Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8547 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1990/2015 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difesa dall’avvocato

FABIO VITALE, in virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, emessa

il 1/10/2013 e depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 18 ottobre 2013 la Corte di appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da I.S., confermando la sentenza n. 1394/11 con cui il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato cessati gli effetti del matrimonio contratto con D.M.V., affidando i due figli minori in via esclusiva alla madre e disponendo in favore di costei l’assegnazione della casa familiare e la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento della prole.

Avverso tale provvedimento I.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la D. non ha svolto difese.

2. – Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 115-bis c.c., della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, della CEDU e della Carta europea dei diritti del fanciullo, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe motivato l’affidamento esclusivo alla ex moglie sulla sola circostanza della propria inottemperanza all’obbligo di mantenimento dei figli, omettendo di considerare la precarietà assoluta delle sue condizioni fisiche ed economiche e laddove ha assegnato la casa familiare alla ex moglie, senza avvedersi della propria condizione di coniuge più debole.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, deducendo l’erroneità della sentenza laddove non ha disposto in favore del ricorrente un assegno divorzile.

3. – Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo va disatteso, giacchè la Corte territoriale ha dato atto che l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre era stato concordemente stabilito dai coniugi in sede di separazione e confermato anche nei successivi provvedimenti provvisori in sede di divorzio; il ricorso non censura tale affermazione; ne consegue che nella specie non trova alcun ingresso la normativa codicistica sui criteri dell’affidamento condiviso invocata dal ricorrente, nè tantomeno i principi generali ricavabili dalla legislazione sovranazionale, bensì il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui i provvedimenti del giudice del divorzio relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento devono ispirarsi all’esclusivo interesse dei minori (Cass. 20 giugno 2012, n. 10174).

Nella specie la Corte distrettuale ha motivato la ritenuta sussistenza dell’interesse dei minori a permanere in via esclusiva con la madre, con giudizio di fatto congruo e sottratto pertanto al sindacato di legittimità di questa Corte.

Parimenti infondato è il secondo motivo, atteso che la Corte di appello ha motivato il proprio giudizio di reiezione della domanda di attribuzione di un assegno divorzile a favore del ricorrente con rifetinento a circostanze di fatto (rifiuto di un lavoro da parte dell’ I. e insufficienza delle finanze della ex moglie) non specificamente contestate in questa sede e, come tali, incensurabili.

4. – Nulla per le spese. Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA