Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8549 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6521/2019 proposto da:

Z.U., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci 21,

presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo rappresenta e difende,

per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1214/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da Z.U. cittadino del (OMISSIS), ma in ricorso si parla di Kashmir) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese perchè il (OMISSIS), veniva accusato dai familiari della vittima di un omicidio, al quale aveva esclusivamente assistito, di esserne il responsabile e, quindi, temeva, a seguito dell’apertura di un processo penale a suo carico, nel quale non veniva nè assolto nè condannato, di essere arrestato ingiustamente da parte della polizia e di subire la vendetta da parte dei familiari dell’ucciso.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il racconto scarsamente credibile, per la genericità e le incongruenze delle dichiarazioni rese dal ricorrente che non consentono di valutarne la loro coerenza e plausibilità rispetto alle condizioni generali del suo paese d’origine. La Corte ha ritenuto di non poter riconoscere neppure la protezione sussidiaria nelle sue diverse declinazioni, in particolare, per l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale. La Corte territoriale ha ritenuto, infine, di non poter ravvisare specifiche situazioni soggettive in termini di condizione di vulnerabilità dalle quali potesse ravvisarsi la lesione di diritti umani di particolare entità, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Pakistan, in particolare nella zona di provenienza del ricorrente non sussistesse alcuna situazione di conflitto armato da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sul giudizio di non credibilità, mentre, d’altra parte, l’audizione del richiedente, specialmente sotto il vigore della normativa applicabile ratione temporis, è una scelta istruttoria discrezionale del giudicante, non deducibile, in linea di principio, in cassazione (cfr. Cass. nn. 33858/19, 5973/19).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito all’accertamento di fatto della Corte territoriale, in termini di mero dissenso, senza un’adeguata prospettazione alternativa della situazione generale esistente all’attualità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle

spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA