Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8545 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10689/2009 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), S.V.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI Mario, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato INGRASSIA MARIA

CLOTILDE, giusta procura speciale per Notaio Dott. PIERANGELO

MARTUCCI di TORINO – Rep. n. 77.458 del 18.1.2010;

– ricorrenti –

contro

F.G.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso l’avvocato ROMANO

ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAVALLO

PERIN ROBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO, PUBBLICO MINISTERO

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, PREFETTO DI CUNEO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 463/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARIO CONTALDI, con procura

depositata, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ROBERTO CAVALLO PERIN che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio nei confronti della Procura Generale di Torino; in

subordine manifesta infondatezza o rigetto del ricorso; condanna

aggravata alle spese; denuncia ex art. 331 c.p.p. alla Procura Gen.le

di Cuneo, potendosi astrattamente ipotizzare il delitto di cui al

D.P.R. n. 570 del 1960, art. 187 bis.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. e S.V. all’esito delle elezioni amministrative del (OMISSIS) vennero eletti, il primo, alla carica di sindaco, l’altro, alla carica di consigliere comunale del Comune di Sambuco nella lista denominata Alternativa dei cittadini.

Con ricorso 15 dicembre 2008 F.G.B., in qualità di cittadino iscritto nelle liste elettorali dell’anzidetto Comune, con domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, innanzi al Tribunale di Cuneo, ne chiese la declaratoria d’ineleggibilità per violazione del tetto massimo di candidature previsto dall’art. 56 del citato decreto legislativo, deducendo che il C. si era candidato altresì come consigliere comunale del Comune di (OMISSIS) ed il S. si era candidato alla carica di consigliere dei comuni di (OMISSIS).

Espose che la plurima candidatura, benchè palesemente contraria al disposto dell’art. 56 del summenzionato D.Lgs. n. 267 del 2000, anche con riguardo alla posizione del C. che si era candidato a Sambuco come sindaco, dunque faceva parte ai sensi dell’art. 37 del decreto citato del Consiglio comunale, non era stata riscontrata dalla Commissione elettorale circondariale di Cuneo nè dal Consiglio Comunale di Sambuco in sede di convalida dell’esito delle elezioni ai quali era stata taciuta.

In subordine sollevò incidente di costituzionalità in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 56, nella parte in cui non aveva compreso tra le cause d’ineleggibilità anche la candidatura alla carica di sindaco.

Sul presupposto che la lista Alternativa dei cittadini rappresentasse, al di là della distinzione formale, compagine politica sostanziale unitaria con la lista Partito dei Pensionati, chiese l’annullamento delle elezioni a mente dell’art. 71 del citato decreto in quanto non era stato raggiunto il quorum di almeno la metà degli elettori iscritti nelle liste elettorali per la loro validità.

I convenuti C. e S. nonchè il Comune di Sambuco, ritualmente costituiti, eccepirono l’inammissibilità della domanda perchè proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni prescritto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, richiamato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, decorrente dalla data della delibera comunale di convalida degli eletti, o quanto meno dal momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della causa d’ineleggibilità, coincidente con l’autorizzazione all’accesso alle dichiarazioni di candidatura.

Nel merito rilevarono che l’ipotesi prospettata rilevava solo a livello di controllo preventivo delle candidature ma non come causa d’ineleggibilità. In ogni caso, quanto al S., sarebbe stata inammissibile solo l’ultima candidatura – vale a dire quella di (OMISSIS)-, e quanto al C. non era ravvisabile sovrapposizione tra le cariche di sindaco e di consigliere comunale al processo partecipò anche il P.M..

La domanda venne accolta dal Tribunale di Cuneo con sentenza n. 3 del 16-20 gennaio 2009, che dichiarò l’incandidabilità del C. e del S. e dichiarò la nullità delle elezioni tenutesi nella tornata del (OMISSIS).

La decisione, impugnata dai soccombenti innanzi alla Corte d’appello di Torino, ha ricevuto conferma con la statuizione ora impugnata n. 463 depositata il 7 aprile 2009 dal C. e dal S. col presente ricorso per cassazione, articolato in cinque mezzi.

