Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8545 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 14/04/2011), n.8545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17120/2005 proposto da:

M.C.R.R. (c.f. (OMISSIS)), M.

C.F., nella qualità di eredi di M.T.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso l’avvocato

MARRAPODI IVAN, rappresentati e difesi dagli avvocati MOLLICA Luly

Gabriella, ROMEO ORESTE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SIDERNO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

l’avvocato BARUCCO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VIZZARI Antonia, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 80/2004 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANGELO FRANCESCO MACRI’,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.T.R. agiva nei confronti del Comune di Siderno e della Regione Calabria, per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’occupazione, disposta in via d’urgenza con D.P. Giunta Regionale 8 ottobre 1976, n. 2133 e con successivo decreto sindacale n. 15975 del 14/12/79, realizzata materialmente in data 11/1/1980, del terreno sito in (OMISSIS), in catasto alla partita 2470, foglio 22, part. 64 e 65, sul quale era stato costruito un edificio scolastico, senza che fosse stato pronunciato alcun decreto di esproprio.

Ambedue i convenuti si costituivano: la Regione contestava la propria legittimazione passiva; il Comune affermava che la procedura di esproprio era stata regolarmente espletata, e che, in ogni caso, la pretesa era esorbitante; nella comparsa conclusionale, detta parte eccepiva la carenza di legittimazione dell’attrice.

Il Tribunale, con sentenza n. 373/1992, dichiarava la carenza di legittimazione dell’attrice e rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese.

Proponeva appello la M.T.; la Regione rimaneva contumace ed il Comune eccepiva la prescrizione del diritto azionato ex adverso.

Deceduta nelle more l’appellante, la causa veniva riassunta dalle eredi, M.C.R.R. e M.C.F.. La corte territoriale, con sentenza del 6 maggio 2004, ritenuto che la documentazione versata in atti dalle appellanti fugava ogni dubbio sulla legittimazione attiva, accoglieva l’eccezione di prescrizione, impeditiva di ogni ulteriore valutazione, rilevando che il decreto sindacale del 14/12/1979 aveva stabilito la durata dell’occupazione del terreno in oggetto, per la costruzione di un edificio scolastico, sino al 10/1/1982; non avendo il comune provveduto all’espropriazione definitiva entro tale termine, l’occupazione si era trasformata da legittima in illegittima; il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 10/1/82, era scaduto il 10/1/87, mentre la citazione era stata notificata il 30/4/88.

Propongono ricorso per cassazione le C. con unico motivo. Si oppone con controricorso il Comune; la Regione non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 2043 c.c. e L. n. 2359 del 1865, art. 13, sostenendo che la dichiarazione di pubblica utilità, priva dei termini iniziali e finali prescritti dalla L. n. 2359 del 1865 (i termini non erano indicati nella Delib. n. 490 del 1977, richiamata nel decreto sindacale del dicembre 1979) era affetta da giuridica inesistenza e/o nullità, da cui la conseguente illegittimità ab origine dell’occupazione d’urgenza, che aveva assunto il carattere di condotta illecita istantanea con effetti permanenti, tale da impedire il decorso del termine prescrizionale, per cui solo con l’atto di citazione si era manifestata la volontà del privato di scegliere il risarcimento danni e non l’azione intesa a recuperare la titolarità del bene.

In via subordinata, le ricorrenti sostengono la preclusione in radice del decorso del termine di prescrizione alla data di notificazione della domanda introduttiva, in quanto, come risultante dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U., la definitività dell’annullamento dello strumento urbanistico nel quale ricadeva il terreno di cui è causa risaliva alla sentenza del Consiglio di Stato del 5/12/84.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

Le ricorrenti hanno articolato il motivo di ricorso, basandosi sulla prospettazione della espropriazione illegittima sin dall’origine, per mancanza nella dichiarazione di pubblica utilità dei termini di inizio e fine dei lavori e della procedura ed in subordine, per l’annullamento definitivo del piano di zona in forza della sentenza del Consiglio di Stato del 5/12/1984, mentre nel corso del giudizio le parti avevano dedotto e fatto valere l’occupazione appropriativa, come tale accertata dal giudice del merito.

Come già ritenuto da questa Corte, la diversità, sotto il profilo della causa petendi, tra l’occupazione appropriativa, caratterizzata dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l’occupazione usurpativa, caratterizzata dalla medesima trasformazione, in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità, comporta che l’omessa doglianza delle parti sulla qualificazione dell’occupazione stessa in termine espropriativi determina l’irretrattabilità della questione, per il formarsi del giudicato interno sul punto ed il ricorso per cassazione non può essere riformulato, nel senso di interpretare la fattispecie in termini di occupazione usurpativa; ne consegue che, non avendo le ricorrenti specificatamente dedotto sin dall’origine come causa petendi della controversia i presupposti dell’occupazione usurpativa, resta fermo il divieto, a pena di inammissibilità, di proporre in sede di legittimità questioni nuove, le quali comportino, attraverso la prospettazione di differenti circostanze a situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, così da alterare, introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione mai prima illustrato, l’oggetto sostanziale della domanda e dei termini della lite (vedi le pronunce n. 10560 del 2008, n. 22479 del 2006, n. 11.096 del 2004, 13.001 del 2005).

Le spese di lite sopportate dal Comune di Siderno, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Siderno le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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