Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8547 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. I, 06/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5813/2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci

21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo rappresenta e

difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1132/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da O.P. cittadino (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato la Nigeria in quanto doveva compiere un lavoro in Niger, ma poi non era più potuto tornare in Nigeria a causa degli attentati terroristici di (OMISSIS), allora prima era scappato in Libia dove ha riferito di essere stato arrestato e picchiato e successivamente si era imbarcato alla volta dell’Italia.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che la narrazione non fosse credibile e lineare, tanto da non poter riconoscere nè lo status di rifugiato – richiesta neppure reiterata in sede d’appello – nè la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto nella zona di provenienza del ricorrente non vi era la presenza di (OMISSIS) e i riferimenti generici a situazioni presenti nel paese di provenienza non erano accompagnati da elementi di maggior dettaglio e da riscontri individua lizzanti.

Ancora, i giudici d’appello non ritenevano che nella regione di provenienza del ricorrente (Edo State) vi fosse un grado di violenza del conflitto armato tale da assumere i connotati di una violenza indiscriminata. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Nigeria non sussistesse alcuna situazione di conflitto armato da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sul giudizio di non credibilità, mentre, d’altra parte, l’audizione del richiedente, specialmente sotto il vigore della normativa applicabile ratione temporis, è una scelta istruttoria discrezionale del giudicante, non deducibile, in linea di principio, in cassazione (cfr. Cass. nn. 33858/19, 5973/19).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sull’accertamento in fatto, compiuto dalla Corte distrettuale, sulla situazione del sud della Nigeria.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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