Ha resistito l’intimato F. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare devesi respingere la richiesta del Procuratore generale d’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, nei cui confronti è stata omessa la notifica del presente ricorso. Le richieste di quest’organo pubblico sono state integralmente accolte dalla Corte territoriale, ed in simile ipotesi non è ravvisabile lesione degli interessi alla cui tutela esso è preposto, non essendo ammesso ricorso incidentale. Le esigenze del contraddittorio, sottese alla sua partecipazione al presente giudizio, e l’esercizio delle sue attribuzioni possono essere soddisfatti dal necessario intervento del Procuratore generale presso questa Corte – Cass. per tutte n. 18513/2003, 7593/2004.

Ancora in linea preliminare devesi respingere la richiesta del Procuratore Generale di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Cuneo in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 187 bis. Non si ravvisano gli estremi previsti dall’art. 93 del citato D.P.R., modificata dalla L. n. 61 del 2004, che prevede l’ammenda da Euro 200,00 ad Euro 1.000,00 nei confronti di chi sottoscrive più di una candidatura.

Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, e si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il richiamo all’art. 82 riguardasse solo l’instaurazione del contraddittorio. A conclusione del motivo, i ricorrenti formulano quesito di diritto con cui chiedono se può essere proposta azione popolare ai sensi della norma citata oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82.

Il controricorrente replica deducendo l’inapplicabilità all’azione popolare dell’invocato termine di decadenza, anche facendo riferimento a conforme indirizzo di questa Corte – Cass. nn. 3473/2000, 18128/2002, 14199/2004, 15104/2005. Rileva inoltre che ad ogni buon conto mancherebbe nella specie un momento iniziale di decorrenza poichè il consiglio comunale, in sede di convalida delle elezioni, non ebbe contezza della causa d’incompatibilità.

Il motivo è privo di fondamento.

La Corte territoriale ha sostenuto che l’innesto del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, nell’art. 70 del citato D.Lgs. n. 267 non giustifica l’applicazione del termine di decadenza di trenta giorni all’azione popolare, che ha natura ben diversa dalle impugnazioni delle delibere adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale, previste nella norma, e cita a conforto il precedente di questa Corte n. 15104 del 2005. Ha rilevato peraltro che la questione è mal posta poichè, in punto di fatto, la Delib. consiliare di convalida 5 giugno 2008, n. 16, nulla ebbe pronunciare sulla questione in discussione in quanto non venne resa nella consapevolezza della plurima candidatura, taciuta da entrambi gli eletti. Ha infine dichiarato insussistenti i dubbi di costituzionalità dedotti dagli appellanti con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., alla luce del preminente interesse insito nella regolarità della competizione elettorale.

Va ribadita l’esegesi ferma e consolidata secondo cui l’azione prevista dall’art. 70 del riferito testo normativo si colloca, così come nella precedente disciplina, su un piano di autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida delle elezioni, e le posizioni di diritto soggettivo dedotte nel relativo giudizio dalle parti non sono influenzate dai provvedimenti dell’ente locale. Ha dunque natura immediata, e la sua proponibilità non è subordinata neppure alla definizione di eventuale procedimento amministrativo di contestazione della causa d’ineleggibilità o incompatibilità che il consiglio comunale può promuovere nei confronti dell’eletto. Ciò perchè è stata mantenuta ferma a tutela dell’interesse pubblico dell’intera comunità, mirando ad impedire che si consolidino posizioni irregolari che il consiglio comunale non rilevi per motivi di opportunità, per logiche interne alla politica, ovvero perchè non può rilevare (cfr. Cass. n. 15104/2005, n. 18128/2002, 11895/2006,19233/2009). Il testo della disposizione in esame riproduce i contenuti del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 9 bis e ne conserva i tratti, ma tenendo conto dell’interpretazione dell’istituto accreditata nella giurisprudenza anche costituzionale – sentenza n. 160 del 1997 – e tuttora ribadita nei precedenti citati.

La statuizione impugnata fa buon governo di tale enunciato ed è perciò sicuramente corretta.

Il motivo che la critica, per un verso, è infondato, in quanto imposta la denuncia su un astratto richiamo al disposto del D.P.R. n. 570 del 1960, ma non coltiva spunti critici che inducano a rivisitare l’interpretazione riferita, alla quale la Corte di merito ha prestato adesione, ed alla quale s’intende in questa sede dare continuità.

Per altro verso, è inammissibile in quanto non censura la statuizione adottata sulla scorta dell’indagine condotta in concreto sul contenuto della delibera di convalida delle elezioni, che rappresenta autonoma ratio decidendi. Per l’effetto non merita accoglimento.

Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto che il giudice d’appello, eccedendo dai limiti del thema decidendum, abbia unificato l’ineleggibilità, dedotta in causa, con l’incompatibilità, che è categoria ben diversa e non prospettata. Formulano a conclusione del motivo quesito di diritto con cui si chiede di statuire se viola il disposto della norma rubricata il giudice che in luogo d’interpretare la domanda la sostituisce con altra avente diverso petitum.

La Corte territoriale assume al riguardo che la violazione accertata non può non comportare l’estromissione del candidato dalla partecipazione alla competizione elettorale ovvero la sua decadenza, che è ben più ampia delle categorie d’ineleggibilità- incompatibilità.

Il motivo non indirizza effettiva critica avverso tale tessuto argomentativo, ma enuncia generica doglianza. Analogamente il quesito è formulato con imprecisione, mirando all’enunciazione di astratto principio di diritto privo di specifica correlazione al caso concreto.

Col terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 60 e 61, ed assumono che, poichè le cause d’ineleggibilità sono tipiche, la domanda doveva essere respinta anche nel merito. Chiedono, con conclusivo quesito di diritto, se sono unificabili nello stesso concetto giuridico l’ineleggibilità alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale circoscrizionale e l’incompatibilità alle cariche di sindaco e presidente della provincia a fini del requisito prescritto per la candidatura.

Il resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza.

La decisione impugnata, pronunciando sul punto, ha escluso il vizio di ultra o extra petizione ascritto dagli appellanti, odierni ricorrenti, alla precedente decisione, sostenendo che, tenuto conto dell’ampiezza dell’azione popolare, la nullità-decadenza dell’elezione discende inequivocabilmente dalla stessa causa petendi individuata dall’attore, insita nella violazione dell’art. 56 citato.

Non si era perciò creata un’ipotesi d’ineleggibilità diversa dalle ipotesi tassative previste dall’art. 60; si era invece proceduto alla corretta qualificazione della fattispecie.

Questo motivo ripropone, con la medesima genericità, la questione posta con la precedente censura e ne deve perciò condividere la sorte.

Col quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 56, e chiedono, con conclusivo quesito di diritto se sia possibile candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale in due Comuni ed alla carica di sindaco in un terzo Comune. Il legislatore ha distinto la posizione del candidato sindaco, ed il fatto che abbia diritto di volto in Consiglio non è sufficiente ad inferirne che la presentazione della candidatura sia un quid pluris rispetto alla candidatura a consigliere. Formulano conclusivo quesito di diritto, con cui si chiede di enunciare il principio se il cittadino, senza violare l’art. 56, possa candidarsi alla carica di consigliere comunale in due Comuni ed alla carica di sindaco in un terzo Comune.

Le previsioni dell’art. 56 sarebbero, dunque, distinte e non collegate.

Il resistente replica alla censura deducendone l’infondatezza richiamando l’arresto del giudice della L. n. 44 del 1997 che ha ribadito che il sindaco è membro del Consiglio comunale con diritto con enunciato consacrato dal legislatore nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 37.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha sostenuto che il tetto massimo di candidature si estendeva anche al C., candidatosi come consigliere in due diversi Comuni e come sindaco nel Comune di Sambuco, in ragione dell’assunzione ipso jure da parte del primo cittadino anche della veste di consigliere comunale, come disposto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 37. Ha affermato inoltre che l’accertata circostanza, benchè non concreti causa d’ineleggibilità o incompatibilità, comporta l’annullamento delle elezioni e non certo l’eliminazione dell’ultima candidatura, propugnata dagli appellanti.

Tale decisione è sicuramente corretta.

Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 56, pone un limite alla possibilità di candidarsi in enti dello stesso livello prevedendo che “nessuno può candidarsi a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stessa data……”.

L’art. 37 dispone che il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri variabile a seconda la popolazione del Comune. In tale qualità, il sindaco, se non presiede il consiglio, ha diritto di voto, ed il suo voto concorre a formare la volontà dell’organo collegiale. Quest’ultima disposizione recepisce l’interpretazione della Corte costituzionale espressa nella sentenza n. 44 del 1997 che respinse la questione di costituzionalità relativa alla L. n. 142 del 1990, art. 34, comma 1, che, nel testo modificato dalla L. n. 142 del 1993, art. 16, che recava disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 37 in esame, osservando che il quadro sistematico, letto secondo un significato esente da vizio d’irragionevolezza, consente d’affermare che la causa d’incandidabilità prevista per i consiglieri comunali si riferisce senz’altro anche al sindaco, che partecipa a pieno titolo alle funzioni del Consiglio, in considerazione della eadem ratio di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni consiliari portatori di interessi configgenti, che possano comprometterne l’imparzialità ed il buon funzionamento, a cui presidio è dettato il principio consacrato nell’art. 97 Cost..

