Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8543 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33588/2018 R.G. proposto da:

CIRCOLO DELLA VELA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott.ssa L.S., rappresentato e difeso, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. Saverio

BELVISO, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ofanto, n. 18,

presso lo studio legale dell’avv. Antonia ANTEZZA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BARI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall’avv. Luisa AMORUSO, ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Nizza, n. 53, presso lo studio legale dell’avv. Fabio

CAIAFFA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1140/06/2018 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di quattro avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dal Comune di Bari avverso la sfavorevole sentenza di primo grado limitatamente agli anni d’imposta 2010 e 2011 nonchè al primo semestre del 2009, riconoscendo per gli altri periodi (anno 2008 e primo semestre del 2009) l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8;

– avverso tale statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione perchè tardivamente proposto.

2. Invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 9 aprile 2018 e, pertanto, il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., tenendo conto anche del termine di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale, andava a scadere in data 9 novembre 2011.

3. Nella specie il ricorso è stato notificato a mezzo pec soltanto in data 12 novembre 2018 senza che nella specie ricorresse un’ipotesi di differimento ex art. 155 c.p.c., posto che il 9/11/2018 cadeva di venerdì.

4. E nel caso in esame non opera neppure la sospensione dei termini di impugnazione D.L. 118 del 2019, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, non essendo stata provata, e nemmeno dedotta, dal ricorrente, l’adozione da parte dell’ente comunale del provvedimento di cui al citato D.L. n. 118 del 2019, art. 6, comma 16, che prevede che “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.

5. In estrema sintesi il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 maggio 2020

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