Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8544 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8544
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9392/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SAN BENEDETTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO PREZIOSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9227/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 22/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della San Benedetto s.r.l. di cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, portante Iva, Irap ed Ires relativa all’ anno di imposta 2005, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primo grado, ribadiva la nullità della cartella perchè non preceduta dalla comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis citato.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su unico motivo.
La Società resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente, premesso di avere predisposto ed inviato al contribuente la prescritta comunicazione, deduce l’errore in diritto commesso dalla Commissione Regionale, nell’avere ritenuto causa di nullità della cartella impugnata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, laddove, nella specie, trattandosi di cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e relativa ad iscrizione a ruolo di imposte che la contribuente aveva dichiarato di dover versare e poi non aveva versato, nessuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione poteva sussistere.
2. La censura è manifestamente fondata alla luce dell’orientamento pacifico di questa Corte secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (ex multis, di recente, Sentenza n. 8342/2012; id n. 15584/2014; id n. 18298/2015).
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017