E dunque l’interpretazione coerente del combinato disposto delle norme citate consente d’affermare che il sindaco, in quanto componente ” necessario” del consiglio comunale, condivide, per tutto ciò che non attiene alle sue funzioni specifiche di c.d. primo cittadino ovvero di ufficiale del Governo, lo statuto dei consiglieri, e non trova ragionevole giustificazione una diversificazione della sua posizione all’interno dell’organo collegiale, al di fuori dei casi in cui si esplica la sua potestà esclusiva. La tesi propugnata dai ricorrenti, come eccepisce il resistente, procurerebbe contrasto interno al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dal momento che il sindaco, se eletto in due comuni, si troverebbe nella condizione di poter optare tra una sola delle due cariche, in adempimento dell’obbligo d’opzione previsto dall’art. 57, ma, conservando la carica per il terzo Comune, sarebbe esposto alla decadenza a mente dell’art. 60 comma n. 12, che prevede l’ineleggibilità a sindaco per i consiglieri comunali in carica in altri Comuni. Ed è indubbia l’irrazionalità di un’interpretazione del testo di legge che introduca siffatto meccanismo che legittimerebbe una candidatura per poi sanzionarla, in caso di risultato favorevole, in quanto irregolare.

Il motivo deve pertanto essere respinto.

Con l’ultimo mezzo i ricorrenti deducono vizio di motivazione, a loro avviso sbrigativa laddove si è escluso che il superamento del tetto massimo di candidature possa sanarsi eliminando l’ultima candidatura in ordine di presentazione. Formulano conclusivo quesito di diritto con cui chiedono se sia valida la prospettata espunzione della candidatura in eccesso.

Premesso che in materia elettorale, in cui a questa Corte è rimesso anche l’accertamento del merito, è irrilevante la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata, essendo ammesso il riesame diretto dei fatti, a prescindere dalla valutazione che di essi sia stata operata dal giudice d’appello L. n. 1147 del 1986, ex art. 4 (cfr. Cass. nn. 3684/2000, 24642/2008), va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto razionale e costituzionalmente orientata l’interpretazione che estende al sindaco le cause d’incompatibilità previste per i consiglieri, in quanto la ratio della norma s’identifica con la necessità di garantire un adeguato collegamento tra candidatura e realtà locale, che a maggior ragione deve valere per il sindaco. E comunque, in punto di fatto, anche a voler ritenere la violazione fonte d’incandidabilità della sola candidatura che in stretta cronologia abbia Sforato il tetto massimo ammesso, nella specie, l’ultima candidatura presentata da ciascuno dei ricorrenti è proprio quella per il Comune di Sambuco, come emerge dalle date di accettazione indicate.

Quest’ultimo dato è oggettivo, e difatti non è contestato. Il passaggio logico, che lo valorizza per fondare la soluzione della questione alla luce del criterio ermeneutico invocato proprio dai ricorrenti, ha evidente valore risolutivo nell’economia della decisione ed esprime autonoma ratio decidendi che non è stata però impugnata. Nè risulta attinta da puntuale censura la riferita premessa che sorregge l’articolato tessuto argomentativo che risolve in jure la problematica. Il motivo è pertanto inammissibile.

Solo a conclusione di tutti i motivi, e senza neppure confutare gli argomenti spesi dal giudice d’appello, i ricorrenti sollevano questione di costituzionalità:

1.- del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede, ai fini della decadenza dall’azione, la decorrenza del termine di 30 gg. dalla data della delibera di convalida del Consiglio comunale ovvero da quella in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza della causa di decadenza.

La questione è stata già esaminata e risolta nei precedenti citati, ai quali occorre far riferimento ed ai cui argomenti di sostegno si rinvia. Si ribadisce dunque che, come si è affermato nella sentenza n. 15104/2005, attesa l’assenza nei lavori preparatori del decreto delegato e della Legge di Delegazione 3 agosto 1999 n. 265, di indice della volontà del legislatore di stabilire un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione popolare, è decisivo rilevare che, diversamente interpretata, la norma dell’art. 70 si presterebbe a sospetto d’incostituzionalità per violazione dell’art. 76 Cost. in relazione alla norma interposta della Legge di Delega n. 265 del 1999, citata, che demandava al Governo solo il “coordinamento” in T.U. delle disposizioni in materia elettorale relative agli enti locali, ma non certo la loro modifica ad arbitrio del Governo stesso.

