenza del 29.7.2004, in parziale riforma della decisione impugnata, ridusse a Euro 47.744,29 oltre interessi la somma spettante agli attori come risarcimento.

Osservo’ la Corte che il diritto fatto valere da V.F., V.C. e S.M. scaturente dal giudicato andava soddisfatto con la partecipazione al sorteggio degli alloggi e con l’assegnazione di immobili in natura da parte della Soc. Coop. Edilizia S. Francesco a r.l., come definitivamente statuito con sentenza in data 24.4.1992.

Non poteva, pertanto, gravare sugli appellanti, che non avevano il potere di procedere a tale assegnazione, l’eventuale inottemperanza al correlativo obbligo scaturente dalla citata sentenza definitiva e gravante in via esclusiva sulla Soc. Coop. Edilizia S. Francesco a r.l., che era la sola tenuta a tale adempimento, tanto piu’ che V.F., V.C. e S.M. conservavano ancora integro il loro diritto all’assegnazione, da parte della Cooperativa, di quegli stessi beni in natura dei quali nel giudizio era stato chiesto il controvalore a titolo di “danno”.

Per contro non era revocabile in dubbio il diritto degli appellati al risarcimento dei danni per il mancato godimento dei beni spettanti (perche’ la successiva assegnazione degli immobili non cancellava il danno derivante dal mancato godimento degli stessi per il periodo pregresso, come peraltro gia’ statuito con sentenza passata in giudicato.

Tali danni erano stati liquidati dal primo giudice in L. 92.445.841 (Euro 47.744,29) sulla base della relazione della disposta consulenza tecnica d’ufficio, secondo il valore locativo degli stessi con procedimento congruamente motivato ed esente da vizi, peraltro contestato dagli appellanti in maniera del tutto generica, si’ che la relativa statuizione doveva essere confermata.

Per i motivi sopra esposti non poteva, invece, essere confermata la statuizione di condanna al pagamento di una somma mensile quale risarcimento per l’eventuale protrarsi dell’inottemperanza, da parte della Soc. Coop. Edilizia S. Francesco a r.l., all’obbligo di procedere ad una nuova assegnazione degli alloggi scaturente dalla citata sentenza definitiva, inottemperanza i cui effetti, una volta formatosi il giudicato, potevano gravare soltanto nei confronti della parte responsabile della mancata esecuzione dello stesso.

Contro la sentenza di appello C.S.C., C. F., P.M., M.S. e V. A. hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata prova del danno da parte degli attori e il mancato pagamento da parte degli stessi delle somme dovute dai soci per ottenere l’assegnazione.

Resistono con controricorso gli intimati V.F., V.C. e S.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, risulta dalla sentenza impugnata che con la sentenza non definitiva – passata in giudicato – i ricorrenti sono stati condannati in solido “al risarcimento in favore, tra l’altro, di V.F., V.C. e S.M., dei danni subiti per la mancata disponibilita’ delle unita’ immobiliari alla cui assegnazione hanno diritto”.

I giudici del merito, dunque, non potevano che determinare tali danni – anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio – con riferimento al valore locativo degli immobili non assegnati.

La censura dei ricorrenti e’, dunque, del tutto aspecifica – come tale inammissibile – rispetto all’adeguata giustificazione offerta dalla Corte territoriale.

Anche l’altro profilo di censura enucleabile dal contenuto del ricorso e’ inammissibile perche’ non prospettato nel precedente grado e perche’ la questione relativa agli oneri gravanti sui resistenti e’ coperta dal giudicato formatosi con la condanna – passata in giudicato – contenuta nella sentenza non definitiva.

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’ liquidate in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’ in favore dei resistenti; spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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