Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8546 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RANGER ITALIA s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, via Mantegazza n. 24, presso Luigi

Gardin, rappresentata e difesa dall’Avv. Fasano Massimo, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RANGER ITALIA s.r.l., in persona dell’amministratore unico pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, via Cattaro n. 28, presso

l’Avv. Piero Schifone, rappresentata e difesa dall’Avv. Vinci

Vitantonio, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.Y.TEX s.r.l. e EQUITALIA LECCE s.p.a.;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce

depositata il 4 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 16 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso o, in subordine, per il rigetto;

udito l’Avv. Massimo Fasano per la curatela ricorrente.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento Ranger Italia s.r.l. ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che ha revocato il fallimento dichiarato dal tribunale di Lecce in data (OMISSIS) per essersi il tribunale pronunciato nonostante l’intervenuta desistenza dei creditori istanti e comunque per la ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza. A sostegno dell’impugnazione deduce tre motivi.

Resiste la societa’ fallita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere affrontata preliminarmente la questione sollevata dalla controricorrente e attinente alla tempestivita’ del ricorso.

L’eccezione a mente della quale il ricorso notificato in data 7 febbraio 2008 a fronte della notifica della sentenza impugnata avvenuta in data 14 dicembre 2007 sarebbe inammissibile in quanto tardivo e’ fondata.

Il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22 nel disporre l’entrata in vigore del testo normativo il 1 gennaio 2008, ne detta la disciplina transitoria prevedendone l’applicazione “ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche’ alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

Tale disposizione e’ gia’ stata oggetto di interpretazione da parte della Corte che – con riferimento a sentenze di fallimento emesse a far tempo dalla data del 16 luglio 2006 in esito a ricorsi presentati sotto il vigore della precedente disciplina e ritenuta applicabile, in base alla teoria bifasica del procedimento fallimentare secondo la quale la sentenza di fallimento contemporaneamente chiude la fase prefallimentare e ne apre una nuova costituita dalla fase concorsuale e deve rispettare nella forma e nel contenuto la disciplina vigente al momento della sua pronuncia – ha ritenuto necessario per l’impugnazione proposta nella vigenza del D.Lgs. n. 5 del 2006 il procedimento di appello introdotto con il testo normativo citato ma, a far tempo dal 1 gennaio 2008, quello di reclamo introdotto con il citato D.Lgs. n. 169 del 2007 (il ed decreto correttivo).

Il principio enunciato con riferimento al procedimento di reclamo e quindi la sua immediata applicazione anche ai giudizi in corso di impugnazione di sentenze di fallimento e’ pienamente condiviso dal Collegio, non potendo sussistere dubbi in ordine alla circostanza che la fase di impugnazione rientri tra “i procedimenti per la dichiarazione di fallimento”; ne consegue che, come al procedimento di impugnazione della sentenza di fallimento, cosi’ anche al ricorso per Cassazione in detta materia si deve immediatamente applicare la disciplina vigente al momento della sua proposizione, come gia’ stabilito dalla Corte con sentenza n. 2343/2009 che ha ritenuto applicabile il termine di 30 giorni previsto dall’art. 18, comma 14 come modificato dal decreto correttivo, per la proposizione del ricorso dopo il 1 gennaio 2008.

Ne’ ad un diverso approdo interpretativo deve pervenirsi nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, la notifica della sentenza oggetto del ricorso sia intervenuta nell’anno 2007 quando il termine per impugnare era quello ordinario di sessanta giorni, in quanto il richiamato art. 22 impone, come gia’ rilevato, di applicare immediatamente la nuova disciplina processuale ai giudizi in corso e quindi, per la proposizione del ricorso per Cassazione in data posteriore al 31 dicembre 2007, quello di trenta giorni, naturalmente decorrente per le sentenze gia’ notificate dall’entrata in vigore della nuova normativa.

E’ opportuno precisare, per completezza argomentativa, che quando, come nella fattispecie, la sentenza della corte d’appello sia stata notificata nel 2007 e cioe’ quando ancora era vigente il termine di sessanta giorni, deve farsi applicazione del disposto dell’art. 252 disp. att. c.c. e disp. trans., da ritenersi espressione di un principio generale (cosi’ come stabilito da questa Corte con Ord. n. 31057/07 e ritenuto da Corte Cost. sent. n. 20/1994) volto a tutelare l’esercizio dei diritti nella fase di transizione tra la vigenza di un termine maggiore e quella di applicabilita’ di un termine di minore durata, cosi’ che il nuovo termine di trenta giorni decorre dal 1 gennaio 2008, sempre che, prima della sua scadenza, non venga a compiersi il termine precedentemente previsto di giorni sessanta.

Poiche’ nella fattispecie il nuovo termine del 30 gennaio 2008 e’ scaduto prima del compimento di quello anteriormente vigente, decorrente dal 14 dicembre 2007 e quindi con scadenza al 13 gennaio 2008, era questa la data entro la quale la notifica avrebbe dovuto essere effettuata cosi’ che e’ tardiva quella intervenuta solo il 7 febbraio.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

La novita’ della questione, sulla quale solo di recente e’ intervenuta la richiamata giurisprudenza, induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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