Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8548 del 06/05/2020
Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5839/2019 proposto da:
M.N.I., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci
21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo rappresenta e
difende, per procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1114/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 28/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da M.N.I. cittadino del (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto minacciato (con la propria famiglia) per questioni riguardanti la proprietà di un terreno e poi per aver subito dalle medesime persone danneggiamenti alla propria attività.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che per la presente vicenda di natura privata non sussistessero i presupposti per la protezione internazionale, anche alla luce delle informazioni desumibili sul sito della Farnesina dal quale si evince che “non si riscontrano arretramenti di sorta dell’autorità pubblica nei confronti del controllo del territorio a eccezione del pericolo di attentati nei confronti di cittadini occidentali”. La Corte ha aggiunto che sono insussistenti nè sono state rappresentate situazioni di vulnerabilità in capo al richiedente.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Bangladesh non sussistessero gravi carenze in termini di democrazia e di rispetto dei diritti umani da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese d’origine.
Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie il nucleo di quanto scarnamente affermato dalla Corte d’appello, mentre, d’altra parte, l’audizione del richiedente, specialmente sotto il vigore della normativa applicabile ratione temporis, è una scelta istruttoria discrezionale del giudicante, non deducibile, in linea di principio, in cassazione (cfr. Cass. nn. 33858/19, 5973/19).
Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito, in termini di mero dissenso, sull’accertamento in fatto, compiuto dalla Corte distrettuale, sulla situazione del Bangladesh.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020