Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8545 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10240/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1756/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.D. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e relativo a maggiore IRPEF per l’anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado ed annullava gli atti impositivi perchè emessi in violazione del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che detta norma fosse applicabile anche nel caso, quale quello in esame, di verifica fiscale attinente a tributi non armonizzati a seguito di verifica sulle movimentazioni bancarie.

2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame del fatto costituito dalla circostanza che l’attività della Guardia di Finanza era stata ritardata dalla produzione scaglionata da parte del contribuente di memorie e documenti

3. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda. Sulla questione controversa, costituita dall’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c. (c.d. Statuto del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame) conseguenti ad accertamenti bancari ovvero ” a tavolino”, questa Corte è intervenuta ripetutamente affermando che la suddetta disposizione trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (v. tra le altre Cass. n. 3142/2014; id n. 13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184/2013). A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali hanno statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

4. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa, dedotta come falsamente applicata, ad un caso di accertamento, relativo ad irpef, e senza che vi fosse stato accesso presso i locali di attività del contribuente, si è discostata dai superiori principi.

5. Ne consegue in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda, anche all’esame delle ulteriori questioni rassegnate in appello e ritenute assorbite e regoli le spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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