Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8546 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 25/10/2016, dep.31/03/2017),  n. 8546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24991/2015 proposto da:

S.D.C., nella qualità di titolare della Ditta

Individuale “Ditta Sala Giochi e Biliardi S.D.C.”,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74 SC. B,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO SOMMARIO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SNAI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 464/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRINZI,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

Ricorrente: S.D., quale titolare della Ditta Sala Giochi e Biliardi S.D.C..

Intimata: SNAI s.p.a..

Provvedimento impugnato: Sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 464 del 12 marzo 2015.

1. S.D. ricorre affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca.

2. L’intimata non svolge attività difensiva.

3. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

4. Con i tre motivi di ricorso il ricorrente, ripropone gli stessi motivi già proposti in appello, e si duole della violazione dell’art. 1218 c.c., della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata concessione di CTU finalizzata all’esatta quantificazione dell’elettivo credito vantato dalla SNAI nei confronti del ricorrente, ed, infine, della violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c., in relazione all’allegato B del contratto di concessione stipulato tra le parti ed omessa insufficiente motivazione circa tale punto decisivo della controversia.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente motivazione circa un punto fondamentale della controversia chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

In ogni caso i motivi sono inammissibili anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, come nel caso di specie, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancana, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva e pertanto non occorre provvedere sulle spese. Inoltre lo S. essendo stato ammesso al gratuito patrocinio dello Stato non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 18523/2014).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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