Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8544 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16071/2019 R.G. proposto da:

M.M., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Marco VENUTOLO, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Emilio Faà di Bruno, n. 29, presso lo

studio legale PICOZZI – SCARPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10020/02/20 della Commissione

tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione distaccata di SALERNO,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 10020/02/2017, depositata il 06/12/2017, non notificata, la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da M.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado pronunciata in giudizio di impugnazione di un’intimazione di pagamento delle somme portate da diverse cartelle di pagamento, pure impugnate. La CTR sosteneva, per quanto ancora qui di interesse, la non invocabilità del giudicato formatosi sulle medesime cartelle di pagamento per effetto di una sentenza della CTP di Salerno, passata in giudicato, che, nel giudizio di impugnazione di un fermo amministrativo e dei prodromici atti impositivi, tra cui le cartelle esattoriali poste a fondamento dell’intimazione di pagamento, aveva dichiarato la decadenza e prescrizione della pretesa erariale ma “con motivazione generica, perchè l’agente della riscossione non aveva svolto contestazioni specifiche sulla decadenza e/o prescrizioni degli atti sottostanti senza alcuna indicazione specifica degli stessi”.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha replicato l’intimata con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p..

Con il motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza di appello per error in procedendo consistente nella violazione del giudicato esterno formatosi con riferimento ad una sentenza passata in giudicato in cui era stata dichiarata la prescrizione e decadenza degli atti prodromici (cartelle di pagamento) a quello impugnato.

Ritiene il Collegio, condividendo la proposta del relatore, che la censura sia infondata e vada, pertanto, rigettata.

E’ noto il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato, sia esso interno che esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, e che può farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (cfr. Cass. n. 769 del 16/01/2014; Cass. n. 24749 del 20/11/2014; Cass. n. 12752 del 23/05/2018; v. anche Cass. n. 21200 del 05/10/2009).

Ciò posto, nel caso di specie correttamente la CTR ha ritenuto non invocabile dal contribuente l’esistenza di un giudicato sulla validità delle cartelle di pagamento. Nella specie, nel giudizio all’esito del quale si sarebbe formato il giudicato era stato impugnato un preavviso di fermo amministrativo, annullato perchè “gli atti prodromici che hanno dato origine alla iscrizione del fermo”, tra cui le cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, “sono viziati alcuni da decadenza ed altri da prescrizione”.

La sentenza costituente giudicato si è limitata ad annullare il solo preavviso di fermo amministrativo, senza alcuna statuizione sulla legittimità delle cartelle di pagamento, non essendo stato neppure specificato in relazione a quali delle diverse cartelle di pagamento impugnate fosse intervenuta la decadenza o, piuttosto, la prescrizione del credito erariale. Pertanto, correttamente l’eccezione (di decadenza e/o prescrizione della pretesa erariale) è stata riproposta nel presente giudizio ed autonomamente vagliata dai giudici di merito, con decisione di rigetto della stessa sul presupposto della rilevata decennalità del termine prescrizionale dei crediti tributari risultanti dalle cartelle impugnate. Statuizione, questa, che non è stata fatta oggetto di specifica censura.

In estrema sintesi, in assenza di una statuizione sulla legittimità delle cartelle di pagamento impugnate e di una dichiarazione di decadenza o prescrizione specifica per ciascuna cartella impugnata, nessun giudicato può dirsi essersi formato sul punto.

Il ricorso dev’essere, conseguentemente, rigettato con condanna della ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA