Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8548 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6629/2016 proposto da:

CS – INDUSTRIA CARNI DEL SUD S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO AMODIO, prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO REGGIANI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Federico

Sorrentino che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso, con

dichiarazione della competenza del Tribunale di Reggio Emilia, con

le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, emessa il 21/01/2016 e

depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consigli non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. ICS – Industria Carni del Sud – S.r.l. ha impugnato con regolamento di competenza l’ordinanza del 26 gennaio 2016 con cui il Tribunale di Nola, investito di una controversia instaurata dalla società attrice nei confronti del Credito Emiliano S.p.A. ed avente ad oggetto domanda di condanna di quest’ultima al pagamento di una somma in dipendenza della rideterminazione dei rapporti di dare ed avere in ordine ad un contratto di conto corrente con collegata all’apertura di credito e conto anticipi, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, competente essendo il Tribunale di Reggio Emilia.

Il Credito Emiliano S.p.A. ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso considerazione della competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

ICS – Industria Carni del Sud – S.r.l. ha depositato memoria.

Il Credito Emiliano S.p.A. ha formulato eccezione di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza per continenza di cause, in riferimento alla domanda proposta nei confronti di ICS – Industria Carni del Sud – S.r.l. con ricorso monitorio rivolto al Tribunale di Reggio Emilia.

L’eccezione va disattesa dal momento che il criterio della prevenzione opera in favore della controversia promossa dall’odierna ricorrente.

La ricorrente ha proposto tre motivi:

a) con il primo ha evidenziato che la banca aveva formulato l’eccezione di prescrizione esclusivamente in relazione al profilo contrattuale della domanda, che era invece fondata anche sul titolo extracontrattuale;

b) con il secondo ha sostenuto che la competenza del Tribunale di Nola si sarebbe radicata per in quanto certamente i fatti illeciti posti in essere dalla banca si erano tutti verificati nel territorio di detto ufficio giudiziario;

c) con il terzo ha sostenuto che le clausole della negative della competenza non rispettavano i precetti dettati dagli artt. 1341 e 1342 c.c., avuto riguardo al rilievo che le pattuizioni intercorse tra le parti richiamavano condizioni generali diverse da quelle prodotte in giudizio dalla banca.

Il ricorso è infondato.

Occorre muovere dall’esame del terzo motivo. Vale in proposito osservare che la banca ha posto a fondamento dell’eccezione di incompetenza territoriale una clausola del seguente tenore letterale: “Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia”, contenuta nelle condizioni generali di contratto richiamate nelle pattuizioni intercorse tra le parti, condizioni generali che ICS S.r.l. – come risulta dalla stessa trascrizione del testo contrattuale alle pagine 17 e 18 del ricorso – ha espressamente dichiarato di conoscere e di accettare avendo ricevuto copia ed avendo altresì preso atto del loro deposito in originale presso un notaio.

Orbene, premesso che l’espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, contenuta in un contratto bancario per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha natura di clausola vessatoria, sicchè va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell’integrale trascrizione della previsione contrattuale (Cass. 21 luglio 2015, n. 15278), è agevole osservare che ICS S.r.l., avendo riconosciuto di aver avuto piena conoscenza delle condizioni generali di contratto, si è limitata a lamentare che la banca avesse depositato non già l’edizione delle condizioni generali richiamate in contratto, bensì un’edizione diversa, ma non ha affatto specificamente contestato che la clausola contrattuale concernente la competenza territoriale avesse effettivamente il tenore indicato dalla banca, e ne avesse invece uno diverso.

Il che consente di ritenere sia che la clausola derogatorie della competenza fosse stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., sia che il testo della clausola fosse effettivamente quello invocato dal Credito Emiliano S.p.A..

Con riguardo ai primi due motivi quale poi richiamare il principio secondo cui: “La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale tutte le controversie inerenti il contratto e non già le sole controversie fondate sul o scaturenti dal contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l’altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l’azione contrattuale, sia quella extracontrattuale” (Cass. 9 dicembre 2010, n. 24869).

Dopodichè resta soltanto da aggiungere che la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, non ha l’onere, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione, di contestare altresì la competenza sotto il profilo di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, perchè la pattuizione è diretta proprio ad escludere il concorso di essi (Cass. 22 novembre 2001, n. 14852).

Va pertanto respinto il ricorso è dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, a cui rimette la causa, anche per le spese del presente procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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