Tra le interpretazioni in tesi possibili deve pertanto prevalere quella costituzionalmente compatibile.

2.- dell’art. 56 del D.Lgs. citato in relazione all’art. 3 Cost., se sì interpreta nel senso di includere l’unica candidatura a sindaco nel novero delle candidature a consigliere comunale.

Si rinvia alle considerazioni coltivate nella pronuncia del giudice della L. n. 44 del 1997 di cui si è già riferito, osservando che la norma in esame sancisce i previsti requisiti per le candidature a presidio del buon andamento dell’azione politico amministrativa, ponendo una preclusione, per chi si trovi nelle condizioni tassative rappresentate, alla stessa possibilità di presentarsi alle elezioni, che configura un’ipotesi d’incapacità elettorale tipica e speciale, non omologabile all’ineleggibilità ovvero all’incompatibilità, che sono categorie giuridiche ontologicamente distinte.

L’ineleggibilità riguarda il diritto d’elettorato passivo, cui pone eccezione, e mira ad impedire interferenze nella competizione elettorale, che deve svolgersi in modo da non violare parità di condizioni e libera manifestazione del voto garantite dall’art. 48 Cost., che le condizioni previste nell’art. 60 del cit. T.U.E.L. viziano, a meno della loro rimozione, che deve precedere le elezioni.

L’incompatibilità, nei casi previsti dall’art. 63, non incide sulle elezioni. Al fine di consentire il corretto esercizio del mandato collettivo garantendo la realizzazione degli interessi di cui all’art. 97 Cost., impedisce al candidato di ricoprire la carica, pena la decadenza dall’investitura, incidendo non già sulla competizione, ma sul regolare espletamento del mandato elettorale, dal momento che consiste nell’impossibilità, prevista ex lege, di conservare una carica alla quale si è stati regolarmente eletti (Cass. n. 3509/2005). Non sospende dunque il diritto d’elettorato passivo, ma ne impedisce il compimento, fatta salva la possibilità per l’eletto di rimuovere la causa che l’ha determinata anche dopo le elezioni.

L’incandidabilità, vale a dire l’assenza dei requisiti della candidatura prevista dall’art. 56, rappresenta una particolarissima causa d’ineleggibilità (Corte Cost. nn. 407/92, 141/1996), e si riferisce alla mancanza dei requisiti necessari per l’accesso alla carica elettiva, che comporta “inidoneità funzionale assoluta all’elezione”, senza possibilità di rimozione.

La categoria presidia anch’essa la libera competizione elettorale, e, sebbene il testo normativo non stabilisca espressa sanzione, se ricorre ne consegue la nullità-insanabile-, della stessa irregolare elezione, la cui legittimità deve essere assoluta. La funzione della norma nel sistema giustifica siffatta radicale sanzione, perchè siamo in presenza di una incapacità elettorale che incide sulla legittimazione al diritto di elettorato passivo, in quanto genera l’impossibilità di adire prima ancora della carica, la stessa possibilità di candidarsi ad essa. Il risultato elettorale, determinato anche dall’incandidabile, deve pertanto essere annullato, nè la Giunta può convalidare situazioni irregolari, poichè la relativa delibera ha valore solo ricognitivo di una fattispecie che è indisponibile da parte della stessa amministrazione.

Da ultimo s’intende sottolineare che la nota ministeriale del 2 gennaio 2008, riprodotta negli scritti difensivi delle parti, rappresenta un mero atto amministrativo che non può, come tale, contenere disposizioni derogative delle norme di legge, ma è esplicativo di direttive destinate ad avere efficacia solo interna, e non rientra perciò fra le fonti normative utilizzabili in questa sede a fini ermeneutici – v. Cass. S.U. n. 23031/2007.

Devesi infine respingere la richiesta di condanna dei soccombenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., formulata dal Procuratore generale, in quanto non se ne ravvisano le condizioni.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dal solo resistente, liquidate come da dispositivo.

E’ inammissibile la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento svoltosi innanzi alla Corte territoriale ai sensi dell’art. 373 c.p.c., in quanto è stata formulata dal resistente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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